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Provvedimento del 21 novembre 2013 [2937048]

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[doc. web n. 2937048]

Provvedimento del 21 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 529 del 21 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 16 luglio 2013 nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con cui XY, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi in forma intelligibile, l´indicazione dell´origine, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti cui tali dati siano stati eventualmente comunicati o che possano comunque averne avuto conoscenza, di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, ove designato, opponendosi altresì all´ulteriore utilizzo dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario; l´interessato, utente della predetta società sino all´aprile 2013, ha in particolare lamentato l´avvenuta ricezione sulla propria utenza di telefonia fissa, successivamente alla disdetta del contratto a suo tempo stipulato con Telecom Italia S.p.A., di comunicazioni telefoniche non desiderate di carattere commerciale provenienti da società telefoniche diverse dall´odierna resistente; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 luglio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 ottobre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 16 settembre 2013, con cui Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Guerra, nel fornire riscontro alle richieste del ricorrente, ha, in particolare, precisato che "sin dal momento della attivazione della linea presso Telecom nel 2011" risulta annotata nei sistemi informativi aziendali l´opposizione dell´interessato "all´utilizzo dei suoi dati per fini promozionali e pubblicitari", escludendo con ciò che tali dati possano essere stati trattati per tale finalità, come del resto desumibile anche dalla "pacifica circostanza dell´assenza di comunicazioni commerciali (da parte anche di Telecom) nel periodo di vigenza del contratto e sino alla Sua richiesta di passaggio ad altro gestore"; il titolare del trattamento ha altresì confermato che, in base ad ulteriori verifiche eseguite all´interno della società, "nel periodo in questione non risultano essere state effettuate comunicazioni dei dati suddetti da parte di Telecom ad altri soggetti per finalità di marketing";

VISTA la nota, datata 23 settembre 2013, con cui il ricorrente ha eccepito la non esaustività del riscontro ottenuto in ordine alla richiesta di conoscere l´eventuale comunicazione a terzi di dati che lo riguardano, non essendo precisato nel riscontro medesimo se tale comunicazione, esclusa da Telecom Italia S.p.A. per il periodo di vigenza del contratto, possa essersi verificata nel periodo successivo alla scadenza;

VISTA la nota, datata 12 novembre 2013, con cui la resistente, nel ribadire di non aver mai "trattato i dati riferiti all´utenza del ricorrente per finalità di marketing", ha confermato altresì che "i dati suddetti non risultano essere stati comunicati da parte di Telecom a soggetti terzi" per le medesime finalità "sia nel periodo di vigenza del contratto, che successivamente";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Telecom Italia S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni  dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia