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Sistema di videosorveglianza a fini di pubblica sicurezza installata nei pressi di un'abitazione - 27 giugno 2013 [2577003]

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[doc. web n. 2577003]

Sistema di videosorveglianza a fini di pubblica sicurezza installata nei pressi di un´abitazione - 27 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 317 del 27 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dottor Antonello Soro, presidente, della dottoressa Augusta Iannini, vice presidente, della dottoressa Giovanna Bianchi Clerici e della professoressa Licia Califano, componenti, e del dottor Giuseppe Busia, segretario generale;

Esaminata la segnalazione presentata dal signor XY, concernente il trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato dalla Questura di Caserta;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Esaminate le informazioni fornite dalle parti;

Vista la restante documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

Il Sig. XY ha segnalato al Garante una presunta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali compiuta mediante un impianto di audio-videosorveglianza, istallato da una non meglio identificata "Autorità di Pubblica Sicurezza", attiguamente alla sua privata abitazione, sita nel comune di HH, in provincia di Caserta, alla Via ZZ (già Via XX), .., costituito da una telecamera "che a causa della sua collocazione e avendo un angolo di visuale e di rilevamento acustico che investe appieno la mia abitazione (precisamente la camera da letto), risulta essere fortemente limitativo della privacy familiare".

La Prefettura di Caserta, a seguito di richiesta di informazioni di questa Autorità, con comunicazione del 22 aprile 2011 ha trasmesso una nota relativa agli accertamenti effettuati dal Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta, dalla quale risulta che la telecamera in questione è posizionata all´altezza del civico HJ di Via ZZ, a circa tre metri dall´abitazione del segnalante, non esegue movimenti di rotazione né produce rumori o segnali acustici e riprende la finestra di un locale adibito a cucina e non a camera da letto.

Anche la Polizia Municipale di HH, con nota del 16 aprile 2012, ha trasmesso a questa Autorità informazioni in merito al precitato impianto di videosorveglianza, rappresentando che "dal sopralluogo effettuato da parte di questo ufficio, si rileva l´installazione di apparecchiature tecnologiche di riprese collocate ad altezza su di un palo, la telecamera che effettua le riprese è contenuta all´interno di una sfera trasparente, sospesa mediante un braccio.

La telecamera, cosi descritta, a causa dei riflessi della luce non è stato possibile individuare il suo movimento rotatorio di ripresa, non si apprezzano rumori che caratterizzano il funzionamento dell´impianto.

La palina che sostiene l´apparato, si trova ad una distanza di circa 3-4 mt. dall´abitazione, l´immobile ove risiede la famiglia KK, è disposto con una parte che si affaccia sulla strada Via ZZ e la restante parte si affaccia sulla strada laterale di Via ZZ.

E´ stato effettuato sopralluogo all´interno dell´abitazione, al primo piano, nei vani dove punta la video-sorveglianza, le stanze sono una cucina e il soggiorno, la strumentazione si trova ad una distanza di circa 3-4 mt., questo ufficio, non è in grado di stabilire se le riprese investono l´abitazione di cui sopra.".

Essendo necessario acquisire informazioni più precise su caratteristiche, modalità e finalità del trattamento dei dati personali del segnalante effettuato tramite il sistema di videosorveglianza, questa Autorità ha chiesto alla Prefettura di Caserta di indicare l´identità del titolare del trattamento.

Con nota del 31 ottobre 2012 la Prefettura ha trasmesso a questa Autorità una nota informativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta, nella quale si rappresenta che "l´apparecchiatura di videosorveglianza (telecamera) oggetto di segnalazione è stata installata nell´ambito del progetto di Programmazione P.O.N. ‘Sicurezza lo Sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013´, cui tratta la lettera n.3886.12.B1/Gab. in data 21 aprile 2009 di Codesta Prefettura.

2. La telecamera è collegata ad un PC con relativi monitor, ubicati presso la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Casal di Principe (CE) (verosimilmente analoga apparecchiatura e collegamenti sarebbero attestati anche presso Questura di Caserta) i cui segnali sono collegati, tramite la rete, direttamente al Ministero dell´Interno (al fine di evitare un controllo assiduo 24 su 24 in caso di allarme) come  indicato nel verbale di riunione svoltasi presso la Prefettura di Napoli il 20/04/2009 allegato alla richiamata lettera di cui al precedente punto.

3. Al riguardo, a titolo collaborativo, si comunica che di recente il Garante per la Protezione dei Dati Personali, a seguito di analoga segnalazione (allegata copia), ha indirizzato al Ministero dell´Interno -Dipartimento Pubblica sicurezza - una richiesta di informazioni, nella quale si evince che il prefato Ministero è titolare del progetto, mentre la competenza sarebbe riconducibile alle FF.PP. di Polizia ove sono attestate le apparecchiature.".

Sulla base di tali elementi questa Autorità con nota dell´8 novembre 2012 ha invitato il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell´interno a fornire, entro il 10 dicembre 2012, informazioni circa: il titolare del trattamento dei dati personali effettuato tramite il sistema di videosorveglianza; gli eventuali responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati; le finalità del trattamento dei dati; le caratteristiche tecniche della telecamera oggetto di segnalazione, con particolare riferimento alla presenza di zoom, alla possibilità di rotazione dell´obiettivo, alle caratteristiche qualitative della ripresa; il tipo di trattamento effettuato sulle immagini riprese dalla telecamera, compresa l´eventuale conservazione e la relativa durata; se la telecamera ha effettivamente una visuale nell´abitazione del segnalante; in caso positivo, quali siano i motivi di tale collocazione.

A seguito di sollecito inoltrato ai sensi dell´art. 157 del Codice con nota del 23 gennaio 2013, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell´interno con nota datata 4 febbraio 2013 inviata a questa Autorità, alla Prefettura di Caserta e, per conoscenza, al Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta e alla Direzione centrale dei Servizi tecnico logistici e della Gestione patrimoniale–Ufficio PON del medesimo Dipartimento, ha, a sua volta, sollecitato la Prefettura di Caserta a fornire al Garante le informazioni richieste.

Con nota in data 21 febbraio 2013 la Prefettura di Caserta ha inviato a questa Autorità gli esiti degli accertamenti sulle telecamere di videosorveglianza in argomento effettuati dalla Questura di Caserta.

In particolare, la Questura, sulla base delle verifiche effettuate, con nota del 18 febbraio 2013 ha rilevato che, per quanto interessa la segnalazione del sig. XY, la telecamera installata in corrispondenza del civico 95 di via ZZ (ex via XX), in HH, del tipo in grado di "zoomare" a 360 gradi, qualora utilizzata in rotazione potrebbe agevolmente avere una visuale diretta all´interno dell´immobile occupato dal segnalante. La soluzione per ovviare alla situazione potrebbe consistere nel leggero arretramento (circa 20 metri) del relativo palo di sostegno nell´angolo con Via KY.

La Questura ha anche comunicato che il titolare del trattamento dei dati personali effettuato tramite il sistema di videosorveglianza è il Vice Questore Aggiunto dott. HX, mentre responsabile e incaricato del trattamento dei dati è l´Assistente Capo della Polizia di Stato, YH. Le finalità del trattamento dei dati sono da ricondursi ad esigenze di polizia giudiziaria e ordine e sicurezza pubblica.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell´art. 11, comma 3, del Regolamento del Garante n. 1/2007, l´Autorità con nota in data 4 marzo 2013 ha comunicato al segnalante ed alla Questura di Caserta l´avvio del procedimento amministrativo funzionale all´adozione di un provvedimento del Collegio del Garante, avente ad oggetto la valutazione della conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali del trattamento dei dati personali del sig. XY, effettuato per mezzo di una telecamera di videosorveglianza posta attiguamente alla sua privata abitazione - sita nel comune di HH, in provincia di Caserta, alla Via ZZ (già Via XX), .. – che a causa della sua collocazione presenta un campo di ripresa che investe detta abitazione.

Con la medesima nota è stato fissato al 29 marzo 2013 il termine per prendere visione degli atti del procedimento, depositare memorie e documenti e chiedere di essere sentiti.

Nessuna delle parti ha chiesto di essere sentita o ha prodotto ulteriore documentazione.

OSSERVA

All´esito dei complessi accertamenti sopra indicati, è emerso che:

è stata effettivamente istallata, in corrispondenza del civico  95 di via ZZ (ex via XX), in HH, una telecamera collegata ad un impianto di videosorveglianza;

la telecamera è stata istallata nell´ambito del "Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) - Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo convergenza 2007-2013", gestito dal Ministero dell´interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dei Servizi tecnico logistici e della Gestione patrimoniale;

la telecamera, del tipo in grado di "zoomare" a 360 gradi, qualora utilizzata in   rotazione potrebbe agevolmente avere una visuale diretta all´interno dell´immobile occupato dal segnalante;

la soluzione per ovviare a tale situazione potrebbe consistere nell´arretramento del relativo palo di sostegno nell´angolo con Via KY;

in base a quanto  comunicato della Questura di Caserta,  il titolare del trattamento in argomento deve individuarsi nella Questura stessa.

Ciò accertato, va rilevato che gli obiettivi del "Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) - Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo convergenza 2007-2013", riconducibili alla prevenzione e al contrasto alla criminalità, appaiono condivisibili e di notevole rilevanza sociale, specie in un contesto territoriale "sensibile e ad elevato impegno operativo", come ha ricordato la Prefettura di Caserta.

Nondimeno, i trattamenti di dati personali effettuati nella specie tramite l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza dalle forze di polizia, quand´anche riconducibili a quelli previsti dall´art. 53 del Codice, debbono rispettare i principi posti dall´art. 11 del Codice medesimo e, in particolare, il principio secondo il quale i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali i dati sono raccolti o successivamente trattati (cfr. anche il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" adottato dal Garante l´8 aprile 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 2010, e reperibile sul sito dell´Autorità, doc. web n. 1712680).

La possibilità della telecamera in argomento, in grado di ruotare a 360° e di effettuare riprese ravvicinate tramite zoom, di avere una visuale diretta all´interno dell´immobile occupato dal segnalante configura un trattamento di dati personali illecito in quanto eccedente e non pertinente rispetto alle finalità per le quali i dati sono raccolti, ovvero gli obiettivi di prevenzione e contrasto alla criminalità, propri del "Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) - Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo convergenza 2007-2013". Del resto, nessuno degli Uffici interpellati ha fornito risposta alla specifica richiesta del Garante, formulata in data 22 ottobre 2012, di comunicare gli eventuali motivi legittimi per i quali la telecamera ha un campo di ripresa che comprende l´abitazione del segnalante.

Deve essere quindi vietato, con effetto immediato, alla Questura di Caserta, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il trattamento dei dati personali del sig. XY attraverso la telecamera di sorveglianza posta in prossimità dell´abitazione del segnalante.

Deve essere, altresì, prescritto alla Questura di Caserta, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di adottare ogni misura necessaria atta a impedire comunque la possibilità di effettuare riprese dell´interno della casa segnalante, eventualmente anche provvedendo all´arretramento del palo di sostegno della telecamera, come rilevato dalla stessa Questura.

La Questura dovrà dare assicurazione di avere provveduto a tale adempimento entro il termine, ritenuto congruo, di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara illecito, in relazione all´art. 11 del Codice, il trattamento di dati personali posto in essere dalla Questura di Caserta attraverso la telecamera di sorveglianza posta in prossimità dell´abitazione del Sig. XY, sita nel comune di HH, alla via ZZ .., avente una visuale diretta all´interno dell´ immobile occupato dal segnalante, in quanto eccedente e non pertinente rispetto alle finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta alla Questura di Caserta, dalla data di ricezione del presente provvedimento, il trattamento dei dati personali del segnalante, effettuato con le modalità di cui in motivazione;

c) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive alla Questura di Caserta l´adozione, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, di tutte le misure necessarie atte a impedire la possibilità di effettuare riprese dell´interno della casa del sig. XY, eventualmente anche provvedendo all´arretramento del palo di sostegno della telecamera in misura idonea ad escludere la possibilità di avere una visuale diretta all´interno dell´immobile occupato dal segnalante, dando assicurazione a questa Autorità, entro lo stesso termine, dell´avvenuto adempimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´Autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia