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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Enterprise Group S.r.l. - 25 ottobre 2012 [2275943]

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[doc. web n. 2275943]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Enterprise Group S.r.l. - 25 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 316 del 25 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, vice segretario generale;

RILEVATO che, a seguito delle segnalazioni di Da Vinci Editore s.r.l., del sig. Giuseppe Implatini e del sig. Giuseppe Spagnuolo, pervenute rispettivamente in data 28 maggio 2008, 25 maggio 2009 e 19 novembre 2009, con le quali è stata lamentata la ricezione di comunicazioni promozionali indesiderate via fax da parte di Enterprise Group S.r.l., l´Ufficio ha formulato delle richieste di informazioni in merito alla predetta società che, con le note pervenute in data 17 febbraio 2009, 4 febbraio 2010 e 28 gennaio 2010, ha dichiarato che "i dati utilizzati per inviare i messaggi ricevuti dal segnalante sono stati raccolti da elenchi categorici e liste pubbliche riferite a soggetti economici (…) Tali elenchi sono Pagine Gialle, Pagine Utili, Banche Dati delle camere di commercio ed Albi professionali"; che "il segnalante, come tutti gli interessati che ricevono i nostri messaggi, ricevono successivamente alla comunicazione promozionale l´informativa" e, circa il consenso, che "tali dati sono stati trattati alla luce della previsione del D. Lgs. 196/2003 che prevede tra i casi in cui non sia necessario il consenso espresso per il trattamento dei dati inerenti soggetti che svolgono attività economica e dei dati provenienti da elenchi pubblici";

VISTO il verbale n. 9155/58156 del 20 aprile 2010 con cui è stata contestata a Enterprise Group S.r.l., P.I. 09154721006, con sede in Roma, Via Ostiense n. 30, ora denominata Enterprise Group S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Ariano Irpino (AV), vico III Mancini snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con riferimento all´omessa informativa di cui all´art. 13 rispetto al trattamento di dati personali della Da Vinci Editrice S.r.l., informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO il verbale n. 9157/66585 del 20 aprile 2010 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, relativamente al trattamento dei dati personali del sig. Giuseppe Implatini, in relazione agli artt. 13, 23 e 130 del Codice, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO il verbale n. 9158/66533 del 20 aprile 2010 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, relativamente al trattamento dei dati personali del sig. Giuseppe Spagnuolo, in relazione agli artt. 13, 23 e 130 del Codice, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che la società non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta, come risulta dai rapporti amministrativi predisposti dall´Ufficio del Garante, ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, di identico contenuto in relazione alle diverse violazioni contestate, nei quali la società ha affermato "che i nominativi e i numeri di fax utilizzati per attività di indagini di mercato, promozionale e pubblicitaria sono stati copiati manualmente dalla raccolta effettuata dalla società Telextra, senza alcun trattamento elettronico dei dati o la creazione di banche dati" e che gli abbonati, i cui nominativi sono stati inseriti in tali elenchi telefonici, sono stati esaurientemente informati da Telextra "della possibilità di utilizzo di tali elenchi da parte di soggetti terzi per loro autonomi utilizzi aventi, tra l´altro, la finalità di invio di materiale pubblicitario, informazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, analisi statistiche ed attività di marketing";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della società in ordine alle violazioni amministrative sopra richiamate. L´invio di comunicazioni promozionali a mezzo fax è consentito, infatti, dall´art. 130, comma 1, del Codice, solo con il preventivo consenso specifico dell´interessato che, ai sensi dell´art. 23, comma 3, del Codice è valido solo se sono state rese le informazioni di cui all´art. 13 del Codice. Peraltro, Enterprise Group S.r.l. è stata già destinataria di uno specifico provvedimento del Garante che, nel ribadire che tali garanzie non vengono meno nel caso in cui i dati dell´interessato siano reperibili dagli elenchi categorici o da albi pubblici, ha vietato alla società il trattamento di dati personali effettuato tramite l´utilizzo del telefax per l´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali senza che risulti comprovato un consenso preventivo, specifico e informato degli interessati (provvedimento del 13 maggio 2008, doc. web n. 1520250);

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) inviando comunicazioni promozionali via fax, senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito consenso ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice nella formulazione antecedente al D. L. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice (oggetto della contestazione di cui al verbale n. 9155/58156 del 20 aprile 2010) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTO l´art. 161 del Codice così come modificato dal D. L. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del Codice (oggetto delle contestazioni di cui ai verbali n. 9157/66585 e 9158/66533 del 20 aprile 2010) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 167, tra le quali quella di cui agli artt. 23 e 130 del medesimo Codice (oggetto delle contestazioni di cui ai verbali n. 9157/66585 e 9158/66533 del 20 aprile 2010), con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della l. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. Civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, relativamente alle tre segnalazioni pervenute, gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e delle modalità concrete della condotta devono essere valutati alla luce del fatto che non è stata resa l´informativa e non è stato acquisito il consenso degli interessati a ricevere messaggi promozionali; in relazione alla numerosità delle violazioni, dei precedenti e all´inosservanza del provvedimento del 13 maggio 2008, l´elemento dell´intensità dell´elemento psicologico deve essere considerato di rilevante entità;

b) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società risulti avere precedenti specifici in termini di violazione alle disposizioni del Codice ed è stata destinataria di un provvedimento prescrittivo del Garante;

RITENUTO, inoltre, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare delle sanzione pecuniarie:

- con riferimento alla violazione di cui al verbale n. 9155/58156 nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

- con riferimento alle due violazioni di cui al verbale n. 9157/66533  nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) per la violazione di cui all´art. 161 e nella misura di euro 20.000,00 (ventimila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, per un importo complessivo pari a euro 32.000,00 (trentaduemila);

- con riferimento alle due violazioni di cui al verbale n. 9158/66585 nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) per la violazione di cui all´art. 161 e nella misura di euro 20.000,00 (ventimila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, per un importo complessivo pari a euro 32.000,00 (trentaduemila);

per un importo complessivo pari a euro 70.000,00 (settantamila) così determinato: 6.000,00 + 32.000,00 + 32.000,00;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Enterprise Group S.r.l. in liquidazione, già Enterprise Group S.r.l., con sede in Roma, Via Ostiense n. 30, e attualmente con sede in sede legale in Ariano Irpino (AV), vico III Mancini snc, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 70.000,00 (settantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 (con riferimento ad una prima segnalazione) e dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice (con riferimento alla seconda e alla terza segnalazione), come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 70.000,00 (settantamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
De Paoli