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Provvedimento del 20 dicembre 2012 [2351178]

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[doc. web n. 2351178]

Provvedimento del 20 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 432 del 20 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 18 settembre 2012 nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con il quale Vito Conenna e Natalizia Scarimbolo, non avendo ricevuto un idoneo riscontro, hanno ribadito le richieste volte a conoscere i dati personali che li riguardano, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonché ad ottenere la cancellazione dei dati trattati in asserita violazione di legge; ciò, con specifico riferimento ad una serie di informazioni di tipo economico-patrimoniale che sarebbero state raccolte, a giudizio dei ricorrenti, in maniera impropria, in occasione della consegna e della compilazione di alcuni questionari connessi alla normativa antiriciclaggio; visto che i ricorrenti hanno chiesto di porre le spese del procedimento a carico di controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 settembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché l´ulteriore nota del 12 novembre 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria datata 12 ottobre 2012 con la quale la banca resistente ha fornito riscontro agli interessati precisando in particolare: 1) che "il questionario Know your customer (…) è stato predisposto ai sensi del d. lgs. n. 231/2007 e delle disposizioni attuative dell´Autorità di vigilanza (…)" che prescrivono agli intermediari finanziari di osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela che, a sua volta, ha l´obbligo di fornire "tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela"; 2) di aver registrato negli archivi la revoca del consenso al trattamento dei dati per fini pubblicitari, promozionali o di ricerche di mercato; 3) che "nei sistemi della banca" non sono presenti informazioni relative all´ultima occupazione prima del pensionamento, al reddito annuo e alla relativa fonte nonché al patrimonio degli interessati;

VISTE le memorie dell´8 e del 20 novembre 2012 con le quali i ricorrenti hanno rappresentato di non aver ancora ricevuto un esaustivo riscontro alle proprie istanze, sottolineando, a margine, anche le difficoltà riscontrate nelle operazioni di chiusura del conto corrente;

VISTA la nota datata 10 dicembre 2012 con la quale la banca ha preso atto dei disguidi verificatisi in sede di chiusura del conto, in ordine ai quali ha "disposto le verifiche più opportune", confermando, tra l´altro, di aver effettivamente eseguito due volte il bonifico relativo alle competenze di chiusura;

RILEVATO che, con esclusivo riferimento alle richieste relative all´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice, il titolare del trattamento, sia pure solo nel corso del procedimento, ha fornito riscontro alle istanze degli interessati, confermando, in particolare, l´assenza delle informazioni relative all´entità del reddito e alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste degli interessati, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 e ritenuto di porli a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in ragione del mancato, tempestivo riscontro all´interpello preventivo, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia