g-docweb-display Portlet

Conservazione di immagini raccolte mediante sistemi di videosorveglianza. Verifica preliminare richiesta da ENEA - 11 aprile 2013 [2464185]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2464185]

Conservazione di immagini raccolte mediante sistemi di videosorveglianza. Verifica preliminare richiesta da ENEA - 11 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 178 del 4 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

Visto il provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l´8 aprile 2010;

Vista la nota dell´ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l´energia e lo sviluppo economico sostenibile) – Centro ricerche Frascati del 30 ottobre 2012 concernente la richiesta di allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate attraverso un sistema di videosorveglianza (Prot. ENEA/2012/54017/FRA), successivamente integrata con le note dell´11 dicembre 2012 (Prot. ENEA/2012/63609/FRA) e del 13 marzo 2013 (Prot. ENEA/2013/14466/FRA);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO:

L´ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l´energia e lo sviluppo economico sostenibile) – Centro ricerche Frascati ha chiesto al Garante di poter allungare i tempi di conservazione delle immagini raccolte mediante i sistemi di videosorveglianza installati presso il Centro fino a quattordici giorni, durante i periodi di chiusura del Centro medesimo.

Nell´ambito dell´istruttoria preliminare, l´Ufficio del Garante, richiamando il provvedimento generale dell´8 aprile 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680), ha fornito all´Agenzia specifiche indicazioni in ordine alla durata della conservazione delle immagini. In particolare, ha precisato che qualora il titolare intenda procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, nella quale il titolare medesimo deve adeguatamente motivare la congruità del tempo di conservazione delle immagini ritenuto necessario, facendo riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità (punti 3.2.1.  e  3.4. del provvedimento generale dell´8 aprile 2010).

Successivamente, l´Agenzia ha, quindi, sottoposto ad una verifica preliminare del Garante la richiesta di procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo di quattordici giorni, motivando tale richiesta, oltre che "per impedire l´accesso fraudolento in alcuni locali che ospitano impianti e/o sostanze potenzialmente nocive per la salute", anche per "impedire ulteriori furti di rame che, in considerazione di quanto fino ad oggi accaduto (…), sono da considerarsi altamente probabili e quindi incombenti".

A sostegno della citata richiesta, l´Agenzia ha dichiarato che "l´aggiornamento e il miglioramento dell´impianto di videosorveglianza è stato anche consigliato dal Comandante del Gruppo Carabinieri di Frascati, a cui codesta Autorità potrà rivolgersi per eventuali ulteriori valutazioni".

L´Agenzia ha, poi, integrato la richiesta precisando che durante i periodi di chiusura, dai 10 ai 13 giorni, che riguardano il mese di agosto e le festività natalizie, il Centro non è presidiato; "pertanto eventuali eventi fraudolenti che giustificano la visione delle immagini registrate non possono essere conosciute prima dei 14 giorni richiesti".

OSSERVA:

La normativa in materia di protezione dei dati personali prevede che la conservazione delle informazioni oggetto di trattamento, in una forma che consenta l´identificazione dell´interessato, non superi il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali esse sono state raccolte o successivamente trattate (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice).

Il Garante, con il citato provvedimento di carattere generale dell´8 aprile 2010, ha fornito ai titolari del trattamento specifiche indicazioni circa il corretto utilizzo di sistemi di videosorveglianza, al fine di rendere il trattamento dei dati personali effettuato mediante l´uso di tali sistemi conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In tale provvedimento generale, l´Autorità ha evidenziato, in particolare, che nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità, anche l´eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario -e predeterminato- a raggiungere la finalità perseguita. Più precisamente, il Garante ha previsto che la conservazione deve essere limitata al massimo alle ventiquattro ore successive alla rilevazione e che solo in alcuni casi può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non superi comunque la settimana.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta, come sopra evidenziato, ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità (punti 3.2.1. e 3.4. del citato provvedimento generale dell´8 aprile 2010).

L´Agenzia ha chiesto al Garante di verificare la possibilità di allungare il periodo di conservazione delle immagini registrate presso il Centro ricerche Frascati per un periodo di quattordici giorni, limitatamente ai periodi di chiusura dello stesso.
Al riguardo, l´Agenzia, con riferimento al Centro medesimo, ha dichiarato che:

- tale richiesta "scaturisce dal fatto che durante i periodi di lunga chiusura del Centro (dai 10 ai 13 giorni) che avvengono di norma durante il mese di agosto e durante le feste natalizie, il Centro non è presidiato e pertanto eventuali eventi fraudolenti che giustificano la visione delle immagini registrate non possono essere conosciute prima dei 14 giorni richiesti";

- "dopo tale periodo le registrazioni saranno cancellate" e che tali registrazioni "non saranno usate per il controllo a distanza dei dipendenti, né per controllare gli spostamenti dei medesimi all´interno del Centro, ma solo al fine di evitare ingressi non autorizzati ovvero fraudolenti";

- "nei circa 50 laboratori di ricerca del Centro sono presenti, tra gli altri, rischi chimici derivanti dall´uso di agenti chimici, gas pericolosi e rischi da radiazioni non ionizzanti", i quali "derivano dalle attività di ricerca e sviluppo di applicazioni delle radiazioni relative a sorgenti laser (a gas, a stato solido, a elettroni liberi) e applicazioni laser nel campo della diagnostica (ambientale, industriale e medicale), dei nano e micro sistemi, della metrologia e della visione laser", per le quali "sono state attualmente censite circa 80 attrezzature laser principalmente di 3° e 4° classe";

- le citate attività, "con particolare riguardo a quelle nucleari possono esporre il sito ad eventi delittuosi anche estremi come quello avvenuto durante la fine degli anni ´70 con un´incursione di terroristi che ferì una delle guardie particolari giurate addette alla sorveglianza";

- in relazione ai rischi di furto, nello scorso periodo estivo, sono stati sottratti complessivamente circa 2730 Kg di rame e che tale evento di sottrazione indebita è da ritenersi "altamente probabile e quindi incombente";

- anche il Comando del Gruppo dei Carabinieri di Frascati ha ritenuto opportuno aggiornare e migliorare il sistema di videosorveglianza esistente.

Alla luce di quanto rappresentato e allo stato degli elementi forniti, emerge una specifica esigenza di sicurezza, riconnessa, da un lato, alla peculiarità della destinazione delle aree del Centro, ove si svolgono attività di ricerca che comportano l´utilizzo di particolari sostanze, il cui utilizzo improprio può determinare una grave e concreta situazione di rischio per la salute e l´incolumità degli stessi o di terzi, dall´altro, ai concreti rischi di sottrazione indebita di materiali ed apparecchiature.

Tale esigenza di sicurezza rende necessario poter visionare le immagini, registrate nei periodi di chiusura indicati dal Centro ricerche Frascati dell´Agenzia, al momento della riapertura dello stesso, soltanto ove vengano ravvisati o segnalati eventuali illeciti oppure allorché pervenga una richiesta in tal senso da parte dell´Autorità giudiziaria.

Pertanto, con riferimento alla richiesta presentata dall´Agenzia, un allungamento dei tempi di conservazione delle immagini raccolte attraverso i sistemi di videosorveglianza installati presso il Centro Frascati, per le sopraindicate finalità di sicurezza perseguite e per un periodo che non superi i quattordici giorni, limitatamente ai periodi di chiusura del Centro (periodi che l´Agenzia ha indicato con riferimento al mese di agosto e durante le feste natalizie) può ritenersi congruo, in quanto rispettoso del menzionato principio di proporzionalità, che prevede la conservazione dei dati personali oggetto di trattamento, in una forma che consenta l´identificazione dell´interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice; punto 3.4. del citato provvedimento).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

alla luce di quanto dichiarato e allo stato degli elementi forniti, accoglie la richiesta di verifica preliminare relativa all´allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza dall´ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l´energia e lo sviluppo economico sostenibile) – Centro ricerche Frascati e, ai sensi dell´art. 17 del Codice, ammette la conservazione delle immagini medesime per un periodo che non superi i quattordici giorni, soltanto in occasione della chiusura del Centro, nel mese di agosto e durante le feste natalizie, così come indicato dall´Agenzia. 

L´accesso alle immagini registrate potrà essere effettuato solo nel caso in cui vengano ravvisati o segnalati eventuali illeciti oppure allorché pervenga una richiesta in tal senso da parte dell´Autorità giudiziaria.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia