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Provvedimento dell'8 novembre 2012 [2273401]

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[doc. web n. 2273401]

Provvedimento dell´8 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 338 dell´8 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 18 giugno 2012, presentato nei confronti di Alessandro Dellino quale legale rappresentante e liquidatore di Forminform srl, con il quale Fabio Dellino, in qualità di erede del padre defunto, Pasquale Dellino, deceduto in data 17 febbraio 2012, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius, quale socio e coamministratore della Forminform s.r.l., riferiti alle "operazioni effettuate e contenuti in atti e documenti (…) ed ogni altra informazione utile e pertinente"; inoltre, il ricorrente ha chiesto di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui sono stati comunicati i dati; rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 giugno 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, il verbale dell´audizione del 16 luglio 2012, nonché l´ulteriore nota del 26 settembre 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 2 luglio 2012 con la quale Alessandro Dellino, quale legale rappresentante e liquidatore della Forminform s.r.l., ha dichiarato che Forminform s.r.l. risulta liquidata sin dal 31.12.2010 e definitivamente cancellata presso la Camera di Commercio di Roma in data 24.2.2010; rilevato che lo stesso Alessandro Dellino ha dichiarato che i documenti contabili ed amministrativi della società risultano depositati presso la Camera di Commercio ove possono essere consultati da chiunque vi abbia interesse;

VISTA la memoria inviata in data 9 luglio 2012 con la quale il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro fornito dalla controparte;

VISTA la memoria inviata l´11 luglio 2012 con la quale il resistente (rappresentato e difeso dall´avv. Guido Parenti) ha dichiarato che "il defunto Signore Pasquale Dellino è stato coamministratore della Forminform fino al 26 ottobre 2006, data in cui la Società è stata posta in liquidazione ed è stato nominato quale liquidatore il Signor Alessandro Dellino"; rilevato che il resistente ha anche aggiunto che "nell´espletamento della propria attività di liquidatore della Forminform, il Signor Alessandro Dellino non ha dovuto trattare dati personali del Signor Pasquale Dellino, ma esclusivamente della Società liquidanda, costituente soggetto giuridico distinto rispetto ai relativi Soci";

VISTA la memoria depositata in data 16 luglio 2012 con la quale il ricorrente ha nuovamente ritenuto insoddisfacente il riscontro fornito dalla controparte;

VISTA la nota inviata in data 7 settembre 2012 con la quale il resistente ha inviato al ricorrente una serie di atti e documenti riguardanti la Forminform srl tra cui l´Atto costitutivo, lo Statuto, il ricorso per omologazione, la richiesta di iscrizione nel Registro delle Società, la visura camerale Forminform;

VISTA la memoria del 17 settembre 2012 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto anche dell´ultimo riscontro ricevuto dalla controparte;

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste del ricorrente, avendo il titolare del trattamento fornito sufficienti riscontri all´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Alessandro Dellino, stante la tardività dei riscontri, nella misura di euro 100, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 100, a carico di Alessandro Dellino che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia