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Provvedimento del 14 marzo 2013 [2460928]

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[doc. web n. 2460928]

Provvedimento del 14 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 133 del 14 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 10 dicembre 2012, presentato nei confronti di CMPI s.r.l. (Centro medicina preventiva industriale), con il quale XY, la quale si era sottoposta nel periodo 2003-2012 ad alcune cure odontoiatriche ed accertamenti diagnostici eseguiti presso la citata struttura, ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano riferiti alle visite e agli interventi curativi ed estetici ricevuti (con la spiegazione dei codici e delle sigle utilizzate), alle date e alle somme dei pagamenti effettuati, nonché di ottenere, in copia o in originale, le immagini radiografiche alla stessa riferite; la ricorrente ha anche chiesto di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; inoltre, la ricorrente si è opposta al trattamento dei dati per scopi promozionali ed ha chiesto la cancellazione dei dati di cui non è necessaria la conservazione avendo la medesima deciso di non avvalersi più dei servizi della citata struttura; la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 dicembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196-di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 23 gennaio 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le note pervenute in data 11 gennaio e 15 gennaio 2013 con le quali la resistente ha sostenuto di aver acquisito i dati anagrafici della ricorrente in occasione della sua prima visita risalente al gennaio 2003, dati che non sono stati comunicati a terzi estranei alla struttura e, "previa verifica della loro completezza, pertinenza ed indispensabilità" sono stati sempre utilizzati "per l´esecuzione delle prestazioni mediche o per il rilascio della documentazione fiscale" e sono tuttora conservati in archivi cartacei ed informatici; la resistente ha inoltre inviato alla ricorrente la copia della cartella clinica e dell´anamnesi della ricorrente, copia della carta di identità della ricorrente e dell´amministratore unico della CMPI srl, nonché copia delle ricevute fiscali, ed ha sostenuto di averle inviato l´ortopantomografia eseguita nell´aprile 2004;

VISTA la nota inviata in data 14 gennaio 2013 con la quale la ricorrente ha fatto sapere di non aver ricevuto la documentazione promessa dalla controparte e di non poter ritenere soddisfacente il riscontro fornito con nota dell´11 gennaio 2013;

VISTA l´ulteriore nota inviata in data 20 gennaio 2013 con la quale la ricorrente ha rilevato di non aver ricevuto la copia dell´ortopantomografia eseguita nell´aprile 2004 né dell´ortopantomografia eseguita tra gennaio e febbraio 2012; inoltre, la ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto le copie delle ricevute fiscali emesse da CMPI s.r.l. prima del 2009, rispetto alle quali la resistente non le avrebbe fornito neanche le informazioni relative alle somme effettivamente pagate, nonché alle date e alle modalità del pagamento; la ricorrente ha inoltre sostenuto di non aver ricevuto le informazioni contenute nel questionario anamnestico ed ha chiesto spiegazioni circa alcune note e codici utilizzati nel c.d. "piano di lavoro" della cartella clinica fornito dalla resistente; inoltre la ricorrente, oltre a sollevare alcune contestazioni circa le risposte fornite dalla resistente in ordine all´origine dei dati, alle finalità, modalità e logica del trattamento, ha sostenuto che CMPI s.r.l. non avrebbe reso alcuna dichiarazione circa l´opposizione al trattamento dei dati per scopi promozionali né circa l´eventuale cancellazione dei dati;

VISTA la nota inviata in data 11 febbraio 2013 con la quale la resistente ha fornito indicazioni circa alcune note e codici riportati nella cartella clinica ed ha altresì dichiarato di aver fornito ulteriore documentazione "che dimostra come tutte le somme di denaro dalla stessa versate alla nostra struttura, siano state scrupolosamente esposte in fattura"; la resistente, inoltre, ha precisato che l´amministratore unico della CMPI s.r.l. è stato designato responsabile del trattamento, e, nel ribadire che nessun dato personale viene comunicato a terzi, ha precisato che tutti i dati che riguardano la ricorrente vengono conservati negli archivi cartacei ed informatici e non possono essere cancellati perché necessari per l´esecuzione delle prestazioni mediche o per il rilascio della documentazione fiscale; infine, la resistente ha dichiarato che la cartella clinica fornita alla ricorrente "riporta tutti i dati personali che nel corso dell´anamnesi la sig.ra XY ha reso all´operatore sanitario" cosiccome "non vi è un solo dato che non provenga dalla paziente"; rilevato che la resistente ha sostenuto di aver già inviato l´ortopantomografia (OPT) eseguita nel 2012 (erroneamente indicata nella nota dell´11 gennaio 2013 come l´ortopantomografia eseguita nel 2004 anche se la data "2012" è comunque evidenziata sulla lastra stessa), mentre ha dichiarato di aver inviato in allegato alla nota dell´11 febbraio 2013 l´ortopantomografia del 2004;

VISTA la nota inviata in data 8 marzo 2013 con la quale la ricorrente ha dichiarato di aver preso conoscenza della nota della ricorrente datata 11 febbraio 2013 solo dopo l´invio della stessa da parte dell´ufficio ricorsi del Garante; nel merito, la ricorrente ha sostenuto di non aver ancora ricevuto le ortopantomografie del 2004 e del 2012 né alcuna informazione circa le somme pagate e fatturate alla ricorrente prima del 2009;

VISTA la nota inviata in data 8 marzo 2013 con la quale la resistente, preso atto dell´opposizione della ricorrente al trattamento dei dati per scopi promozionali, ha dichiarato che i dati che la riguardano non verranno trattati per tali finalità né da parte della società resistente né da parte di terzi; la resistente ha inoltre inviato alla ricorrente la documentazione fiscale relativa alle prestazioni rese da CMPI s.r.l. (già inviata alla ricorrente in allegato alla nota dell´11 febbraio 2013, ma da quest´ultima evidentemente non ricevuta);

VISTE le note inviate in data 8 marzo 2013, 11 marzo 2013 e 12 marzo 2013 con le quali la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la documentazione fiscale richiesta; la ricorrente ha tuttavia ribadito di non aver ancora ricevuto le due ortopantomografie del 2004 e del 2012; inoltre, la ricorrente, avendo notato che nella ricevuta fiscale n. 05/1649 datata 25/02/2005 fornitale dalla resistente risulta indicata fra le prestazioni rese anche una ortopantomografia, ha chiesto di ottenere tale ulteriore ortopantomografia, oltre a quelle del 2004 e del 2012;

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali non importa l´obbligo per il titolare del trattamento di fornire gli originali o le copie dei documenti contenenti le informazioni indicate, bensì la necessità di estrapolare dai documenti che le contengono le informazioni richieste, fornendo ai richiedenti copia degli stessi qualora l´estrapolazione risulti particolarmente complessa;

RILEVATO che la resistente ha omesso di fornire alla ricorrente le ortopantomografie del 2004, del 2005 e del 2012; ritenuto quindi di accogliere il ricorso e di ordinare pertanto a CMPI s.r.l. di fornire all´interessata tali ortopantomografie, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della presente decisione, dando comunicazione a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste, posto che il titolare del trattamento nel corso del procedimento ha consegnato alla ricorrente diversi documenti in suo possesso contenenti dati personali che la riguardano oppure ha estrapolato da tali documenti i dati stessi; la resistente ha inoltre fornito sufficienti indicazioni in ordine alle restanti richieste della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di CMPI s.r.l., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, in ragione del mancato adeguato riscontro alle richieste della ricorrente formulate in sede di interpello preventivo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso ed ordina a CMPI s.r.l. di fornire alla ricorrente le ortopantomografie del 2004, del 2005 e del 2012, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della presente decisione, dando comunicazione a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di CMPI s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia