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Provvedimento del 12 dicembre 2013 [2957380]

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[doc. web n. 2957380]

Provvedimento del 12 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 574 del 12 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 5 agosto 2013 nei confronti di Cristal Models Management s.r.l. (agenzia che si occupa della promozione di immagine anche di bambini nel campo della moda e dello spettacolo) con il quale YY , in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore YY, ha chiesto la cancellazione delle foto del figlio (realizzate dietro compenso nell´ambito del provino "gratuito" dell´11 maggio 2013) che la società ha pubblicato sul proprio sito www.italiantalentproduction.com nella "XX" pubblicitaria; rilevato che la ricorrente ha infatti sostenuto che, contrariamente a quanto le sarebbe stato assicurato in sede di provino, le foto del figlio minore pubblicate sul sito (cosiccome le foto degli altri minori) possono non solo essere visionate dalle aziende clienti ma sono addirittura scaricabili e modificabili da chiunque (la ricorrente è riuscita infatti ad effettuare l´operazione di "download" delle foto sul proprio pc utilizzando un comunissimo browser come "mozilla firefox") e pertanto nutre ovviamente preoccupazioni per l´uso, anche illecito, che possa essere fatto di tali immagini; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 agosto 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 7 novembre 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via e.mail in data 18 settembre 2013 con la quale la resistente ha sostenuto di non aver mai ricevuto da parte della ricorrente alcuna richiesta di cancellazione né attraverso un´e.mail, o una raccomandata o anche attraverso una semplice telefonata; la società ha comunque dichiarato di "aver preso visione della scelta della" ricorrente e di aver rimosso le foto del figlio di quest´ultima dal sito www.italiantalentproduction.com/it;

VISTE le note inviate via e.mail in data 20 settembre 2013 e 27 settembre 2013 con le quali la ricorrente ha ribadito di aver inoltrato l´istanza di cancellazione ai sensi dell´art. 7 del Codice attraverso un´email inviata alla società in data 18 giugno 2013 che la stessa ha anche allegato al ricorso; rilevato che la ricorrente ha dichiarato di aver verificato con successo che le foto del figlio sono state rimosse dal sito Internet in questione; rilevato che la ricorrente ha anche ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento ed anche la richiesta che il Garante avvii ogni opportuna indagine in ordine alla pubblicazione sul sito della società di foto di minori "facilmente scaricabili da chiunque";

VISTE le note inviate in data 21 ottobre 2013 e 21 novembre 2013 con le quali la società resistente, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Paleologo e Silvia Lotti Catarsi, ha sostenuto che l´e.mail del 18 giugno 2013 con la quale la ricorrente avrebbe esercitato i diritti di cui all´art. 7 del Codice, sarebbe una "email semplice, non di posta certificata", e "non risulta pervenuta alla Cristal Models Management"; rilevato che la società ha inoltre fatto notare che l´e.mail in questione reca come mittente un "nickname" ("KK@hotmail.it") e non il nome della ricorrente per esteso, non contiene nessun oggetto ("sarebbe bastato scrivere "richiesta Privacy" o "cancellazione foto"), non ha alcun testo ("dato che anche il campo riservato alla scritturazione del testo è completamente vuoto") ed ha come allegato un file in formato "pdf" che non è stato specificamente nominato; ciò, a parere della resistente, avrebbe comportato che gli impiegati della società non avrebbero aperto l´e.mail in questione perché considerata "anonima" o comunque "messaggio indesiderato" e quindi l´avrebbero immediatamente cancellata; rilevato, infine, che la società resistente ha ribadito che, non appena ricevuto il ricorso, ha immediatamente cancellato le foto in questione dal sito;

RILEVATO che la ricorrente ha fornito documentazione sufficiente ad attestare l´invio dell´interpello preventivo che è avvenuto a mezzo posta elettronica ordinaria, modalità consentita dal Codice che non prevede come indispensabile l´utilizzo di posta elettronica certificata;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito, seppur nel coso del procedimento, adeguato riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cristal Models Management s.r.l. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del riscontro fornito dalla resistente, seppur solo a seguito dell´inoltro del ricorso al Garante;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Cristal Models Management s.r.l. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia