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Provvedimento del 7 marzo 2013 [2452576]

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[doc. web n. 2452576]

Provvedimento del 7 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 115 del 7 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa. Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 8 novembre 2012 con la quale XY, ex dipendente di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., ha chiesto di avere accesso ai dati personali (e di conoscere l´origine degli stessi) contenuti in una serie di atti e documenti che sarebbero detenuti dalla banca, e, in particolare, 1) ad alcuni ordini di servizio con i quali sarebbero state impartite "eventuali disposizioni" per la distruzione di documenti riferibili all´interessato; 2) ad alcune "delibere Carichieti" relative alle vicende che hanno riguardato il ricorrente; 3) ad una serie di "suggerimenti" che sarebbero stati chiesti "ad un legale esterno" in ordine ai contenziosi che hanno riguardato l´interessato; 4) ad una comunicazione via e-mail che sarebbe intercorsa il 9 novembre 2004 fra due dipendenti della banca in ordine al giudizio professionale per il 2003 dello stesso ricorrrente;

VISTO il ricorso presentato il 29 novembre 2012 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 dicembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 18 gennaio 2013 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la comunicazione del 7 dicembre 2012 con la quale il legale della resistente, nel sottolineare come l´interessato abbia fatto numerose richieste di accesso a dati che "non sono acquisibili e/o estraibili da atti esistenti (…) atteso che tali documenti dovrebbero essere, sostanzialmente, creati all´esito di una apposita istruttoria (…)", ha comunque fornito una serie di riscontri precisando, tra l´altro: a) che "a dimostrazione della defatigatorietà" delle richieste del ricorrente risulta che lo stesso abbia allegato all´atto di ricorso alcuni dei documenti cui vorrebbe accedere, oltre a chiedere l´origine di informazioni di cui risulta evidente la provenienza; b) di avere consegnato e "reiteratamente riconsegnato (…) quanto risultante agli atti dell´istituto" ma di provvedere comunque a riallegare la delibera n. 9 del Comitato esecutivo della banca del 2 agosto 2011 per la quale il ricorrente ha formulato una specifica richiesta; c) di non poter consegnare gli ordini di servizio cui è stato fatto riferimento in quanto "non esiste alcun ordine di servizio" concernente supposti ordini di distruzione dei documenti richiesti dall´interessato; d) di essere nella "impossibilità di rinvenire presunte ed inesistenti comunicazioni con le quali si richiesero suggerimenti ad un legale esterno (…)", pur ritenendo che tale richiesta esuli dal legittimo esercizio del diritto di accesso ai dati personali; e) di riconfermare l´inesistenza negli archivi della banca dell´ e-mail del 2004 più volte richiesta dal ricorrente;

VISTE le memorie del ricorrente del 28 dicembre 2012, del 17, 22 e 28 gennaio 2013 e del 4 e 13 febbraio 2013, con le quali lo stesso ha ribadito le proprie richieste, peraltro inserendo una congerie di riferimenti a fatti e persone estranee alle specifiche istanze avanzate con il procedimento in esame, formulando altresì in modo confuso e scarsamente intellegibile contestuali richieste rivolte alle più diverse amministrazioni e autorità (Governatore della Banca d´Italia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti , Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi, Direzione provinciale dell´INPS di Chieti), richiedendo infine che il Garante, in relazione ad una serie di procedimenti di ricorso esaminati in passato, proceda alla revocazione ex art. 395 c.p.c. delle relative decisioni;    

VISTO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ordine alle richieste con le quali il ricorrente vorrebbe acquisire informazioni su "indicazioni e suggerimenti" che sarebbero stati dati o sarebbero stati chiesti a non meglio precisati "legali esterni" alla banca, ciò in quanto, in ordine a tali ipotesi trova applicazione l´ultima parte del 4° comma dell´art. 8 del Codice che esclude l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice quando i dati riguardino "l´indicazione di condotte da tenersi" o suggerimenti di strategia processuale o anche prospettazioni difensive formulate dal difensore di fiducia e rivolte ad amministratori e dirigenti dell´istituto di credito (tenendo peraltro conto che il titolare del trattamento ha dichiarato l´inesistenza di gran parte delle informazioni di questo tipo di cui l´interessato suppone l´esistenza);

VISTO che in relazione alle rimanenti richieste la banca ha messo a disposizione i dati richiesti o ha precisato che le informazioni richieste non esistono o non sono attualmente detenute dal datore di lavoro o sono state comunque messe a disposizione del ricorrente in occasione delle numerosissime, precedenti istanze di accesso (come dimostrato, peraltro, dai molti documenti che lo stesso ricorrente produce a corredo delle proprie istanze); visto che al riguardo può essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso;

RILEVATO che non trova applicazione alle decisioni del Garante il disposto dell´art. 395 c.p.c., visto che rispetto alle stesse il ricorrente avrebbe potuto peraltro proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui all´art. 152 del Codice, come sempre ricordato dall´Autorità nei suoi provvedimenti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti in ragione dei rapporti intercorsi fra le parti sia prima che dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alle richieste relative all´acquisizione dei dati di cui all´art. 8, comma 4 del Codice ;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia