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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Yang Yijie - 18 luglio 2013 [2720450]

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[doc. web n. 2720450]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Yang Yijie - 18 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 363 del 18 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova, Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, ha svolto gli accertamenti presso la sede dell´impresa "Confezioni Giorgio" di Yang Yijie, nato ad Hebei (Cina) il 01.01.1962, residente a San Giacomo delle Segnate (MN), via Cantone n. 96/B, riscontrando la presenza di un impianto di videosorveglianza costituito da una telecamera posta all´esterno su un palo del giardino, collegata ad un monitor posto all´interno del laboratorio di confezioni e visibile a tutti i dipendenti. A fronte di tale sistema, è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale del 6 ottobre 2011 con cui è stata contestata all´impresa individuale "Confezioni Giorgio" di Yang Yijie, nato a Hebei (Cina) il 01.01.1962, residente a San Giacomo delle Segnate (MN), via Cantone n. 96/B, in persona del titolare, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO dal rapporto del predetto Nucleo, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;
VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la parte ha dichiarato, in primo luogo, che l´impianto è stato installato con la finalità di "prevenzione di eventuali reati compiuti all´esterno dell´impresa e per la vigilanza sullo svolgimento della corretta attività lavorativa dei dipendenti" e che i fornitori e i dipendenti erano al corrente della presenza dell´impianto di videosorveglianza;

VISTE le controdeduzioni, del 27 febbraio 2012, redatte dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione della violazione amministrativa in quanto la stessa ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice in relazione al quale non ha fornito l´informativa necessaria ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice,;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Yang Yijie, nato a Hebei (Cina) il 01.01.1962, residente a San Giacomo delle Segnate (MN), via Cantone n. 96/B, in qualità di titolare dell´impresa "Confezioni Giorgio", di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia