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Provvedimento del 20 dicembre 2012 [2273607]

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[doc. web n. 2273607]

Provvedimento del 20 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 435 del 20 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto in data 27 luglio 2012 nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (d´ora innanzi, R.F.I. S.p.A.) con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Alberto Sarti) che, in data 10 febbraio 2011 si era sottoposto ad una visita medica presso l´unità sanitaria territoriale di Bologna di R.F.I. S.p.A. al fine di "avere un certificato medico per poter, in caso favorevole, avviare la procedura di autotutela" nei confronti del provvedimento di diniego al rinnovo della patente di guida adottato dagli uffici della Motorizzazione civile di Bologna, ha chiesto la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali, quanto meno di quelli sensibili, trattati da R.F.I. S.p.A. per lo svolgimento dei suddetti accertamenti sanitari; ciò, in quanto la conservazione di tali dati non sarebbe più necessaria in relazione agli scopi per i quali gli stessi sarebbero stati raccolti e trattati, "in relazione al tempo trascorso (un anno) e all´inutilità, per fini legali, della detenzione degli stessi", posto che il ricorrente, in virtù del certificato emesso da R.F.I. S.p.A., non ha dato seguito alla procedura di autotutela e non è allo stato titolare di patente di guida; rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 agosto 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 novembre 2012 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 6 settembre 2012 con la quale R.F.I. S.p.A., concessionaria della gestione dell´infrastruttura ferroviaria, ha sostenuto che i dati comuni e sensibili del ricorrente sono stati trattati dalla Direzione Sanità- Unità territoriale di Bologna (incardinata nella Direzione Personale e Organizzazione di R.F.I. S.p.A.) ai fini dello svolgimento degli accertamenti sanitari prescritti per la verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell´idoneità alla guida; per quanto concerne i dati personali diversi da quelli sensibili riferiti al ricorrente, la resistente ha assicurato che provvederà "alla cancellazione degli stessi non appena trascorso il periodo di tempo di conservazione previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di archiviazioni di atto d´ufficio"; per quanto concerne, invece, i dati personali sensibili, gli stessi, archiviati in una apposita cartella clinica, sono stati trattati per lo svolgimento degli accertamenti sanitari previsti dal "Nuovo Codice della strada" (d.l. n. 285/1992 e successive modifiche); l´art. 119, comma 5, del Codice della strada, nel testo attualmente vigente, prevede infatti che, rispetto al giudizio della Commissione Medica Locale per il rilascio della patente speciale, il soggetto che intenda ottenere una certificazione medica diversa e più favorevole al fine di ottenere una modifica del provvedimento di sospensione o di revoca o di riduzione del termine di validità della patente di guida da parte dei competenti uffici della motorizzazione civile, in autotutela, si può sottoporre, a sua richiesta ed a sue spese, ad una visita medica da effettuarsi (ora) presso gli organi periferici di R.F.I. S.p.A.; rilevato che, pur se incardinata nella società R.F.I. S.p.A., la Direzione Sanità ha mantenuto il ruolo pubblico e le specifiche attribuzioni in materia di valutazione sanitaria nel comparto dei trasporti, che già la caratterizzavano quando operava come struttura dell´Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e che sono state confermate anche con la trasformazione delle Ferrovie dello Stato prima in Ente pubblico economico ed infine in società per azioni (a capitale interamente pubblico) e sono state infatti contemplate anche nell´atto di concessione che disciplina i rapporti tra lo Stato e R.F.I. S.p.A.; rilevato che proprio per il ruolo pubblico affidato dallo Stato alla Direzione Sanità di R.F.I. S.p.A. "incombe a quest´ultima l´obbligo di conservazione dei dati sanitari contenuti nella cartella clinica degli utenti, che, nel duplice formato cartaceo ed elettronico, viene, dopo gli accertamenti, archiviato nella competente sede della Direzione", e costituisce "un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza di una serie di vicende e disponibile per l´assolvimento di eventuali obblighi di legge, come sovente avviene (quali ad es. eventuali richieste dell´autorità giudiziaria)";

VISTA la memoria inviata in data 14 settembre 2012 con la quale il ricorrente ha eccepito che non rivestendo la R.F.I. alcun ruolo nell´ambito del procedimento di autotutela per la modifica del diniego del rinnovo della patente di guida che deve incardinarsi presso l´ufficio della motorizzazione civile competente, l´obbligo di conservazione dei dati in questione non sarebbe giustificato da alcuna norma; rilevato che il ricorrente ha inoltre chiesto di conoscere i dati personali, comuni e sensibili, trattati da R.F.I. S.p.A. in relazione allo stesso;

RILEVATO che la richiesta di conoscere i dati personali, comuni e sensibili trattati da R.F.I. S.p.A. in relazione al ricorrente, seppur contenuta nell´interpello preventivo, non è stata comunque ribadita nell´atto di ricorso e pertanto non può essere presa in considerazione nel presente procedimento;

RITENUTO, invece, che, come emerge dalla documentazione in atti, i dati personali, comuni e sensibili, riferiti al ricorrente sono stati trattati dalla unità territoriale della Direzione Sanità della R.F.I. S.p.A. per lo svolgimento di accertamenti sanitari, richiesti dal medesimo ricorrente, per la verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell´idoneità alla guida come previsto da specifica norma del Codice della strada e nell´ambito di compiti istituzionali in materia di valutazione sanitaria nel comparto dei trasporti tuttora assegnati alla suddetta Direzione Sanità; rilevato che i dati in questione, ivi compresi quelli sensibili, sono stati trattati dalla Direzione Sanità della R.F.I. S.p.A. per l´espletamento di una funzione pubblica prevista dalla legge e che non possono essere cancellati in quanto contenuti in atti di ufficio aventi natura di cartella clinica che devono essere conservati per la documentazione dell´attività amministrativa svolta, anche in vista di eventuali successivi controlli o richieste da parte di diverse autorità amministrative o giudiziarie; ritenuto, pertanto, che la richiesta di cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati personali, anche sensibili, del ricorrente deve essere dichiarata infondata per le motivazione sopra esposte;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, tenuto conto della peculiarità e novità della vicenda;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia