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Impianto di videosorveglianza installato presso una struttura sanitaria della Azienda Usl - 18 aprile 2013 [2476068]

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[doc. web n. 2476068]

Impianto di videosorveglianza installato presso una struttura sanitaria della Azienda Usl - 18 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 199 del 18 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

VISTA la segnalazione dell´11 maggio 2011 ‒ con cui F.P. Cgil ha lamentato l´illiceità del trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso una struttura sanitaria della Azienda Usl 5 di Pisa (segnatamente l´hospice di via Garibaldi), ritenuto in violazione della normativa di settore (in quanto l´installazione sarebbe avvenuta senza il necessario accordo preventivo con le organizzazioni sindacali) nonché della disciplina di protezione dei dati personali ‒ e la successiva segnalazione del 5 luglio 2011, di analogo contenuto, riferita ai locali del pronto soccorso dell´Ospedale "Felice Lotti" di Pontedera;

VISTE le dichiarazioni rese dall´Azienda in riscontro alle richieste formulate dall´Ufficio (e considerate le osservazioni del sindacato segnalante) dalle quali risulta:

a. con riguardo all´hospice di Pisa, che:

- le telecamere, posizionate "all´esterno della struttura" e "in prossimità delle entrate", "sono state installate al solo scopo di garantire la sicurezza della struttura sanitaria stessa, attraverso il monitoraggio degli accessi e non per il controllo dell´ambiente sanitario o il monitoraggio dei pazienti", "né con lo scopo di controllare i lavoratori" (cfr. nota del 13 giugno 2011)

- nonostante in un primo tempo l´inquadratura comprendesse "anche alcune porzioni dei corridoi interni alla struttura", attualmente le telecamere sono orientate "esclusivamente" sui "punti di ingresso dell´edificio";

- è stata resa "informativa agli interessati tramite apposito cartello presso l´area videosorvegliata" (cfr. nota del 13 giugno 2011);

- le immagini registrate formano oggetto di cancellazione automatica decorse ventiquattro ore dalla rilevazione;

- il dirigente della struttura, designato responsabile del trattamento (art. 29 del Codice), è "l´unico che può avere accesso alla visione delle immagini" (cfr. nota del 13 giugno 2011; circostanza ribadita nella comunicazione del 25 gennaio 2012);

b. con riguardo al pronto soccorso di Pontedera, che:

- il sistema di videosorveglianza, installato il 6 luglio 2005 (a seguito di episodi violenti avvenuti nelle ore notturne) per garantire la sicurezza dei lavoratori e dell´utenza (nonché la protezione del patrimonio aziendale) "non è mai stato attivato e le telecamere non sono mai state collegate ad alcun monitor", con l´eccezione di una telecamera collocata nella sala d´attesa del pronto soccorso collegata ad un monitor ubicato nella portineria del presidio ospedaliero (cfr. nota 17 agosto 2011);

- le immagini, rilevate "solo nell´arco temporale dalle ore 20,00 alle ore 6,00 del giorno successivo e […] conservate per 24 ore", sono visibili "dal solo personale di vigilanza e dalla portineria";

- il 27 luglio 2011 sarebbe stato "condiviso un testo di accordo […] ai sensi dell´art. 4 dello Statuto dei lavoratori, che risulta essere in fase di sottoscrizione";

- il "personale dipendente della ASL 5 di Pisa e [il] personale dell´Istituto di vigilanza IVRI di Firenze" è stato designato incaricato del trattamento (cfr. nota 25 gennaio 2012);

VISTE le note con cui FP Cgil di Pisa, con descrizione dei fatti in parte discorde rispetto a quella fornita dall´Azienda, ha precisato che:

a. con riferimento al sistema installato presso l´hospice di Pisa:

-  solo a seguito della richiesta di informazioni pervenuta dal Garante l´Azienda ha "rimosso" i dispositivi ed ha avviato le trattative con le rappresentanze sindacali (cfr. nota del 5 luglio 2011);

-  quattro monitor sarebbero collocati nella medicheria, dove hanno accesso tutti i dipendenti (cfr. nota 13 luglio 2011);

- la visione delle registrazioni "è consentit[a] al responsabile della struttura e al coordinatore" (cfr. nota 13 luglio 2011);

- il cartello recante l´informativa risulterebbe generico e privo di un richiamo "a una nota informativa contenente tutti i riferimenti previsti dall´art. 13" del Codice;

- pur risultando ancora in corso le trattative sindacali con riguardo al sistema di videosorveglianza, le stesse non sarebbero confluite in alcun accordo (cfr. nota 13 luglio 2011 e 1° ottobre 2011, con la quale FP Cgil ha altresì allegato comunicazione inviata dall´Azienda alle organizzazioni sindacali dalla quale emergerebbero alcune incongruenze rispetto a quanto dichiarato al Garante);

VISTI gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti in loco effettuati il 4 e 5 dicembre 2012 dal "Nucleo speciale privacy" della Guardia di Finanza − resisi necessari a fronte delle divergenze tra le dichiarazioni delle parti emerse nel corso dell´istruttoria − dai quali risulta che:

a. con riguardo all´ospedale di Pontedera:

- "il sistema di videosorveglianza è unico per tutto l´ospedale, è composto in totale di 19 telecamere, alcune delle quali non funzionanti" (cfr. verbale 4-5 dicembre 2012, p. 2) e di queste:

cinque sono installate esternamente;

due nell´atrio interno, in prossimità delle casse, dell´ufficio informazioni e della sala d´attesa;

due in corrispondenza delle macchine self service per il pagamento dei ticket;

una nella sala d´attesa del laboratorio analisi e chirurgico;

- sia il personale dipendente della USL 5 che quello dipendente della società IVRI S.p.A. (che svolge servizio di portierato e vigilanza) è stato designato incaricato del trattamento (cfr. all. 10 al verbale);

- è stata rilevata l´assenza dell´informativa all´esterno, nei pressi degli ingressi alla struttura ospedaliera e nelle immediate vicinanze delle telecamere;

b. con riguardo all´hospice di Pisa:

- "il sistema è composto da quattro telecamere installate internamente alla struttura e che attualmente riprendono esclusivamente le porta d´ingresso alla stessa" (cfr. verbale 4-5 dicembre 2012, p. 3);

- una delle telecamere riprende comunque "anche la cassaforte dove sono custoditi particolari medicinali" (cfr. verbale 4-5 dicembre 2012, p. 4);

c. in relazione ad entrambi i sistemi di videosorveglianza sopra menzionati:

- la registrazione è effettuata con sensori di movimento delle immagini rilevate (c.d. motion detection), che "permettono la registrazione continua per l´hospice [e] ad intervalli per l´Ospedale di Pontedera (dalle 07,00 alle 20,00 solo rilevazione-dalle 20,00 alle 07,00 del giorno successivo registrazione con movimento) (cfr. verbale 4-5 dicembre 2012, p. 4);

- le immagini rilevate sono conservate per 24 ore;

- l´impiego non è finalizzato al controllo a distanza dei lavoratori, "non vengono inquadrati luoghi ove si espleta l´attività lavorativa, o almeno non direttamente" e sono l´installazione degli stessi è stata richiesta "dal personale dipendente delle unità interessate, per la loro incolumità e per quella delle attrezzature installate" (cfr. verbale 4-5 dicembre 2012, p. 6);

- l´azienda ha intrapreso iniziative con i sindacati volte alla definizione di problematiche connesse all´utilizzo dei menzionati impianti che "non hanno portato alla sottoscrizione di un documento comune da adottare" (cfr. verbale 4-5 dicembre 2012, p. 6);

RILEVATO che, allo stato degli atti, i sistemi di videosorveglianza in esame risultano idonei a riprendere e registrare l´attività di quanti, ivi compresi i lavoratori nello svolgimento della propria attività, transitano od operano nelle aree interessate;

RILEVATO che, in base agli elementi complessivamente acquisiti con riguardo ad entrambe le strutture, non risulta che l´installazione delle telecamere sia avvenuta nel rispetto della disciplina prevista dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, ancorché il titolare del trattamento abbia intrapreso un´attività prodromica alla conclusione degli accordi con le rappresentanze sindacali;

RILEVATO che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa – e con esso le garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 – non viene meno in ragione della circostanza che lo stesso possa essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490), né per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell´esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211);

RITENUTO, pertanto, che il trattamento di dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in esame, allo stato degli atti, non risulta lecito (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice; cfr. Provv.ti 10 novembre 2011, doc. web n. 1859569; 14 aprile 2011, doc. web n. 1810223; 24 giugno 2010, doc. web n. 1738396; 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601522; v. altresì Cass., sez. lav., 17 luglio 2007, n. 15892);

RITENUTO che, come risulta agli atti, il sistema di videosorveglianza è stato installato (peraltro, anche su richiesta di parte dei lavoratori) per finalità di tutela della sicurezza dei lavoratori (cfr. nota Asl del 17 gennaio 2011, e verbale 4-5 dicembre 2012, pag. 6), al fine di non compromettere tale esigenza (espressamente contemplata dall´art. 4, comma 2 della l. n. 300/1970), si ritiene opportuno, impregiudicati i diritti dei lavoratori, prescrivere la tempestiva adozione delle misure richieste dalla legge;

RITENUTO di dover prescrivere all´Azienda, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di espletare le procedure previste dall´art. 4, comma 2 della l. n. 300/1970 sul controllo a distanza dei lavoratori, nonché di dare comunicazione al Garante;

CONSIDERATO inoltre che, con riguardo al sistema di videosorveglianza installato presso l´Ospedale di Pontedera, non risulta essere stata resa l´informativa (mediante l´affissione di avvisi sintetici) secondo le modalità previste dal provvedimento dell´8 aprile 2010 in corrispondenza delle aree esterne (soggette al transito del pubblico);

RITENUTO pertanto di dover prescrivere all´Azienda, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, al fine di rendere il suddetto trattamento conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, di provvedere a rendere l´informativa in conformità di quanto disposto nel menzionato provvedimento dell´8 aprile 2010;

RITENUTO, con riferimento all´ospedale di Pontedera, a mente della menzionata designazione del personale di IVRI quale incaricato del trattamento ad opera della Asl, che, più correttamente, in considerazione di quanto disposto dagli artt. 29 e 30 del Codice, l´Asl dovrà provvedere a designare la società che assicura la vigilanza, per il tramite del sistema di videosorveglianza, quale "responsabile del trattamento" (in luogo della menzionata designazione del personale della medesima quale incaricato del trattamento, non operando questi, come richiesto dal menzionato art. 30 del Codice, "sotto la diretta autorità" dell´Asl);

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti dell´Azienda Usl 5 di Pisa:

1. dichiara illecito il trattamento effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza sopra descritti – ubicati nell´hospice di Pisa e nell´ospedale di Pontedera –, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell´art. 11, comma 2 del Codice, con riferimento alle forme di controllo a distanza dei lavoratori;

2. prescrive, impregiudicati nel frattempo i diritti dei lavoratori, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di:

a. espletare le procedure previste dall´art. 4, comma 2 della l. n. 300/1970 sul controllo a distanza dei lavoratori;

b. rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice, in conformità a quanto disposto nel menzionato provvedimento dell´8 aprile 2010, anche con riguardo alle aree esterne oggetto di ripresa;

c. designare la società che assicura la vigilanza, per il tramite del sistema di videosorveglianza, quale "responsabile del trattamento" ai sensi dell´art. 29 del Codice;

d. adottare, stante la natura sensibile dei dati riguardanti i pazienti, tutti gli accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità degli stessi nell´ipotesi in cui il sistema di videosorveglianza raccolga immagini relative anche a tali soggetti;

e. dare comunicazione al Garante, entro sessanta giorni dal ricevimento del presente provvedimento, delle iniziative adottate in base ad esso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia