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Provvedimento del 7 marzo 2013 [2433634]

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[doc. web n. 2433634]

Provvedimento del 7 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 109 del 7 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 3 dicembre 2012 nei confronti di Crif S.p.A., con cui XY (rappresentato e difeso dall´avv. Federica Schirinzi), non avendo ottenuto idoneo riscontro all´istanza previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 – di seguito "Codice"), ha ribadito la richiesta di cancellazione, dal sistema di informazioni creditizie gestito dalla predetta società, delle informazioni creditizie di tipo negativo riferite ad un ritardo che sarebbe poi stato regolarizzato nel termine di pochi giorni, nel  pagamento di un addebito relativo all´utilizzo della carta di credito a saldo rilasciata da Banca Meridiana (già BancApulia) in data 18 aprile 2010; il ricorrente ha, in particolare, eccepito l´erroneo inserimento del dato nell´archivio gestito da Crif S.p.A. in quanto lo stesso sarebbe "originato da un addebito non andato a buon fine della rata del 15/8/2011 (…) sanato nello stesso mese di agosto" con estinzione della carta di credito e successiva emissione di altra carta da parte dello stesso ente in data 3 ottobre 2011; rilevato che l´interessato ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 dicembre 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 gennaio 2013 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota datata 28 dicembre 2012, con la quale Crif S.p.A. ha affermato che le informazioni creditizie di tipo negativo di cui il ricorrente ha chiesto la cancellazione si riferiscono ad un rapporto di carta di credito a saldo accordato in data 18/4/2010 da Banca Meridiana – Gruppo Veneto Banca (già BancApulia) e censito nel S.i.c. di Crif S.p.A. con segnalazione di revoca a fronte di ritardi nei pagamenti non regolarizzati; nella medesima nota la resistente, nel sostenere la legittimità del trattamento delle informazioni oggetto del ricorso, ha altresì affermato di avere sempre attivato, a fronte delle numerose richieste di cancellazione pervenute da parte del ricorrente, le procedure di verifica presso l´ente partecipante, ai sensi dell´art. 8, comma 5, del Codice deontologico, provvedendo a sospendere la visibilità delle informazioni in questione in attesa delle predette verifiche e riattivandone quindi la visibilità a seguito dell´avvenuta conferma da parte dell´ente partecipante della correttezza delle stesse;

VISTA la nota datata 28 dicembre 2012 con la quale il ricorrente, nel sottolineare di avere "integralmente definito già da tempo la propria posizione debitoria con l´ente partecipante" (come peraltro risulta dalla liberatoria fornita da quest´ultimo in data 17 ottobre 2012 e allegata al ricorso), ha ribadito la richiesta di cancellazione sostenendo che "il dato così come riportato nel report di Crif non è corretto";

VISTA la nota pervenuta via fax il 22 gennaio 2012 con la quale Veneto Banca S.c.p.A. (già BancApulia), nel fornire riscontro ad una richiesta di informazioni di questa Autorità, ha allegato, tra l´altro, copia della nota del 17 ottobre 2012 nella quale dichiarava all´interessato che "i ritardi non regolarizzati presenti alla data dell´ultimo flusso di aggiornamento inviato agli archivi informatici di Crif S.p.A. (31.8.2011) risultano essere stati sanati entro il mese successivo al blocco";

VISTA la nota datata 26 febbraio 2013 con la quale Crif S.p.A. ha ribadito che, "contrariamente a quanto appreso a seguito della disamina della comunicazione di Veneto Banca S.p.a. del 22/01/2013, l´ente partecipante aveva ribadito a Crif in data 09/11/2012, infatti, la correttezza delle informazioni creditizie di tipo negativo contribuite al SIC di CRIF"; visto che la resistente, alla luce della documentazione prodotta, "ha inteso provvedere all´eliminazione delle informazioni di tipo negativo attribuite al Ricorrente";

VISTA la nota del 27 febbraio 2013 con la quale il ricorrente nel lamentare il lungo lasso di tempo intercorso prima dell´aggiornamento della propria posizione, ha reiterato la richiesta di refusione delle spese del procedimento;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto a cancellare le iscrizioni di tipo negativo a carico del ricorrente  relative alla posizione oggetto di ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Crif S.p.A. nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, in ordine alla sequenza dei rapporti intercorsi fra le parti prima e dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 300 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Crif S.p.A., previa compensazione per giusti motivi della residua parte, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia