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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Bolzano - 30 ottobre 2013 [2803071]

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[doc. web n. 2803071]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Bolzano - 30 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 488 del 30 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di un ricorso presentato nei confronti del Comune di Bolzano, datato 17 agosto 2011, con cui si lamentava la comunicazione di informazioni relative all´assenza da lavoro per motivi di salute della ricorrente, effettuata da un assessore comunale a un quotidiano locale, l´Unità ricorsi ha avviato un´istruttoria, nel corso della quale è emerso che il Comune di Bolzano ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la "Risposta all´interrogazione n. 25/2011 – Assenza di servizio" con cui l´Assessore alla partecipazione, al personale e ai lavori pubblici del Comune di Bolzano, sig. Luigi Gallo, nel rispondere a una interrogazione del consigliere comunale Claudio Degasperi, informava dell´assenza della ricorrente per malattia con l´indicazione della durata dell´assenza;

VISTO il provvedimento del 10 novembre 2011 con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso, rilevando, tuttavia, che la pubblicazione della nota n. 25/2011 sul sito web istituzionale del Comune ha provocato una diffusione di dati sensibili in violazione dell´art. 22, comma 8, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito "Codice");

VISTO il verbale n. 28762/75384 del 23 dicembre 2011 con cui è stata contestata al Comune di Bolzano, con sede in Bolzano, Vicolo Gumer n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice in relazione all´art. 22, comma 8, del medesimo Codice, informandolo altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha rilevato che "la conoscenza da parte dell´indistinta collettività del dato afferente all´assenza dal lavoro (…) per causa di malattia si era già consumata a seguito della diffusione di tale dato ad opera della stessa interessata che (…) dichiarava a mezzo dei suoi legali in un´intervista apparsa su un articolo di stampa in data 14.06.2011 – quindi in data anteriore alla pubblicazione del menzionato documento sul sito web del Comune – di essere assente dal lavoro per causa di malattia". Pertanto, essendo la notizia già di pubblico dominio, non si sarebbe realizzata secondo la parte alcuna "diffusione" di dati. La parte ha, comunque, chiesto che, laddove venisse accertata la violazione, la stessa venga valutata di minore gravità sulla base dei criteri di cui all´art. 11 della legge n. 689/1981 e, dunque, in considerazione del fatto che "non è stato diffuso alcun dato in ordine alla natura dell´infermità (…), (…) che l´eventuale accertanda diffusione riguarda una sola persona e non una pluralità di soggetti" e che il documento è stato prontamente rimosso dal sito web;

LETTO il verbale di audizione, svoltosi in data 1° ottobre 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte, oltre a ribadire quanto già dichiarato nelle memorie difensive, ha rilevato l´applicabilità al caso di specie dell´art. 19, comma 3-bis, del Codice, il quale prevede che i soggetti pubblici possono rendere conoscibili i dati relativi allo svolgimento delle prestazioni di lavoro dei funzionari pubblici, tra cui rientrerebbero anche le assenze per malattia;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità del Comune in relazione a quanto contestato. La condotta posta in essere dall´Ente deve essere valutata indipendentemente e a prescindere dalla circostanza che le informazioni relative allo stato di salute della ricorrente fossero già a conoscenza della collettività. Il Comune, infatti, deve in ogni caso osservare le disposizioni del Codice che disciplinano le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali degli interessati effettuate dai soggetti pubblici (artt. 18 e ss. del Codice), nonché i principi di pertinenza, di indispensabilità e di non eccedenza delle informazioni rese rispetto alle finalità da perseguire. Pertanto, la condotta del Comune, consistita nella pubblicazione on line di una nota con cui venivano riportate le notizie riguardanti lo stato di salute della ricorrente, è avvenuta in violazione dell´art. 22, comma 8, del Codice, avendo provocato una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute della ricorrente; ciò a prescindere dal fatto che non siano state riportate notizie riguardanti la natura dell´infermità. Si rileva, inoltre, che non è applicabile al caso in esame la disposizione di cui all´art. 19, comma 3-bis, del Codice (abrogata con d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ed ivi trasfusa, con identica formulazione, nell´art. 4, comma 5), che dichiarava non ostensibili le informazioni relative alla natura delle infermità e degli impedimenti personali che causano l´astensione dal lavoro, idonee a rivelare lo stato di salute del dipendente; detta norma doveva, infatti, ritenersi riferita alle sole ipotesi di accesso ai dati in questione su richiesta degli eventuali interessati e non al diverso caso della diffusione dei medesimi (nel caso di specie attraverso la loro pubblicazione sul sito internet dell´amministrazione). Diversamente opinando, non avrebbe avuto alcun senso mantenere contestualmente in vigore anche la disposizione di cui all´art. 22, comma 8, del Codice, il quale si sarebbe trovato a disciplinare - in modo differente - la medesima materia dell´art. 19, comma 3-bis;

RILEVATO, quindi, che il Comune di Bolzano ha effettuato una diffusione di dati sensibili in violazione dell´art. 22, comma 8, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 22 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, della gravità della violazione, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della stessa, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al Comune di Bolzano, con sede in Bolzano, Vicolo Gumer n. 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice;

INGIUNGE

al medesimo ente di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia