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Provvedimento dell'11 luglio 2013 [2644030]

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[doc. web n. 2644030]

Provvedimento dell´11 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 355 dell´11 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante l´8 aprile 2013 da Giuseppe Carbone nei confronti di BCC San Marco dei Cavoti e del Sannio - Calvi, con cui il ricorrente, rappresentato e difeso dall´avv. Simonetta Verlingieri, nel ribadire le istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano relativi al contratto di conto corrente di corrispondenza intrattenuto con il predetto istituto bancario, con specifico riferimento al "contratto di apertura di conto corrente e all´eventuale successiva documentazione contrattuale intervenuta nel corso del rapporto", nonché a tutta la relativa documentazione contabile, tra cui "estratti conto, riassunti a scalare e distinte riepilogative dei conteggi"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 aprile 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 29 maggio 2013 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice la proroga del termine per la decisione  sul ricorso; 

VISTE le note datate 2 e 6 maggio 2013, con le quali l´istituto di credito resistente, rappresentato e difeso dall´avv. Gianrocco Ambrosiano, nel sostenere che l´interessato, nell´interpello preventivo del 7 febbraio 2013, "non ha specificato i dati personali dei quali intendeva ottenere la trasmissione, limitandosi a una generica richiesta di dati riportati in documenti contrattuali e contabili (…) e qualificando siffatta comunicazione come "richiesta di documentazione", ha affermato che la sua richiesta deve pertanto essere "necessariamente ricondotta alla disposizione normativa dell´art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario"; la resistente ha quindi ribadito quanto già rappresentato al ricorrente con la nota del 20 marzo 2013 (di cui ha allegato copia) in ordine alla propria "disponibilità a consegnare la documentazione richiesta previo pagamento di un importo corrispondente ai costi di produzione", come previsto dal citato art. 119, comma 4, del Testo unico bancario;

VISTA la nota datata 7 maggio 2013 con la quale il ricorrente ha ribadito integralmente le proprie richieste, sottolineando come l´istanza formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice in data 7 febbraio 2013 facesse esplicito riferimento "ai  dati personali contenuti nei documenti, contrattuali e contabili, relativi al rapporto di c/c acceso presso la banca resistente";

VISTA la nota pervenuta via mail il 3 giugno 2013 con la quale la banca resistente, nel ribadire ulteriormente che la richiesta del ricorrente, nei termini "generici" in cui è stata formulata, deve essere intesa quale richiesta di documentazione bancaria ai sensi dell´art. 119 del T.U.B., ha rinnovato la propria "disponibilità a consegnare i documenti richiesti a condizione del pagamento delle spese, come previsto dalla citata norma";

VISTA la nota pervenuta via mail il 21 giugno 2013 con la quale il ricorrente ha rinnovato le proprie richieste, ivi compresa la condanna della controparte alle spese del procedimento;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela"del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultimo tipo di richieste l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo il ricorrente chiesto, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, la comunicazione dei dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca resistente;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, i dati contenuti nei documenti indicati dal medesimo nell´atto introduttivo del procedimento, previo oscuramento dei dati eventualmente riferiti a terzi, entro novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di BCC San Marco dei Cavoti e del Sannio - Calvi, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a BCC San Marco dei Cavoti e del Sannio – Calvi di comunicare al ricorrente, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi, i dati personali che lo riguardano contenuti nei documenti indicati nell´atto introduttivo del procedimento, entro novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di BCC San Marco dei Cavoti e del Sannio - Calvi, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel prescrivere a BCC San Marco dei Cavoti e del Sannio - Calvi, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di dare conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento del provvedimento (o dell´avvenuta proposizione dell´opposizione) entro novanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia