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Provvedimento del 28 novembre 2013 [2943920]

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[doc. web n. 2943920]

Provvedimento del 28 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 539 del 28 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 9 luglio 2013, presentato da XY - per il tramite della sorella KW XY quale curatrice della stessa - nei confronti della Direzione Didattica Statale 3° Circolo di Scafati, con il quale la ricorrente, non avendo ottenuto idoneo riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste (non tutte rientranti tra i diritti di cui all´art. 7 del Codice) volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano, con particolare riferimento ai dati relativi al proprio stato di salute contenuti nel decreto di riconoscimento di invalidità inserito nel fascicolo personale della sorella KW cui sono stati riconosciuti i benefici della legge n. 104/1992; dati che, a suo avviso, sarebbero stati illecitamente comunicati "alle Commissioni mediche di Napoli e di Salerno e al Ministero dell´Economia - Comitato di verifica per le cause di servizio" e di cui, in ragione dell´asserita violazione di legge, ha chiesto la cancellazione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 luglio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro nonché l´ulteriore nota del 22 ottobre 2013 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 29 agosto 2013 con la quale la Direzione didattica 3° Circolo di Scafati, nel rappresentare che la docente KW XY è stata trasferita presso un altro Istituto scolastico e che "come di prassi, il suo fascicolo personale è stato inviato alla scuola di sua nuova appartenenza", ha precisato di non essere il titolare del trattamento dei dati riferiti alla ricorrente sostenendo quindi l´inammissibilità del presente ricorso per difetto di legittimazione passiva; nella medesima nota la parte resistente ha peraltro eccepito che la ricorrente, in qualità di inabilitata, "non era priva della capacità di agire nelle vicende personali non patrimoniali" e pertanto avrebbe potuto esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice nei confronti dell´attuale titolare del trattamento (l´Istituto scolastico che attualmente detiene il fascicolo personale della sorella);

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 9 settembre 2013 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie richieste lamentando l´illecita "diffusione" di dati sensibili che la riguardano;

RILEVATO che il procedimento di ricorso previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice ha caratteri particolari e può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate, con riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice, dall´"interessato" (ovvero dalla persona alla quale si riferiscono i dati - art. 4, comma 1, lett. i) del Codice), nei confronti del titolare del trattamento (cfr. la nozione di "titolare del trattamento" contenuta all´art. 4, comma 1, lett. f) del Codice);

RILEVATO che, nel caso di specie, il ricorso risulta essere proposto dalla Sig.ra XY, dichiarata inabilitata con decreto del Tribunale di Nola del 4 dicembre 2007, per il tramite della sorella designata quale curatore in forza del medesimo decreto; rilevato che, in tema di capacità processuale dell´inabilitato, la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che "l´inabilitato può stare in giudizio come attore e come convenuto con l´assistenza del curatore (…), atteso che il curatore ha istituzionalmente solo funzioni di assistenza e di supporto, non di rappresentanza o di sostituzione processuale del suo assistito, cui spettano le manifestazioni di volontà processuale" (Cass. Civile, sez. I, sent n. 5359/1992); nello stesso senso si è più recentemente pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite (SS.UU. 9217/2010) ritenendo che "l´assistenza del curatore è necessaria anche quando l´attività processuale della parte assuma i caratteri dell´atto di ordinaria amministrazione perché, a prescindere dalla opinabilità della qualificazione in tali termini dell´attività nel processo, l´art. 394 , comma 2, c.c., richiamato dall´art. 424 c.c., stabilisce che l´inabilitato può stare in giudizio con l´assistenza del curatore, senza distinguere a seconda dell´attività che egli intenda svolgere";

RITENUTO che le considerazioni anzidette devono ritenersi applicabili anche al procedimento di ricorso previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice, essendo lo stesso alternativo a quello giurisdizionale (nonché all´esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del Codice che ne costituisce il necessario presupposto) e che pertanto il curatore, cui spetta soltanto l´assistenza e non la rappresentanza dell´inabilitato, non può proporre validamente un ricorso seppure nell´interesse dell´inabilitato medesimo;

RITENUTO quindi che, allo stato degli atti, l´odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato (art. 148, comma 1, lett. a), del Codice);

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia