g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 31 gennaio 2013 [2355191]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2355191]

Provvedimento del 31 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 46 del 31 gennnaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 23 ottobre 2012, presentato nei confronti di Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., con il quale Salvatore Pianoforte (rappresentato e difeso dall´avv. Camillo Naborre), correntista del predetto istituto di credito, nel lamentare l´inidoneità del riscontro ottenuto alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, con particolare riguardo ai dati contenuti "negli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni dalla chiusura del conto o dall´ultima movimentazione annotata";  il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 ottobre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 21 dicembre 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 13 novembre 2012 con la quale l´istituto di credito resistente, nel precisare di avere già fornito riscontro al ricorrente con la nota del 24 ottobre 2012, ne ha ribadito il contenuto  affermando che la richiesta formulata dall´interessato "solo formalmente è qualificabile come richiesta di accesso ai dati personali (…) mentre, a tutti gli effetti si configura nell´ambito di applicazione dell´art. 119 del Testo unico bancario, che pone a carico del richiedente le spese per l´ottenimento delle copie della documentazione richiesta";

VISTA la nota pervenuta via fax il 20 novembre 2012 con la quale il ricorrente, nel rinnovare integralmente le proprie istanze, ha sottolineato di avere effettuato, sin dalla prima istanza ex art. 7 del Codice, "richiesta di accesso ai propri dati personali contenuti negli estratti conto"  e di avere altresì "specificato di voler ricevere tali dati in forma intellegibile, anche attraverso invio di copie degli stessi (…)"; nella medesima nota il ricorrente ha rilevato come la banca resistente, ritenendo applicabile al caso di specie l´art. 119 del T.U.B., abbia sostanzialmente adottato un comportamento omissivo al punto che non ha mai fornito alcun "riscontro (…), neanche con l´indicazione per estratto dei dati contenuti nei documenti oggetto di richiesta";

VISTA la nota datata 30 novembre 2012 con la quale la banca resistente, nel ribadire la propria posizione, ha affermato che "resta a disposizione per fornire la documentazione richiesta previa costituzione dell´apposito fondo spese", rilevando che la "linea di demarcazione tra le due norme è molto sottile (…) ma appare evidente che il ricorrente, stante il tenore letterale delle richieste avanzate (…), pretendeva la produzione gratuita degli estratti conto degli ultimi cinque anni (…)";

VISTE le note pervenute via e-mail il 12 dicembre 2012 e il 9 gennaio 2013 con le quali il ricorrente, nel rinnovare le richieste formulate con il ricorso, ha sottolineato come l´istituto di credito resistente "non ha neanche comunicato se vi erano e quali erano i dati personali nella documentazione richiesta" ed ha ribadito la richiesta di refusione delle spese del procedimento;

VISTE le note datate 18 dicembre 2012 e 8 gennaio 2013 con le quali la banca resistente ha ribadito quanto espresso nelle memorie precedenti in ordine alla propria volontà di rilasciare la documentazione richiesta solo "previa costituzione dell´apposito fondo spese";

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario, e la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultima richiesta l´art. 10 del Codice prevede, infatti, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo l´interessato chiesto, tramite l´interpello preventivo (in particolare con la nota del 23 luglio 2012), la comunicazione di dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca; considerato altresì che il diritto di ottenere tali dati, così come disciplinato ai sensi dell´art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal Testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare a Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. di comunicare al ricorrente, secondo le modalità indicate dall´art. 10 del Codice, i dati personali che lo riguardano contenuti nella documentazione bancaria, con particolare riguardo a quelli contenuti "negli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni dalla chiusura del conto o dall´ultima movimentazione annotata" entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte, in ragione del mancato riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina all´istituto di credito resistente di comunicare al ricorrente i dati personali che lo riguardano contenuti nella documentazione bancaria, con particolare riguardo a quelli contenuti "negli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni dalla chiusura del conto o dall´ultima movimentazione annotata", entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico di Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 31 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia