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Provvedimento del 17 ottobre 2013 [2922693]

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[doc. web n. 2922693]

Provvedimento del 17 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 462 del 17 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato in data 24 maggio 2013 nei confronti di XY s.r.l., con il quale KW, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha chiesto di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano trattati dalla citata società, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati medesimi siano stati o possano essere comunicati; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 maggio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 luglio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria, datata 24 giugno 2013, con cui XY s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Carlo Bulleri, ha affermato di aver intrattenuto rapporti con il ricorrente solo in virtù della sua qualità di legale rappresentante e amministratore unico della ZZ s.r.l., società con la quale XY s.r.l. aveva sottoscritto un contratto di consulenza sulla privacy per il periodo dicembre 2009-dicembre 2011 che, alla sua naturale scadenza, non è stato rinnovato; rilevato che in seguito, essendo sorte alcune contestazioni fra le due società in ordine all´esecuzione del contratto, è stata instaurata una controversia giudiziale presso il Tribunale di Pisa, tuttora pendente; rilevato, infine, che gli unici dati acquisiti e trattati in relazione a KW sono quelli acquisiti in occasione dell´instaurazione del rapporto contrattuale con la ZZ s.r.l. e contenuti nell´anagrafica del KW, vale a dire nome, cognome, numero di telefono cellulare e coordinate bancarie della ZZ s.r.l., nonché i dati della residenza e del documento di identità del ricorrente, avendoli quest´ultimo comunicati in occasione del ricorso;

VISTO il verbale dell´audizione del 1° luglio 2013 nel corso della quale il ricorrente ha eccepito che la controparte non gli avrebbe fornito sufficiente riscontro in ordine alle modalità del trattamento dei dati che lo riguardano, agli estremi identificativi del responsabile del trattamento e ai soggetti o alle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati;

VISTA la memoria inviata in data 17 luglio 2013 con la quale il ricorrente ha sostenuto che i rapporti fra XY s.r.l. e ZZ s.r.l. non si sarebbero interrotti nel dicembre 2011, alla scadenza del contratto, bensì alcuni mesi dopo, tanto che anche successivamente il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della ZZ, avrebbe avuto diversi contatti con XY s.r.l.  volti al rinnovo del contratto, al pagamento degli insoluti ed alla restituzione dei beni aziendali, tra cui un pc, lasciati in custodia presso la società e che allo stato sono posti sotto sequestro giudiziale; rilevato, inoltre, che il ricorrente, nel sostenere di aver effettuato in favore della resistente, anche successivamente alla scadenza del contratto "uno sparuto numero di accessi da remoto espressamente autorizzati da controparte", considerando che "i dati di connessione contengono informazioni fin nel minimo dettaglio anche dell´attività lavorativa pregressa ed indirettamente l´indicazione geografica del sottoscritto (indirizzo IP del primo nodo di connessione)", ha eccepito che tali dati non rientrano in quelli che la resistente ha dichiarato di detenere sul suo conto;

VISTA la memoria inviata in data 30 agosto 2013 con cui la resistente ha sostenuto in via preliminare l´inammissibilità del ricorso ai sensi dell´art. 145, comma 2, del Codice, "vista la sostanziale identità di oggetto e di parti tra il presente procedimento e quello previamente incardinato presso il Tribunale di Pisa con atto di citazione (…) notificato il 31.01.2013" e quindi prima della proposizione dell´odierno ricorso; rilevato, a questo proposito, che, a parere della resistente, il ricorrente, pur avendo presentato il ricorso in nome proprio, "agisce, di fatto, nell´interesse della ZZ S.r.l.  (…) con specifico ed esclusivo riferimento alla controversia civilistica" in questione "relegando la questione relativa al trattamento dei suoi dati personali ad uno spazio del tutto marginale"; rilevato che la resistente ha sostenuto che i dati del ricorrente "sono conservati secondo la normativa vigente sulla privacy e non sono mai stati sottoposti ad alcun utilizzo illecito";

VISTE le memorie inviate in data 23 settembre 2013 e 8 ottobre 2013 con le quali il ricorrente ha contestato l´asserita inammissibilità del ricorso ai sensi dell´art. 145, comma 2 del Codice, sostenuta da controparte; ciò, in quanto la controversia civile pendente presso il tribunale di Pisa vede coinvolte la società XY s.r.l. e ZZ s.r.l. ed ha oggetto questioni riguardanti l´esecuzione del contratto di consulenza in questione, mentre il ricorso al Garante è stato presentato dal ricorrente "a titolo strettamente personale, come persona fisica e per non aver ricevuto adeguato riscontro all´istanza del 02.05.2013";

VISTE le memorie inviate in data 4 ottobre 2013 e 10 ottobre 2013 con le quali la resistente, ad integrazione di quanto già dedotto, ha fornito i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati designati dalla società ed ha dichiarato che i dati personali del ricorrente, da lui stesso forniti, "non sono stati trasmessi a nessuno e (…) sono conservati negli archivi della XY in forma cartacea", fermo restando che la stragrande maggioranza dei dati trattati è ovviamente riferita all´azienda di cui l´odierno ricorrente era legale rappresentante;

RILEVATO anzitutto che il ricorso è ammissibile posto che il contenzioso civile di cui in premessa è pendente fra XY s.r.l. e ZZ s.r.l. e non con il ricorrente in proprio ed ha ad oggetto questioni attinenti all´esecuzione del contratto di consulenza sottoscritto fra le parti e non invece le richieste formulate dal ricorrente con l´istanza ex art. 7 e successivamente ribadite nel ricorso al Garante;

RILEVATO peraltro che devono essere prese in considerazione solo le richieste attinenti ai dati personali che riguardano strettamente il ricorrente (in quanto persona fisica) e non invece la società ZZ s.r.l.; ciò, tenendo conto che l´art. 40, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, modificando la definizione di "dato personale" ed "interessato" contenuta all´art. 4 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ha sottratto dall´ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche (oltre ad enti e associazioni) che, pertanto, non possono esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice né con interpello preventivo né con ricorso al Garante.

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, alle richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di XY s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia