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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Nogara - 7 novembre 2013 [2849414]

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[doc. web n. 2849414]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Nogara - 7 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 501 del 7 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito della segnalazione presentata dalla sig.ra XY, pervenuta in data 7 gennaio 2011, con cui veniva lamentata la diffusione da parte del Comune di Nogara di informazioni relative ai periodi di assenza per malattia (riferiti alla stessa e ad altre persone), avvenuta mediante lettura in sede di consiglio comunale del 25 novembre 2010 della relazione relativa ai servizi espletati dal Corpo di polizia municipale del medesimo Comune, il Dipartimento libertà pubbliche e sanità avviava un´istruttoria nel corso della quale emergeva, altresì, che la citata relazione era presente sul sito internet del Comune di Nogara, nell´area "Documenti on line", al link "Registro delibere del Consiglio";

PRESO ATTO dei riscontri forniti dal Comune di Nogara (note del 4 aprile 2011 e del 20 settembre 2011), con cui la parte ha dichiarato che la relazione letta in sede di consiglio comunale era diversa dal documento inviato dalla segnalante e che, in ogni caso, non conteneva riferimenti "a patologie attuali o pregresse, a terapie in corso o ad anamnesi familiare della dipendente (…) e dunque nell´adunanza consiliare non risulta sia stato diffuso alcun dato inerente tali profili", precisando, altresì, che il documento era stato rimosso dal sito istituzionale;

VISTO il verbale n. 1412/72329 del 19 gennaio 2012 con cui è stata contestata al Comune di Nogara, con sede in Nogara (VR), Via Falcone-Borsellino n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 22, comma 8, del medesimo Codice, per aver effettuato una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute di alcune persone, informandolo altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha rilevato che "i dati contenuti nella relazione del Comandante erano indispensabili per far comprendere lo stato dei servizi e quindi necessari per svolgere l´attività istituzionale del Comune (…)" sulla base di quanto disposto dall´art. 22, comma 9, del Codice e che, in ogni caso, "il semplice riferimento al termine malattia o congedo parentale senza alcuna specificazione alle patologie, terapie o anamnesi, non possono considerarsi dati particolarmente sensibili (…)";

LETTO il verbale di audizione, svoltosi in data 10 settembre 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte, oltre a ribadire quanto già dichiarato nelle memorie difensive, ha precisato che per mero errore materiale il documento è stato pubblicato sul sito web con l´indicazione del nominativo di uno degli interessati che, al riguardo, non ha presentato lamentele;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità del Comune in relazione a quanto contestato. Preliminarmente, si osserva che la condotta posta in essere, rispetto alla quale è stata accertata l´illiceità, si riferisce alla diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute avvenuta nelle due modalità della lettura in pubblico della relazione di servizio e della pubblicazione della medesima sul proprio sito istituzionale. In entrambi i casi, la relazione conteneva riferimenti a persone, nominativamente indicate, e a informazioni relative all´assenza da lavoro per motivi di salute, tali dunque da rientrare nella tipologia di dati idonei a rivelare lo stato di salute ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. d) del Codice, a prescindere dalla circostanza che non fossero riportate specifiche patologie. Pur prendendo atto di quanto richiamato circa la circostanza che il Sindaco, in sede di lettura della relazione, non avrebbe fatto riferimento all´assenza per malattia dell´interessata, risulta invece accertato (e non è contestato dall´Ente) che il documento sia stato oggetto di pubblicazione on line nella sua integralità (completo dei riferimenti nominativi di diversi interessati, tra cui anche la segnalante). Non è, inoltre, pertinente il richiamo operato dalla parte all´art. 22, comma 9, del Codice, il quale autorizza i soggetti pubblici ad effettuare operazioni di trattamento di dati sensibili e giudiziari per svolgere attività istituzionali che, in base al comma 3 del medesimo articolo, non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o dati personali di natura diversa. Nel caso in esame, invece, la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati non può considerarsi indispensabile per lo svolgimento dell´attività istituzionale del Comune, anche sulla base di quanto disposto dall´art. 65 del Codice, che espressamente individua le tipologie di attività di cd. rilevante interesse pubblico che legittimano i trattamenti di dati sensibili e giudiziari. Si evidenzia, inoltre, che non si ravvisano, nel caso di specie, i presupposti per applicare l´esimente della buona fede di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, quindi, che il Comune di Nogara ha effettuato una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute in violazione dell´art. 22, comma 8, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 22 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, della gravità della violazione, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della stessa, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al Comune di Nogara, con sede in Nogara (VR), Via Falcone-Borsellino n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice;

INGIUNGE

al medesimo ente di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  7 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia