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Provvedimento del 7 marzo 2013 [2448625]

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[doc. web n. 2448625]

Provvedimento del 7 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 114 del 7 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 29 novembre 2012, presentato nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con il quale Elena Felici, in qualità di erede del defunto padre Alfonso Felici (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Corvasce), ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che riguardano le movimentazioni, riferite agli ultimi dieci anni, dei conti correnti bancari e dei conti deposito titoli intestati al de cuius; ciò, in quanto la ricorrente, la quale ha ottenuto un provvedimento di sequestro di un conto corrente (n. 5570) intestato al de cuius presso un´agenzia della citata banca, ha necessità di accedere a tali dati al fine di ricostruire l´asse ereditario essendo in procinto di iniziare l´azione di merito volta ad ottenere la riduzione ex art. 537 c.c. nei confronti degli altri eredi del defunto padre (avendo motivo di ritenere che il de cuius, in vita, abbia fatto transitare delle somme su un conto corrente intestato alla madre della ricorrente la quale li avrebbe utilizzati per l´acquisto di un appartamento per uno dei fratelli della ricorrente); la ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 dicembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la successiva nota del 16 gennaio 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le note datate 21 dicembre 2012 e 2 gennaio 2013 con le quali l´istituto di credito resistente ha dichiarato di aver fornito alla ricorrente la documentazione relativa al conto corrente n. 5570 intestato al defunto Alfonso Felici, padre della ricorrente, per il periodo dal 1/1/2000 al 30/9/2012;

VISTA la nota fatta pervenire in data 4 febbraio 2013 con la quale la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto copia degli estratti del conto corrente n. 5570 ma ha sostenuto di essere ancora in attesa di ricevere la documentazione relativa al portafoglio titoli;

VISTA la nota datata 18 febbraio 2013 con la quale la banca resistente ha comunicato di aver messo a disposizione della ricorrente l´ulteriore documentazione richiesta da quest´ultima e relativa al deposito titoli n. 561456 acceso dal defunto Alfonso Felici in data 26/4/2001;

VISTA la nota datata 19 febbraio 2013 con la quale la ricorrente ha comunicato che avrebbe al più presto ritirato la documentazione ancora mancante presso gli uffici indicati dalla banca;

RILEVATO che la banca resistente ha messo a disposizione della ricorrente nel corso del procedimento la documentazione relativa ai rapporti bancari e finanziari intrattenuti  dal defunto Alfonso Felici con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, avendo fornito la banca resistente un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni
se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia