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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Enterprise Group s.r.l. - 24 giugno 2012 [2271470]

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[doc. web n. 2271470]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Enterprise Group s.r.l. - 24 giugno 2010

Registro dei provvedimenti
n. 37 del 24 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai verbali di contestazione per violazione amministrativa redatti in data 18 gennaio 2010, 26 febbraio 2010 e 1 marzo 2010 nei confronti di Enteprise Group s.r.l., con sede in Roma, via Ostiense 30, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione degli artt. 13, 23, 130 e 154 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 966/63351 del 18 gennaio 2010 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 13, 23 e 130, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO il verbale n. 967/65269 del 18 gennaio 2010 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 13, 23 e 130, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO il verbale n. 968/65649 del 18 gennaio 2010 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 13, 23 e 130, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO il verbale n. 969/62990 del 18 gennaio 2010 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 13, 23 e 130, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO il verbale n. 971/65442 del 18 gennaio 2010 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 13, 23 e 130, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO il verbale n. 972/64234 del 18 gennaio 2010 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 13, 23 e 130, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO il verbale n. 4425/64234 del 26 febbraio 2010 con cui è stata contestate alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-ter del Codice, in relazione all´art. 154, comma 1, lett. d), informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO il verbale n. 4527/65612 del 1 marzo 2010 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 13, 23 e 130, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO il verbale n. 4528/66240 del 1 marzo 2010 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 13, 23 e 130, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che in nessuno dei casi risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO degli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, di identico contenuto in relazione alle diverse contestazioni adottate, nei quali la società ha affermato "che i nominativi e i numeri da fax utilizzati per attività di indagini di mercato, promozionale e pubblicitaria sono stati copiati manualmente dalla raccolta effettuata dalla società Telextra, senza alcun trattamento elettronico dei dati o la creazione di banche dati" e che gli abbonati, i cui nominativi erano stati inseriti in tali elenchi telefonici, erano stati esaurientemente informati da Telextra "della possibilità di utilizzo di tali elenchi da parte di soggetti terzi per loro autonomi utilizzi aventi, tra l´altro, la finalità di invio di materiale pubblicitario, informazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, analisi statistiche ed attività di marketing";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità in ordine alle violazioni amministrative sopra richiamate; l´invio di comunicazioni promozionali a mezzo fax è consentito, infatti, dall´art. 130, comma 1, del Codice, solo con il preventivo consenso specifico dell´interessato che, ai sensi dell´art. 23, comma 3, del Codice è valido solo se sono state rese le informazioni di cui all´art. 13 del Codice. Peraltro, Enterprise Group s.r.l. è stata già destinataria di uno specifico provvedimento del Garante che, nel ribadire che tali garanzie non vengono meno nel caso in cui i dati dell´interessato siano reperibili dagli elenchi categorici o da albi pubblici, ha vietato alla società il trattamento di dati personali effettuato tramite l´utilizzo del telefax per l´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali senza che risulti comprovato un consenso preventivo, specifico e informato degli interessati (provvedimento del 13 maggio 2008 doc. web n. 1520250). Nessun elemento è stato fornito circa la violazione di cui all´art. 162, comma 2-ter, del Codice relativa all´inosservanza del predetto provvedimento che risulta regolarmente notificato in data 24 maggio 2008 e che non è stato oggetto, peraltro, di impugnazione;

RILEVATO che la società ha effettuato il trattamento dei dati degli interessati che hanno effettuato le segnalazioni (dalle cui istruttorie sono originati i procedimenti sanzionatori precedentemente citati) omettendo di rendere tempestivamente l´informativa all´interessato ai sensi dell´art. 13 del Codice e senza ottenerne il preventivo consenso ai sensi degli articoli 23 e 130 del Codice medesimo, nonché in violazione del provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 13 maggio 2008 e notificato il successivo 24 maggio 2008;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione successiva all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con la legge 20 novembre 2009 n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-ter, del Codice che punisce l´inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente all´articolo 154, comma 1, lettere c) e d) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centoventimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO, comunque, di dover determinare l´importo delle sanzioni pecuniarie, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del minimo pari rispettivamente a:

-  seimila euro, per ognuna delle violazioni dell´art. 161 del Codice;

- ventimila euro, per ognuna delle violazioni dell´art. 162, comma 2-bis, del Codice;

-  trentamila euro per la violazione dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice;
per un importo complessivo pari a euro 238.000 (duecentotrentottomila) così determinato: (8 x 6.000,00 + 8 x 20.000,00 + 30.000,00); 

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Enterprise Group s.r.l. (ora in liquidazione), con sede in Roma (RM), via Ostiense 30, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 238.000,00 (duecentotrentottomila), importo ottenuto:

- euro 48.000,00 (quarantottomila), risultante dal prodotto dell´applicazione del minimo della sanzione prevista dall´art. 161 del Codice per ognuna delle otto violazioni accertate (6.000,00 x 8 = 48.000,00);

- euro 160.000,00 (centosessantamila) risultante dal prodotto dell´applicazione del minimo della sanzione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice per ognuna delle otto violazioni accertate (20.000,00 x 8 = 160.000,00);

- euro 30.000 (trentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 238.000,00 (duecentotrentottomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 24 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli