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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Cooperativa di servizi Aggrego - 19 settembre 2013 [2757792]

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[doc. web n. 2757792]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Cooperativa di servizi Aggrego - 19 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 411 del 19 settembre

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte di una segnalazione pervenuta da parte dell´Agenzia Traslochi Express datata 20 settembre 2010 con cui veniva lamentata la ricezione di una comunicazione promozionale indesiderata via fax da parte della Cooperativa di servizi Aggrego, con sede in Vicenza, piazzetta Palladio n. 9, l´Ufficio formulava una richiesta di informazioni in data 11 novembre 2010 (prot. n. 24914/71082) diretta a conoscere le modalità con cui erano stati raccolti i dati del segnalante, nonché le modalità con cui era stata resa l´informativa e raccolto il consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali, ai sensi degli artt. 13 e 130 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

RILEVATA l´impossibilità di recapitare la suddetta richiesta di informazioni e la successiva nota formulata dal Segretario Generale ai sensi dell´art. 157 del Codice (prot. n. 767/71082 del 14 gennaio 2011), l´Ufficio delegava il Nucleo privacy della Guardia di finanza, che procedeva a notificare la richiesta di informazioni dell´11 aprile 2011 n. 729371082 e a raccogliere le informazioni utili alla valutazione del caso;

VISTO il verbale di operazioni compiute redatto dal predetto Nucleo il 13 ottobre 2011, in cui la parte ha dichiarato che il numero di fax dell´Agenzia Traslochi Express è stato tratto dal sito internet di Pagine gialle al fine di svolgere attività di marketing diretto e che, per l´invio del fax pubblicitario, non è stata resa l´informativa né è stato raccolto il consenso dell´interessato;

VISTO il verbale del 19 ottobre 2011 con cui sono state contestate alla Cooperativa di servizi Aggrego, con sede in Vicenza, piazzetta Palladio n. 9, P.I. 03564440240, in persona del legale rappresentante pro tempore, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 13, 23 e 130, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

ESAMINATO il rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dalla Guardia di finanza, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) mediante l´invio di fax di natura promozionale, senza rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e senza acquisire il preventivo consenso ai sensi dell´art. 130 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui agli artt. 23 e 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161, nella misura di 2.400,00 euro (duemilaquattrocento) e per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis nella misura di euro 4.000,00 euro (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la  dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Cooperativa di servizi Aggrego, con sede in Vicenza, piazzetta Palladio n. 9, P.I. 03564440240, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma complessiva di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice;

INGIUNGE

alla medesima di pagare la somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia