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Provvedimento del 28 febbraio 2013 [2353425]

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[doc. web n. 2353425]

Provvedimento del 28 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 89 del 28 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 26 novembre 2012, presentato nei confronti di Associazione Nazionale Interpreti di Conferenza Professionisti Assointerpreti (d´ora innanzi Assointerpreti), con il quale XY, socio ordinario della predetta associazione, ha ribadito, oltre ad alcune istanze non riconducibili ai diritti che l´interessato può esercitare ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 – d´ora innanzi "Codice"), la richiesta volta ad ottenere la rettifica del dato relativo al proprio domicilio professionale pubblicato sul sito web della predetta associazione, chiedendo il ripristino del precedente indirizzo professionale quale era stato dalla stessa indicato (come previsto dal regolamento interno dell´associazione) e "arbitrariamente" modificato dalla resistente nel febbraio 2012 in ragione delle risultanze di alcuni accertamenti che hanno interessato i soci accreditati presso le istituzioni europee; rilevato che la ricorrente ha altresì chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 novembre 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 23 gennaio 2013 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 17 dicembre 2012 con la quale l´associazione resistente ha affermato che la modifica del dato in questione ha rappresentato "il necessario adeguamento dei dati relativi alla ricorrente a quanto previsto dalle regole associative, la cui legittimità è stata confermata da quanto disposto dal Collegio dei Probiviri dell´associazione stessa" (della cui determinazione ha allegato copia);

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 18 dicembre 2012 con la quale la ricorrente, nell´evidenziare "la non corretta interpretazione del concetto di unicità del domicilio da parte di Assointerpreti e del Collegio dei Probiviri" , ha sostenuto l´illiceità del trattamento effettuato dalla controparte in quanto "non esistono regole associative che prevedano la modifica forzata del domicilio professionale di un socio da parte di Assointerpreti (…); al contrario (…), ogni sei mesi il socio accreditato presso le Istituzioni UE può cambiare il proprio domicilio professionale";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 19 dicembre 2012 con la quale l´associazione resistente, nel ricostruire la sequenza anche cronologica della vicenda, ha sostenuto l´infondatezza delle ragioni della ricorrente, affermando che: a) il Consiglio direttivo di Assointerpreti è venuto a conoscenza dell´esistenza di un doppio domicilio per sei socie, uniche interpreti dell´associazione accreditate presso le Istituzioni europee, attraverso una segnalazione datata 8.6.2011 di un socio AIIC (Associazione internazionale interpreti di conferenza, alla quale peraltro la ricorrente è iscritta) che richiedeva un intervento dell´associazione medesima per sanare la questione, fornendo anche documentazione attestante "la discrepanza tra domicilio ASSO e domicilio UE"; b) poiché lo statuto dell´Associazione resistente (art. 7) prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e il regolamento di Assointerpreti (Titolo VII) dispone l´unicità del domicilio professionale (principio peraltro condiviso da AIIC firmataria della "Convenzione che stabilisce le condizioni di lavoro e il trattamento economico degli agenti interpreti di conferenza ingaggiati dalle Istituzioni dell´UE "– v. art. 6), il Consiglio direttivo della resistente medesima, in osservanza delle predette norme, ha ritenuto di non poter dare seguito alla richiesta della ricorrente di modifica del domicilio professionale da Bruxelles a Milano; c) la vicenda è stata oggetto di una precisa determinazione del Collegio dei Probiviri che, riconoscendo il principio dell´unicità del domicilio, ha ritenuto che la condotta dell´interessata costituisce "il presupposto per ledere il principio di correttezza e di lealtà reciproche tra gli associati" nonché "attività pregiudizievole all´associazione e incompatibile con le finalità della stessa la quale persegue altresì lo scopo di definire norme deontologiche, procedurali, contrattuali e di vigilare sulla loro applicazione da parte dei soci"; d) la resistente, come risulta da documento prodotto in allegato, ha fornito all´interessata idonea informativa ed ha acquisito dalla stessa il consenso al trattamento dei suoi dati personali per diverse finalità tra cui la definizione di  norme deontologiche, procedurali, contrattuali e la vigilanza sulla loro applicazione;

VISTA la nota del 21 dicembre 2012 con la quale la ricorrente, nel rilevare che "buona parte delle considerazioni presentate da Assointerpreti esulano dall´ambito di competenza del Garante e anche dall´oggetto del presente ricorso", ha affermato che il Collegio dei Probiviri "ha interpretato in maniera estremamente restrittiva la frase del regolamento" sul domicilio professionale e che lo stesso "riferimento ad altre associazioni di categoria nazionali europee non può essere preso in considerazione poiché non solo non è supportato da alcuna prova concreta, ma non corrisponde nemmeno al vero, in quanto ci sono dei casi di duplice domicilio analoghi al mio che tuttavia non posso citare per non violare la privacy dei colleghi";

VISTA la nota datata 8 febbraio 2013 con la quale Assointerpreti ha ulteriormente ribadito quanto affermato nelle memorie precedenti, precisando che: a) il dato relativo al domicilio professionale dell´interessata "non è stato contestato nel merito dalla ricorrente" (la quali "ha anzi ammesso candidamente di possedere un doppio domicilio") e della sua pubblicazione sul sito web dell´associazione la stessa era "pienamente cosciente e aveva già dato il suo consenso al trattamento del dato"; b) il dato "contraddittorio" indicato in spregio alle norme regolamentari "andava eliminato onde proteggere gli altri soci, offrire un sistema di verità e garantire la serietà dell´associazione messa in discussione addirittura a livello europeo (…)"; c) la lamentata modifica del domicilio professionale ad opera dell´associazione non è avvenuta in modo "coercitivo avendo la stessa pacatamente invitato a più riprese tutti i soci che si trovavano nelle stesse condizioni della ricorrente e – solo dopo 8 mesi – trovato una soluzione conciliata con tutti tranne che con lei";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 9 febbraio 2013 con la quale la ricorrente, nel sottolineare nuovamente che il dibattito sull´unicità del domicilio è ancora aperto e che "il doppio domicilio UE e Assointerpreti viene accettato dalla maggior parte dei colleghi (…)", ha ribadito le istanze formulate con il ricorso volte ad ottenere il ripristino del domicilio professionale precedentemente indicato (Milano) in luogo di quello di Bruxelles "arbitrariamente" inserito dalla resistente;

RILEVATO che il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimento alle specifiche richieste riconducibili ai diritti che l´interessata può esercitare ai sensi dell´art. 7 del Codice, tra cui, nel caso di specie, l´istanza volta ad ottenere l´aggiornamento o la rettifica del dato personale oggetto del presente ricorso;

RITENUTO che il trattamento posto in essere dall´associazione resistente – che risulta aver raccolto il dato relativo al doppio domicilio professionale dell´interessata attraverso una segnalazione documentata proveniente da altra associazione di categoria – alla luce della documentazione prodotta in atti e in relazione alle specifiche circostanze rappresentate non appare effettuato in violazione di legge, in quanto rientra nei compiti statutari dell´associazione "vigilare sul rispetto delle norme statutarie e deontologiche da parte dei soci" e avendo l´interessata rilasciato un consenso informato al trattamento dei propri dati personali riferiti a tutte le diverse finalità statutarie dell´associazione medesima;

RILEVATO che non rientra fra i compiti del Garante valutare la liceità dei deliberati assembleari o comunque le decisioni assunte da diversi organi associativi (ivi compreso il Collegio dei probiviri) che sono intervenuti nella vicenda in questione;

RITENUTO pertanto che il ricorso deve essere dichiarato infondato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia