g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 25 ottobre 2012 [2260898]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2260898]

Provvedimento del 25 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 326 del 25 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Daniele De Paoli, vice segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 7 giugno 2012 presentato da Cristina Martano, rappresentata e difesa dall´avv. Mario Viola, nei confronti di  Telecom Italia S.p.A., da cui aveva ricevuto un inidoneo riscontro, con il quale la ricorrente, intestataria di un´utenza mobile Wind, nel sostenere di essersi "avveduta nell´aprile 2011 di essere migrata verso l´operatore mobile T.I.M." senza avere mai sottoscritto alcun contratto e senza aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, ha ribadito le istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché a conoscerne l´origine, le modalità e le finalità del loro trattamento; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 giugno 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la citata società a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, con nota dell´11 settembre 2012;

VISTE le note datate 3 luglio 2012 e 31 agosto 2012 con le quali il titolare del trattamento, nel precisare di avere fornito riscontro alle istanze della ricorrente con nota del 29 agosto 2011 (di cui ha allegato copia) e di non avere mai ricevuto la successiva istanza, peraltro analoga alla precedente, ha chiarito che in data 3 aprile 2011 l´interessata si è recata presso un centro T.I.M. di Gallipoli "formulando la richiesta di MNP da Wind a T.I.M. e l´attivazione dell´offerta "Tutto compreso 1000 MNP, così come risulta dal fax inviato dalla ricorrente a T.I.M." (allegato in copia); il predetto centro T.I.M., "dopo aver inserito la richiesta di portabilità del numero, per problemi tecnici non riusciva ad attivare la correlata offerta, comunicandolo alla ricorrente" ed il passaggio dell´utenza si completava in data 7 aprile 2011, quando ormai il piano tariffario in promozione non era più attivabile; la ricorrente, come risulta dalla documentazione allegata alla memoria, non accettava la successiva proposta formulatale da T.I.M. e il 19 maggio 2011 inviava un fax con il quale comunicava la propria volontà di non aderire; la resistente ha infine precisato che per quanto attiene il consenso al trattamento dei dati, "si rinvia al modulo di MNP (allegato in copia) che recepisce la volontà della ricorrente raccolta oralmente dall´operatore del partner e risultante nel citato modulo";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 4 luglio 2012 con la quale la ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro fornito dalla controparte in data 29 agosto 2011, ha affermato che lo stesso non poteva ritenersi "esaustivo ed è per tale ragione che l´istanza di accesso è stata riformulata";

RITENUTO, allo stato della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente integrato, nel corso del procedimento, il riscontro precedentemente fornito alle istanze della ricorrente, anche allegando copia del modulo di richiesta del servizio di portabilità del numero radiomobile (MPN) che attesta l´avvenuta ricezione per via orale del consenso al trattamento dei dati personali;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 2o0, previa compensazione della residua parte per giusti motivi connessi al completamento del riscontro fornito solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATRICE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
De Paoli