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Provvedimento del 18 aprile 2013 [2553206]

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[doc. web n. 2553206]

Provvedimento del 18 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 208 del 18 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 10 gennaio 2013 nei confronti di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Gennaro Loffredo, nel ribadire le istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali inerenti l´operazione n. 2578459 del 23.11.1999 con cui il ricorrente avrebbe effettuato il pagamento del premio relativo alla proposta di polizza assicurativa n. JJ Assiba Assicurazioni (ora Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.) sottoscritta dall´interessato presso la Banca Commerciale Italiana S.p.A. (ora Intesa SanPaolo S.p.A.); in particolare, il ricorrente ha sostenuto che tale operazione, riportata nell´estratto relativo al conto n. KK (ABI 2002 CAB 1600) intestato ad Assiba S.p.A. (ora Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.), poiché risulta mancante del dato relativo al soggetto ordinante e del relativo "ndg" (identificativo dell´utente della banca) sarebbe, a parere del ricorrente, inintelligibile; rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 gennaio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´8 marzo 2013 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 4 febbraio 2013, con la quale la società resistente, nel rilevare di aver già fornito un riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, ha sostenuto che "i dati oggetto della domanda del sig. XY costituiscono materia di un giudizio a tutt´oggi pendente (R.G. 11843/2007) avanti il Tribunale di Salerno –ora in fase decisoria"; la resistente ha aggiunto che il ricorrente "nel frattempo ha instaurato altri due procedimenti (…) stavolta innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, aventi ad oggetto, nella sostanza, la medesima materia del contendere";

VISTE le note datate 10 febbraio, 14 febbraio, 16 febbraio 2013 con cui il ricorrente, nel rilevare la tardività delle note inviate dalla resistente, si è dichiarato insoddisfatto degli elementi di riscontro forniti da quest´ultima; rilevato che il ricorrente ha, in particolare, sostenuto che il procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale di Salerno (R.G. 11843/2007) avrebbe ad oggetto "il risarcimento dei danni per una polizza estinta dall´Istituto il 14.07.2006" e quindi "profili e petitum diversi" da quelli dell´odierno ricorso; rilevato che anche gli altri due procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore cui la resistente ha fatto riferimento nella sua memoria non avrebbero, a detta del ricorrente, alcuna attinenza con le richieste del ricorso: il procedimento recante R.G. n. 1752/12 è stato infatti proposto da ZZ s.r.l. (pertanto da un soggetto terzo rispetto al ricorrente), mentre quello recante R.G. n. 2574/12 è stato promosso dal ricorrente al fine di ottenere la consegna di documenti custoditi dalla società resistente (quietanza di pagamento);

VISTA la nota datata 7 marzo 2013 con la quale la resistente, in relazione alla richiesta dei dati riferiti all´operazione di bonifico n. 2578459 oggetto di ricorso, ha sostenuto "che nessun dato risulta mancante od oscurato essendo dati inseriti, certificati e trasmessici dalla ex Banca Commerciale S.p.A. (ora Intesa Sanpaolo S.p.A.)"; rilevato che la resistente ha reso anche noto che il ricorrente ha proposto opposizione all´autorità giudiziaria contro il provvedimento dell´11 ottobre 2012 con cui il Garante ha dichiarato inammissibile il ricorso avente ad oggetto la richiesta rivolta dal XY ad Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. di aggiornamento e integrazione dei dati inerenti il pagamento del premio della proposta n. JJ contenuti nell´estratto conto n. KK;

VISTA la nota datata 11 marzo 2013 con la quale il ricorrente, nel sostenere che il ricorso definito con il provvedimento dell´11 ottobre 2012 impugnato dal ricorrente aveva ad oggetto la richiesta di aggiornamento ed integrazione dei dati della proposta di polizza n. JJ mentre con l´odierno ricorso l´interessato ha chiesto di "rendere intelligibile e chiaro l´estratto conto n. KK (…) contenente l´operazione elettronica n. 2578459"; ciò, in quanto, il ricorrente ha sostenuto che in tale documento (depositato dalla resistente) in altro procedimento giudiziario (Tribunale di Salerno), "risultano stranamente mancanti e/o oscurati il nominativo dell´effettuante il bonifico bancario (…) nonché risulta parzialmente riportata la banca da dove è stata effettuata e/o pervenuta la disposizione di bonifico" in questione;

VISTA la nota datata 9 aprile 2013 con la quale la resistente ha sostenuto di non poter aderire alla richiesta del ricorrente "dal momento che detto estratto conto è stato elaborato, prodotto e trasmesso dalla banca emittente (ex Banca Commerciale Italiana S.p.A. (ora Intesa Sanpaolo S.p.A.) unica titolare effettiva dei dati in esso contenuti" e quindi, a parere della resistente, sarebbe "erroneo (…) attribuire la titolarità di detti dati a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. che si configura invece quale interessato ovvero destinatario della comunicazione dei dati";

RILEVATO che con il presente ricorso l´interessato ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati relativi all´operazione n. 2578459 contenuti in uno specifico documento, l´estratto conto n. KK, chiedendo, in particolare, la messa a disposizione di alcuni dati che, dalla documentazione già in possesso del ricorrente (e acquisita nell´ambito di procedimenti giudiziari attualmente in corso), risulterebbero, a suo avviso, mancanti;

RITENUTO che in ordine a tale specifica richiesta deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, atteso che la resistente mediante i riscontri forniti sia prima che dopo la proposizione del ricorso ha precisato di non detenere ulteriori dati oltre a quelli contenuti nel documento già in possesso del ricorrente, specificando che il documento in questione è un  documento ufficiale e completo che, oltretutto, non è stato formato da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ma da un altro soggetto, Intesa Sanpaolo S.p.A., che lo ha elaborato e trasmesso all´attuale resistente; in proposito va peraltro rilevato che Intesa Sanpaolo S.p.A., in un precedente ricorso promosso dal ricorrente, aveva già attestato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante", di non detenere il dato relativo all´ordinante dell´operazione di bonifico in questione;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento in relazione alla specificità della vicenda esaminata e alla sequenza dei rapporti intercorsi fra le parti prima e dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia