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Parere del Garante su modifiche e integrazioni ad uno schema tipo di regolamento per il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari da effettuarsi presso regioni e province autonome, aziende sanitarie, enti e agenzie regionali/provinciali, enti vigilati da regioni e province autonome

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[doc. web n. 2216879]

Parere del Garante su modifiche e integrazioni ad uno schema tipo di regolamento per il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari da effettuarsi presso regioni e province autonome, aziende sanitarie, enti e agenzie regionali/provinciali, enti vigilati da regioni e province autonome - 8 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 331 dell´8 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, del dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere della Provincia autonoma di Trento del 17 settembre 2012, così come integrata dalla nota dell´11 ottobre 2012, sulle modifiche e sulle integrazioni apportate alle schede n. 13 e n. 14 dell´Allegato A e n. 24 e n. 32 dell´Allegato B dello schema tipo aggiornato di regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari presso le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie, gli enti e agenzie regionali/provinciali, gli enti vigilati dalle regioni e dalle province autonome, in conformità al quale la Provincia intende operare la revisione del "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" emanato con D.P.P. 28 dicembre 2006, n. 26-79/Leg.;

Visto il provvedimento del 26 luglio 2012 (reperibile sul sito Internet dell´Autorità, www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1915390) con cui l´Autorità ha espresso parere favorevole sul predetto schema tipo aggiornato di regolamento;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott.  ;

PREMESSA:

La Provincia autonoma di Trento, con la nota del 17 settembre 2012, ha chiesto un parere al Garante sulle modifiche e sulle integrazioni apportate alle schede n. 13 e n. 14 dell´Allegato A e n. 24 e n. 32 dell´Allegato B dello schema tipo aggiornato di regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari presso le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie, gli enti e agenzie regionali/provinciali, nonché gli enti vigilati sul quale l´Autorità ha espresso parere favorevole in data 26 luglio 2012 (reperibile sul sito Internet dell´Autorità, www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1915390).

Con decreto del Presidente del 28 dicembre 2006, n. 26-79/Leg. la Provincia autonoma di Trento ha adottato il regolamento provinciale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

In ragione della necessità di adeguare tale regolamento al mutato quadro normativo in vari settori di attività di competenza della Provincia, dell´Azienda sanitaria provinciale e degli altri enti strumentali o vigilati dalla stessa, la Provincia autonoma intende adottare un nuovo atto regolamentare sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari in conformità al predetto schema tipo aggiornato di regolamento che è stato già valutato positivamente dall´Autorità.

Al riguardo, tuttavia, in considerazione delle specifiche competenze attribuite dal legislatore alla Provincia in alcune materie, si è reso necessario sottoporre al parere del Garante alcune modifiche e integrazioni da essa apportate alle predette schede.

In particolare, in materia di interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, la Provincia ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle schede n. 13 dell´Allegato A e n. 32 dell´Allegato B del menzionato schema tipo riguardanti rispettivamente le "Attività amministrative correlate all´assistenza socio-sanitaria a favore di fasce deboli di popolazione e di soggetti in regime di detenzione" di competenza della Provincia e l´"Attività medico-legale inerenti gli accertamenti finalizzati al sostegno delle persone con disabilità" di pertinenza dell´Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Inoltre, con riferimento alla gestione dei procedimenti per l´interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza, sono state modificate e integrate le schede n. 14 dell´Allegato A e n. 24 dell´Allegato B, riguardanti rispettivamente le attività di "Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro" e di "Assistenza socio-sanitaria per la tutela della salute materno-infantile ed esiti della gravidanza".

Il parere è reso su di una versione aggiornata delle predette schede che tiene conto delle osservazioni formulate, in via collaborativa, dall´Ufficio del Garante alla Provincia autonoma di Trento, all´esito di riunioni e contatti informali.

Tali indicazioni, che sono state correttamente recepite nello schema in esame, hanno riguardato, in particolare:

1) la selezione delle informazioni sanitarie dei soggetti disabili oggetto di comunicazione da parte dell´Azienda provinciale per i servizi sanitari all´Agenzia provinciale per l´assistenza e la previdenza integrativa ai fini dell´erogazione dei benefici economici correlati allo stato di invalidità, nonché all´Agenzia provinciale del lavoro nei casi in cui le persone disabili, cui è riconosciuto lo stato di invalidità, richiedano di accedere al collocamento mirato (scheda n. 32 dell´Allegato B);

2) l´individuazione dell´ambito di comunicazione dei dati degli invalidi civili e dei sordomuti da parte dell´Agenzia provinciale per l´assistenza e la previdenza integrativa ai fini dell´erogazione dell´assegno sociale agli ultra sessantacinquenni (scheda n. 13 dell´Allegato A);

3) l´individuazione degli enti competenti a disporre l´interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza a fronte delle intervenute modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lg. 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall´art. 15, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall´art. 1, comma 1, l. 4 aprile 2012, n. 35), tenuto conto delle specifiche competenze svolte dalla Provincia, in conformità alla legislazione provinciale vigente. Tali modifiche prevedono, infatti, che, a decorrere dal 1° aprile 2012, la Direzione territoriale del lavoro disponga l´astensione dal lavoro della lavoratrice quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, ovvero quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. Nel caso, invece, di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, la competenza a disporre l´astensione della lavoratrice è traferita alla Asl (art. 17 del citato Testo unico). Pertanto, la Provincia ha modificato e integrato la scheda n. 14 dell´Allegato A per quanto riguarda il trattamento posto in essere dal Servizio lavoro il quale, in conformità alla legislazione provinciale vigente, svolge le funzioni della Direzione territoriale del lavoro, nonché la scheda n. 24 dell´Allegato B con riferimento ai trattamenti effettuati, a seguito predette modifiche normative, dall´Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Alla luce del mutato quadro normativo, in virtù del quale alcune competenze in materia di interdizione della lavoratrice in gravidanza sono state traferite alle aziende sanitarie locali, si rileva infine che tutte le regioni e province autonome, nell´adeguare il proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari allo schema tipo aggiornato, oggetto del citato parere favorevole del Garante del 26 luglio 2012, dovranno fare riferimento alle medesime modifiche e integrazioni apportate dalla Provincia autonoma di Trento alla scheda n. 24 dell´Allegato B, senza dover richiedere all´Autorità uno specifico parere (art. 20, comma 2, del Codice, art. 17 del citato Testo unico). Ciò, affinché le aziende sanitarie locali possano legittimamente trattare dati sanitari ai fini dell´adozione dei provvedimenti in materia di interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza. A tal fine, le modifiche e le integrazioni in questione sono evidenziate nel documento allegato al presente provvedimento con il quale sono stati individuati i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili dalle aziende sanitarie locali in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´art. 86, comma 1, lett. a) del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice:

- esprime parere favorevole in ordine alle modifiche e alle integrazioni apportate dalla Provincia autonoma di Trento alle schede n. 13 e n. 14 dell´Allegato A e n. 24 e n. 32 dell´Allegato B dello schema tipo aggiornato di regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari presso le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie, gli enti e agenzie regionali/provinciali, gli enti vigilati dalle regioni e dalle province autonome, già valutato favorevolmente dall´Autorità con Provv. del 26 luglio 2012;

- individua nel documento allegato (parte integrante del presente provvedimento), che indica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili dalle aziende sanitarie locali in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´art. 86, comma 1, lett. a) del Codice, le modifiche e le integrazioni da apportare alla scheda n. 24 dell´Allegato B del predetto schema tipo aggiornato di regolamento, alle quali tutte le regioni e province autonome dovranno fare riferimento nell´aggiornare il proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in conformità al predetto schema tipo sul quale il Garante ha reso parere favorevole con Provv. del 26 luglio 2012. Ciò, senza richiedere all´Autorità un parere specifico per poter trattare dati sanitari nell´adozione dei provvedimenti in materia di interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza (art. 20, comma 2, del Codice, art. 17 del citato Testo unico);

b) dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Conferenza delle regioni e delle province autonome affinché ne curi la diffusione presso gli enti interessati.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

Allegato 1

Modifiche e integrazioni da apportare alla scheda n. 24 dell´Allegato B dello schema tipo aggiornato di regolamento per il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie, gli enti e agenzie regionali/provinciali, gli enti vigilati dalle regioni e dalle province autonome sul quale il Garante ha reso parere favorevole con Provv. del 26 luglio 2012.

1. Nelle operazioni di Comunicazione (verso soggetti pubblici e verso soggetti privati) indicate nella scheda n. 24 dell´Allegato B dello schema tipo aggiornato di regolamento aggiungere dopo gli "Istituti scolastici su richiesta dei genitori" i seguenti destinatari: "Datore di lavoro", "Istituto previdenziale presso il quale la lavoratrice è assicurata";

2. Nella Descrizione del trattamento e del flusso informativo della scheda 24 dell´Allegato B dello schema tipo aggiornato di regolamento dopo le parole: "Presso i consultori viene predisposta una scheda informativa della donna contenente le motivazioni che hanno portato a tale autorizzazione" il seguente paragrafo "Le lavoratrici in gravidanza possono presentare alle ASL la domanda di interdizione dal lavoro nei casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. La domanda è corredata dal certificato medico rilasciato da uno specialista del SSN attestante le condizioni di gravidanza a rischio connesse esclusivamente allo stato di salute della donna. Qualora il certificato presentato dalla lavoratrice sia stato rilasciato da uno specialista privato è richiesta alla lavoratrice una visita di verifica da parte di un medico del SSN che confermi l´esistenza della gravidanza a rischio. All´atto di presentazione della domanda viene rilasciata alla lavoratrice una ricevuta che vale anche come giustificativo dell´assenza fino all´emanazione del provvedimento finale. Il provvedimento emanato dagli uffici competenti delle ASL, attestante l´astensione per gravidanza a rischio a decorrere dal primo giorno non lavorato dichiarato dalla lavoratrice e fino alla data dichiarata dallo specialista del SSN, viene consegnato alla lavoratrice e una copia è trasmessa al datore di lavoro e all´istituto previdenziale presso il quale la lavoratrice è assicurata".