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Parere su uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale - 9 gennaio 2014 [2904320]

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[doc. web n. 2904320]

Parere su uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale - 9 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 2 del 9 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Il provvedimento è adottato ai sensi della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l´attuazione di altri atti dell´Unione europea (legge di delegazione europea 2013), ed in particolare dell´articolo 1 e dell´allegato B.

Lo schema è stato predisposto all´esito dei lavori di un apposito tavolo tecnico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Settore legislativo del Ministro per gli affari europei, cui ha fornito il proprio contributo, a richiesta, anche l´Ufficio del Garante.

CONSIDERATO

1. Il quadro normativo europeo.

1.1. Il decreto è volto a consentire lo scambio fra Paesi appartenenti all´Unione europea (di seguito "UE") delle informazioni relative ai veicoli (e al rispettivo proprietario o intestatario) con i quali è stata commessa una delle otto infrazioni stradali specificamente individuate nella direttiva stessa, qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è commessa l´infrazione.

La direttiva prevede espressamente che ai dati personali trattati nel suo ambito si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali contenute nella Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio concernente la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (di seguito "Decisione quadro"), nonché le "pertinenti" analoghe disposizioni contenute nelle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, che disciplinano anche lo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli (di seguito "decisioni di Prüm") (art. 7 direttiva).

Tali decisioni GAI, com´è noto, non risultano ancora attuate in Italia malgrado le ripetute sollecitazioni dell´Autorità specie con riferimento alla Decisione quadro.
In proposito, il Garante in data 12 ottobre 2012 ha segnalato al Governo e al Parlamento -in relazione al disegno di legge di ratifica dell´Accordo Italia - U.S.A. sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità- la necessità di dare attuazione alla normativa sui trattamenti effettuati per finalità di giustizia e di polizia (decreti dei ministeri della Giustizia e dell´Interno ai sensi degli articoli 46, 49, 53 e 57 del Codice).

Successivamente, l´Autorità ha sensibilizzato gli uffici legislativi dei dicasteri della Giustizia, dell´Interno, degli Affari esteri e del Ministro degli affari europei per l´attuazione della Decisione quadro, anche al fine di inserirla nel disegno di legge di delegazione europea 2013-bis, all´epoca in preparazione. Il disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l´attuazione di altri atti dell´Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, presentato recentemente in Parlamento, non reca, però, la Decisione quadro fra gli atti cui dare attuazione.

Il Garante coglie l´occasione del presente parere per richiamare ancora una volta l´attenzione del Governo sulla necessità di assicurare la dovuta attuazione alle predette decisioni GAI.

1.2. Il richiamo contenuto nella direttiva europea rende però necessario assicurare, intanto, alle decisioni GAI (la Decisione quadro e le due di Prüm), una prima attuazione, seppure limitatamente alla materia dello scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni stradali, al fine di evitare l´instaurazione di procedure d´infrazione contro l´Italia per mancato recepimento della direttiva stessa.

Al riguardo, l´Ufficio del Garante, in apertura dei lavori del tavolo tecnico, pur consapevole della necessità di recepire la direttiva, ha segnalato alla Presidenza del Consiglio dei ministri la complessità ed i rischi di una "attuazione parziale" delle tre decisioni.

La complessità discende primariamente dalla necessità di adattare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, inclusa la sicurezza dei dati e dei sistemi, contenute nelle decisioni, al solo specifico scambio di dati fra autorità competenti in materia di infrazioni stradali regolato nella direttiva.

Le predette disposizioni delle decisioni, infatti, sono state concepite con riferimento al trattamento di dati oggetto di scambio fra autorità competenti nei Paesi UE, ed eventualmente in Paesi terzi, per ogni possibile tipologia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (Decisione quadro) ovvero, più specificatamente nel quadro di un potenziamento della cooperazione nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera, anche mediante accesso ad altri tipi di informazioni, quali quelle relative al DNA ed alle impronte digitali (decisioni di "Prüm") .

RILEVATO

2. Le procedure per lo scambio transfrontaliero di informazioni.

Il titolo I dello schema di decreto reca disposizioni per l´accesso e lo scambio delle informazioni tra l´Italia e gli altri Stati membri dell´UE, sulle otto infrazioni in materia di sicurezza stradale specificamente indicate, quando queste siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa l´infrazione (artt. 1 e 2).

L´articolo 4 disciplina la procedura per lo scambio delle informazioni, stabilendo innanzitutto che il punto di contatto nazionale individuato dall´Italia (la Direzione Generale della Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti infra "Motorizzazione") deve garantire ai punti di contatto degli altri Stati membri la "consultazione automatizzata" ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli (dati dei veicoli e dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli) contenuti nell´Archivio nazionale dei veicoli di cui all´articolo 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito "Codice della strada". Per "consultazione automatizzata" si intende la procedura di accesso "on line" per la consultazione delle banche dati nazionali.

Analogamente, gli "organi accertatori" (organi preposti ai servizi di polizia stradali di cui all´articolo 12 del Codice della strada) trasmettono telematicamente alla Motorizzazione le richieste di dati relativi ai veicoli ed a quelli riguardanti i proprietari o gli intestatari di veicoli immatricolati negli altri Stati della UE. La Motorizzazione inoltra tali richieste al punto di contatto nazionale dello Stato membro interessato, attraverso consultazioni automatizzate, e fornisce le informazioni ottenute all´organo accertatore richiedente.

I dati oggetto di scambio fra gli Stati membri sono individuati nell´allegato I dello schema di decreto, redatto in conformità a quanto previsto dalla direttiva.

Le consultazioni automatizzate - che avvengono mediante utilizzo del numero completo della targa di immatricolazione del veicolo - sono effettuate nel rispetto delle procedure descritte nel capo 3 dell´allegato della decisione di Prüm 2008/616/GAI, cui lo schema di decreto rinvia espressamente.

La Motorizzazione, in qualità di punto di contatto nazionale, adotta tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri sia effettuato con mezzi elettronici interoperabili.

Lo scambio di informazioni avviene mediante l´infrastruttura di rete per le comunicazioni transeuropee di dati tra amministrazioni della UE (rete s-Testa) e attraverso l´uso dell´applicazione  informatica messa a disposizione sulla piattaforma EUCARIS appositamente prevista per le finalità di cui all´articolo 12 della decisione di Prüm 2008/615/GAI (scambio di dati relativi a veicoli).

Infine, l´articolo 6 disciplina le modalità di informazione delle persone interessate (il proprietario, l´intestatario del veicolo o la persona altrimenti individuata quale autore dell´infrazione) sul procedimento avviato per le infrazioni commesse in materia di sicurezza stradale ("lettera di informazione", allegato II allo schema di decreto).

3. Le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lo schema di decreto introduce, poi, importanti disposizioni per la protezione dei dati personali oggetto di scambio transfrontaliero in materia di infrazioni stradali (titolo II), risultate necessarie per dare attuazione alla Decisione quadro e alle Decisioni di Prüm in relazione ad aspetti non disciplinati dalla normativa vigente e in particolare dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (infra Codice).

Tali disposizioni si applicano esclusivamente ai dati personali trattati ai sensi del presente decreto dagli organismi indicati nello stesso, vale a dire dalla Motorizzazione, punto di contatto nazionale per l´Italia per l´applicazione della direttiva (titolare di tutti i trattamenti di dati effettuati per le finalità del decreto) e dagli "organi accertatori" (titolari del trattamento dei dati necessari ad accertare le responsabilità per le infrazioni commesse in Italia con veicoli immatricolati in altri Stati dell´UE) (art. 7).

In tema di qualità dei dati, lo schema di decreto introduce l´obbligo per la  Motorizzazione di informare quanto prima il punto di contatto nazionale dell´altro Stato membro ove risulti che siano stati ad esso comunicati dati inesatti e - di converso - se ha motivo di ritenere che i dati ricevuti siano inesatti (art. 8).

Nel rispetto del principio di "conservazione temporanea" dei dati personali, (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice) la Motorizzazione è tenuta a individuare adeguati termini per la cancellazione dei dati personali trattati in applicazione del decreto, nonché per un esame periodico della necessità di conservazione dei dati stessi, e deve adottare misure tecniche e procedurali che garantiscano che tali termini siano rispettati.

All´atto della comunicazione dei dati all´estero, la Motorizzazione può indicare al punto di contatto nazionale dell´altro Stato membro i termini della loro conservazione e, analogamente, nei casi in cui il punto di contatto di un altro Stato membro abbia indicato termini per la conservazione dei dati comunicati, la Motorizzazione ne informa quanto prima gli organi accertatori i quali, alla scadenza, devono cancellare i dati, salvo che siano necessari per lo svolgimento del procedimento di infrazione in corso, per l´accertamento di reati o per l´esecuzione di sanzioni (art. 9).

Di particolare importanza è l´articolo 10 dello schema che attribuisce all´interessato (che può essere anche il cittadino di un altro Stato UE, che ha commesso un´infrazione in Italia) due "nuovi" diritti e cioè il diritto di ottenere:

a) che sia aggiunto un indicatore di validità ai dati di cui l´interessato contesta l´esattezza e per i quali non è possibile stabilire se siano corretti o inesatti (che potremmo definire, per semplificare, "diritto di flag");

b) che i dati non vengano cancellati ma solo conservati temporaneamente se vi sono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse; i dati così conservati sono trattati ulteriormente solo per lo scopo che ha impedito la loro cancellazione.

Tali diritti sono esercitati con le modalità previste dal Codice e sono tutelati mediante ricorso al Garante o all´autorità giudiziaria. L´indicatore di validità (flag) può essere tolto anche a richiesta o con il consenso dell´interessato.

Inoltre, ai sensi dell´articolo 11 dello schema, l´interessato ha diritto di ottenere informazioni dalla Motorizzazione in merito a quali dati sono stati comunicati al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui ha commesso l´infrazione, ivi comprese la data della richiesta e l´autorità che l´ha effettuata, a meno che tale punto di contatto non abbia chiesto di non informare l´interessato in conformità alla legislazione di quello Stato. Analogamente, la Motorizzazione può chiedere al punto di contatto dello Stato membro di immatricolazione di non informare l´interessato della comunicazione dei dati nei casi in cui la normativa italiana lo consenta.

I dati ricevuti dall´estero possono essere comunicati dalla Motorizzazione e dagli organi accertatori a soggetti privati solo nei casi previsti dalla legge, unitamente all´informazione  sulle finalità per le quali i dati stessi possono essere utilizzati (art. 13).

Per quanto riguarda la sicurezza dei dati e dei sistemi, lo schema di decreto prevede che la Motorizzazione e gli organi accertatori, per quanto di rispettiva competenza, nell´ambito delle più ampie misure di sicurezza previste dal Codice, provvedano a che le comunicazioni di dati effettuate in applicazione del presente decreto siano registrate in appositi file di log ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati (art. 14).

Infine, lo schema, in ottemperanza a quanto previsto espressamente dalla Decisione quadro, designa il Garante quale autorità nazionale preposta al controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del decreto, controllo da esercitare nei modi previsti dal Codice (art. 15).

RITENUTO

Come già evidenziato sopra, lo schema è stato predisposto all´esito dei lavori di un apposito tavolo tecnico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Settore legislativo del Ministro per gli affari europei, cui ha fornito il proprio contributo anche l´Ufficio del Garante, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di protezione dei dati personali.

Le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nel titolo II del decreto, introdotte nel corso dei lavori per la redazione dello schema, non presentano profili di criticità, e pertanto il Garante non ha osservazioni da formulare sull´odierno schema di decreto.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Roma, 9 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2904320
Data
09/01/14

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

Vedi anche (10)