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Provvedimento del 7 febbraio 2013 [2367664]

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[doc. web n. 2367664]

Provvedimento del 7 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 58 del 7 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 30 ottobre 2012 presentato da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Lamattina) con il quale il ricorrente ha chiesto a MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. la cancellazione della segnalazione tuttora censita a suo carico presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia; il ricorrente ha infatti sostenuto che la segnalazione trae origine da una pretesa esposizione debitoria connessa al rapporto di conto corrente (inizialmente acceso con l´ex Banca Antonveneta S.p.A., poi incorporata in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) rispetto alla quale il diritto di credito della banca sarebbe, ad avviso del ricorrente, prescritto per superamento del termine decennale ed ha rilevato inoltre che la segnalazione in questione non sarebbe stata preceduta da alcuna comunicazione indirizzata al ricorrente; rilevato che il ricorrente ha altresì chiesto di porre a carico delle resistenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 novembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato le citate società a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del  24 dicembre 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta in data 28 novembre 2012 con la quale MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. ha sostenuto di agire in qualità di mandataria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per lo svolgimento dell´attività di recupero dei crediti in sofferenza rivestendo, dal punto di vista della protezione dei dati personali, la qualifica di Titolare del trattamento; tale società ha inoltre dichiarato che, pur avendo posto in essere tutti gli atti necessari al recupero forzoso del credito, "allo stato attuale il sig. XY risulta ancora debitore della Banca mandante per € 60.728,91 in capitale e spese oltre interessi di mora"; tale resistente ha inoltre fornito l´elenco dei dati presenti negli archivi anagrafici della banca mandante consultabili da MPS Gestione Crediti S.p.A. ed ha fornito ulteriori indicazioni circa le finalità, le modalità e la logica del trattamento;

VISTA la nota pervenuta in data 28 novembre 2012 con la quale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha fornito al ricorrente l´elenco dei dati anagrafici e dei rapporti/collegamenti riferiti allo stesso ricavati dagli archivi della banca; tale resistente ha inoltre ricostruito le vicende, anche giudiziarie, che hanno dato origine, partendo dal passaggio a contenzioso derivante dalla mancata copertura del saldo negativo del conto corrente, alle segnalazioni del ricorrente presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia effettuate dal 2001 alla data odierna da una pluralità di soggetti: inizialmente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (che aveva incorporato Banca Antonveneta S.p.A., già Banca Antoniana Popolare Veneta, già BNA), in seguito da Siena Mortgages 00-1 (che aveva acquistato il credito con contratto di cessione in blocco nell´ambito di un´operazione di cartolarizzazione) ed, infine, nuovamente da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (a seguito di riacquisto definitivo); tale resistente ha infine fornito ulteriori indicazioni circa le finalità, le modalità e la logica del trattamento fornendo anche notizie circa i responsabili interni del trattamento e la mandataria MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., nominata titolare autonomo del trattamento per l´attività di gestione del recupero dei crediti;

VISTA la nota difensiva fatta pervenire in data 16 gennaio 2013 con la quale il ricorrente (nel rilevare un´imprecisione nell´indicazione di uno degli indirizzi di residenza riportato nelle note della banca) si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto sollevando contestazioni in ordine all´esistenza del credito vantato da Banca Monte di Siena S.p.A. nei propri confronti che, in ogni caso, ritiene essersi prescritto;

RILEVATO che il trattamento dei dati del ricorrente riferiti alla segnalazione effettuata dalle società resistenti alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia non risulta dagli atti essere stato effettuato in modo illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti); rilevato, inoltre, che l´obbligo per l´intermediario di informare per iscritto il cliente la prima volta che lo stesso viene segnalato a sofferenza, obbligo che vige anche nei confronti del coobbligato o del garante della società segnalata a sofferenza, è stato introdotto nel paragrafo 1.5 del capitolo II "Sofferenze" della citata circolare Banca d´Italia n. 139/1991 soltanto con l´aggiornamento del 4 marzo 2010 talché tale obbligo non era vigente all´epoca della prima segnalazione del ricorrente alla Centrale dei rischi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarata allo stato degli atti infondato;

RILEVATO che resta salva la possibilità per l´interessato di sollevare, se del caso, dinanzi alla competente autorità giudiziaria, i diversi profili attinenti al rapporto contrattuale in oggetto, ivi compresa la questione dell´eventuale prescrizione del diritto; rilevato che resta ugualmente impregiudicata la possibilità per l´interessato di chiedere la correzione (sulla base dell´idonea documentazione del Comune) dei dati anagrafici eventualmente riportati in modo erroneo negli archivi delle società resistenti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato nei confronti di entrambi i titolari del trattamento;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia