g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 7 novembre 2013 [2936711]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2936711]

Provvedimento del 7 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 506 del 7 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 24 giugno 2013 nei confronti di Banca Popolare dell´Etruria e del Lazio soc. coop. a r.l. con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Francesco Maria Graziano) ha ribadito la richiesta – già avanzata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) – volta a ottenere la cancellazione dei dati che la riguardano dalla Centrale rischi della Banca d´Italia nonché dai sistemi di informazioni creditizie presso i quali risulti eventualmente segnalata; rilevato che la ricorrente ha ritenuto illecita la comunicazione effettuata dalla citata banca alle banche dati in questione in quanto tale operazione non sarebbe stata preceduta dal preavviso di imminente registrazione presso tali sistemi (previsto dall´art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie) che avrebbe dato modo all´interessata di regolarizzare il proprio debito e di evitare quindi le segnalazioni; rilevato che la ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 giugno 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 3 ottobre 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 19 luglio 2013 e la successiva memoria inviata in data 22 luglio 2013 con le quali Banca Popolare dell´Etruria e del Lazio soc. coop. a r.l. ha sostenuto che:

1) la segnalazione effettuata a carico della ricorrente presso la Centrale dei Rischi della Banca d´Italia sarebbe pienamente lecita anche in assenza del consenso dell´interessata perché prevista dalla normativa in tema di vigilanza bancaria che impone, come nel caso di specie, la segnalazione degli "inadempimenti persistenti" (crediti scaduti o sconfinati in via continuativa da oltre 90/180 giorni); rilevato che il Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati non si applica alle segnalazioni nella Centrale dei Rischi  della Banca d´Italia come previsto dal punto n. 6 del Preambolo a tale Codice; rilevato che la segnalazione in Centrale dei Rischi sarebbe stata originata dall´esposizione debitoria (di cui la ricorrente era stata resa edotta con una prima comunicazione risalente al 24 novembre 2011)  causata dai continui e ripetuti sconfinamenti rispetto allo scoperto di conto corrente, debito che la ricorrente aveva deciso di estinguere ratealmente con un fido a rientro concessole dalla banca nel dicembre 2011; rilevato, tuttavia, che non essendo state puntualmente onorate dalla ricorrente neanche tali rate, il conto corrente in questione "finiva per presentare numerosi ulteriori episodi di sconfinamento" che avevano costretto la banca a segnalare la ricorrente in Centrale dei Rischi informandola preventivamente con la comunicazione datata 23 ottobre 2012, prevista dall´art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario (d.lg. n. 385/1993);

2) la segnalazione effettuata a carico della ricorrente presso il sistema di informazioni creditizie (s.i.c.) gestito da Crif S.p.A. sarebbe stata causata dai numerosi ritardi che sin dal gennaio 2011 si erano verificati nel pagamento delle rate del mutuo ipotecario concesso dalla banca alla ricorrente per la ristrutturazione di un immobile nel luglio 2010; rilevato che la ricorrente sarebbe stata destinataria della comunicazione datata 28 febbraio 2011, prevista dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta con la quale la si informava che, in difetto di immediata regolarizzazione della rata scaduta il 31 gennaio 2011, la stessa sarebbe stata segnalata nel s.i.c. di Crif e che eventuali altri ritardi sarebbero stati segnalati senza ulteriori avvisi; rilevato che "non essendo, pertanto, state onorate nei termini talune delle rate relative al contratto di mutuo ipotecario (…)" la banca "ha, pertanto, dovuto procedere a segnalare il nominativo della Signora XY anche in CRIF";

VISTA la nota inviata in data 24 luglio 2013 con la quale la ricorrente ha fatto presente che la comunicazione datata 23 ottobre 2012 di imminente segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia non solo sarebbe estremamente generica ma sarebbe stata ricevuta dalla cliente solo cinquanta giorni più tardi, quando la segnalazione era già stata effettuata, senza quindi la possibilità di ovviare a presunti sconfinamenti che comunque la ricorrente ha contestato; rilevato infine che, in relazione al mutuo ipotecario, la ricorrente ha dichiarato che la banca avrebbe omesso di produrre l´unico documento che avrebbe legittimato la segnalazione nel s.i.c. di Crif, vale a dire il preavviso di imminente segnalazione inviato alla cliente;

VISTA la nota inviata in data 30 agosto 2013 con la quale la banca ha sostenuto come la ricorrente fosse al corrente dell´esposizione debitoria a proprio carico sin dalla comunicazione del 24 novembre 2011 e soprattutto in ragione degli estratti conto trimestrali, mai contestati, nei quali era contenuta una puntuale rendicontazione degli sconfinamenti e che, ciò nonostante, non avrebbe assunto alcuna iniziativa volta all´eliminazione di tale esposizione debitoria la quale alla fine ha dato origine alla segnalazione in Centrale dei Rischi; rilevato che la banca ha messo in dubbio la cronologia degli eventi così come rappresentata dalla ricorrente dato che già in data 24 ottobre 2012 sarebbero state impartite istruzioni interne per la predisposizione in forma cartacea e successiva postalizzazione della comunicazione di preavviso del 23 ottobre 2012; rilevato, inoltre, che il preavviso di imminente segnalazione in Crif del 28 febbraio 2011 inviato alla ricorrente e già prodotto in allegato alla memoria del 22 luglio 2013 sarebbe comunque seguito ad una serie inviti rivolti alla ricorrente affinché la stessa si presentasse in Filiale per regolarizzare la propria posizione, inviti che tuttavia risultano essere stati tutti disattesi; rilevato, in conclusione, "a fini di maggiore completezza informativa", che nel mese di agosto 2013 risultano essersi verificati reiterati episodi di sconfinamento e che la rata di mutuo con scadenza 31.07.2013 pari ad euro 347,71 non risulta ancora pagata;

RILEVATO che il trattamento dei dati oggetto di ricorso riferiti alla segnalazione effettuata a carico della ricorrente nella Centrale dei Rischi della Banca d´Italia non risulta essere stato posto in essere dalla citata banca in modo illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal Testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti); inoltre, dalla documentazione in atti risulta che la banca resistente abbia informato la ricorrente della imminente segnalazione nella Centrale dei Rischi con la comunicazione del 23 ottobre 2012;

RILEVATO che anche il trattamento posto in essere in relazione alla segnalazione della ricorrente presso il s.i.c. gestito da Crif S.p.A. risulta lecito in quanto effettuato a causa di ripetuti ritardi nel pagamento delle rate del mutuo ipotecario in questione; rilevato, inoltre, che dalla documentazione in atti emergono elementi sufficienti a comprovare l´invio alla ricorrente del preavviso di imminente registrazione dei dati previsto dall´art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta sui s.i.c. (la cui copia è stata prodotta dalla resistente);

RITENUTO pertanto, alla luce dei motivi sopra esposti, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione delle segnalazioni oggetto di contestazione;

VISTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) compensa fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia