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Provvedimento del 22 maggio 2013 [2574920]

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[doc. web n. 2574920]

Provvedimento del 22 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 257 del 22 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 febbraio 2013, presentato da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessia Boario e Daniele Beneventi, nei confronti di Findomestic Banca S.p.A. con il quale la ricorrente, ha ribadito le istanze – formulate con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice")– volte ad ottenere (in relazione ad una comunicazione di informazioni ai sistemi di informazione creditizia) l´indicazione delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali che la riguardano, degli estremi identificativi del titolare del trattamento nonché dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati; visto che la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 febbraio 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 4 aprile 2013 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione del ricorso;

VISTA la nota pervenuta via mail il 12 marzo 2013, con la quale la società resistente, nello scusarsi per non aver dato seguito all´interpello preventivo "a causa di un disguido verificatosi in fase di smistamento della corrispondenza", ha fornito riscontro alle diverse istanze dell´interessata precisando che i dati personali della medesima, dalla stessa forniti in occasione della domanda di apertura di una linea di credito, sono trattati per finalità "gestionali, fiscali, statistiche e di tutela del credito"; alla medesima nota la resistente ha altresì allegato copia dell´elenco dei soggetti terzi ai quali i dati personali possono essere comunicati chiarendo peraltro che, "a causa delle insolvenze verificatesi (…), la posizione dell´interessata è stata regolarmente segnalata presso il sistema di informazioni creditizie denominato CTC (Consorzio per la tutela del credito) in data 11 febbraio 2013, previo invio al domicilio dell´interessata del preavviso ex art. 4, comma 7, del Codice deontologico, in data 15 gennaio 2013";

VISTA la nota pervenuta via fax il 6 maggio 2013 con la quale la ricorrente, nel dichiararsi soddisfatta del riscontro fornito dalla controparte, ne ha sottolineato la tardività e ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle istanze dell´interessata, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Findomestic Banca S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, in ragione del mancato tempestivo riscontro all´istanza dell´interessata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la  dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Findomestic Banca S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia