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Provvedimento del 20 giugno 2013 [2612587]

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[doc. web n. 2612587]

Provvedimento del 20 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 311 del 20 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 15 marzo 2013 nei confronti di Unicredit S.p.A., con il quale XY e KW (rappresentati e difesi dall´avv. Marco Orsenigo), ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), hanno chiesto, in particolare, di ottenere la cancellazione dalla centrale rischi della Banca d´Italia di una segnalazione "a sofferenza" relativa ad un rapporto cointestato di mutuo bancario stipulato nell´agosto 2006; i ricorrenti hanno infatti affermato l´illiceità di tale segnalazione sostenendo che il rapporto di conto corrente bancario sul quale si sarebbe sviluppato il predetto mutuo, su concorde dichiarazione della banca mutuante, si sarebbe "estinto dal 16 dicembre 2011", circostanza che non avrebbe potuto verificarsi in caso di esistenza di posizioni pendenti sullo stesso; gli interessati hanno altresì chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 marzo 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 2 maggio 2013 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 9 aprile 2013, con cui la banca resistente ha confermato che "la segnalazione della sofferenza in Centrale Rischi, inerente l´attuale esposizione debitoria derivante dal finanziamento n. (…) intestato ai signori XY e KW, è corretta e conforme a quanto imposto dalla normativa di Vigilanza della Banca d´Italia", allegando altresì  copia di una precedente nota, datata 3 aprile 2013, già inviata agli interessati a riscontro delle richieste avanzate con il ricorso, in cui ha, tra l´altro, precisato che "trattasi di rapporto (…) del tutto distinto" da quello del conto corrente di appoggio citato dagli interessati; visto che in quest´ultima nota la banca ha effettuato una ricognizione complessiva delle posizioni riferite ai ricorrenti dando ragione delle posizioni debitorie che tuttora, a suo avviso, restano aperte;

VISTA la nota, datata 10 maggio 2013, con la quale i ricorrenti hanno contestato quanto affermato dalla società resistente rappresentando che il finanziamento oggetto di segnalazione avrebbe, in realtà, formato oggetto di rinegoziazione con la banca erogatrice, "come risulta dalla lettera Unicredit del 26 maggio 2010", alla quale, pertanto, sarebbe stato "integralmente rimborsato del capitale e degli interessi"; i ricorrenti hanno quindi ribadito l´illegittimità dell´iscrizione dei propri nominativi in centrale rischi, eccependo che "se veramente fosse rimasto un debito residuo (…) Unicredit (…) non avrebbe mai dichiarato estinto il c/c di appoggio n. (…) e (…) avrebbe intimato il pagamento del saldo";

VISTA la nota, datata 4 giugno 2013, con cui la resistente, nel ribadire la legittimità della segnalazione della sofferenza in centrale rischi connessa all´attuale "esposizione debitoria derivante dal finanziamento n. (…)", ha confermato l´intervenuta pattuizione, tra la banca ed i ricorrenti, di un piano di rientro relativo alle sole "rate arretrate, scadute e non pagate"; Unicredit S.p.A. ha tuttavia precisato che a tale accordo ha fatto poi seguito, per decadenza dal beneficio del termine concesso per il pagamento, la richiesta di rimborso "per complessivi € 7.023,34 di cui € 2.530,35 per n. 9 rate scadute ed impagate (successivamente saldate (…))ed € 4.469,67 per importo residuo";

RILEVATO che la normativa di settore pone in capo agli intermediari bancari e creditizi l´obbligo di segnalare alla centrale rischi gestita dalla Banca d´Italia le posizioni di sofferenza al fine di consentire il corretto svolgimento dell´attività di controllo del rischio creditizio (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti);

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso atteso che, dalla documentazione in atti e alla luce della richiamata disciplina concernente la centrale dei rischi presso la Banca d´Italia, non risulta che il trattamento dei dati dei ricorrenti sia stato effettuato in violazione di legge;

RILEVATO che resta impregiudicato il diritto dei ricorrenti di adire la competente autorità giudiziaria ordinaria in relazione all´affermata avvenuta estinzione, anteriormente alla  segnalazione nella centrale rischi, del rapporto obbligatorio posto a fondamento della medesima o, comunque, in relazione alla determinazione dell´importo ancora dovuto;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondato il ricorso;

2) dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia