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Provvedimento del 12 dicembre 2013 [2964791]

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[doc. web n. 2964791]

Provvedimento del 12 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 576 del 12 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 16 ottobre 2013, presentato da Bruno Bisaro e Giannina Fregonese (rappresentati e difesi dagli avv.ti David D´Agostini e Diego D´Agostini) nei confronti della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A., con cui i ricorrenti, non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), hanno ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che li riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, con specifico riferimento "ai rapporti bancari, finanziari e/o assicurativi intercorsi o gestiti con il predetto istituto bancario e a tutti i dati contenuti in ogni atto, rapporto, documento, schede sintetiche, note informative, condizioni di polizza, questionari per la valutazione dell´adeguatezza del contratto anche se non specificamente menzionati"; i ricorrenti hanno chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 ottobre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati;

VISTA la nota pervenuta via e-mail l´8 novembre 2013 con la quale l´istituto di credito resistente, nel fornire riscontro alle istanze degli interessati, ha rappresentato le difficoltà incontrate nel reperimento della documentazione richiesta (con conseguente allungamento dei tempi di risposta) "in ragione delle operazioni societarie che si sono susseguite nel tempo, in conseguenza delle quali la Cassa scrivente è divenuta titolare della filiale (già appartenente a San Paolo IMI S.p.A.) solo nel 2005 e quindi quando i rapporti cointestati ed oggetto di richiesta erano ormai estinti da anni" ed ha altresì affermato di "non avere rinvenuto ulteriori dati e/o documenti inerenti i citati rapporti né altri dati e/o documentazione relativi a quanto da voi richiesto" oltre quelli messi a disposizione con la comunicazione in questione;

VISTA la nota pervenuta via fax l´11 novembre 2013 con la quale i ricorrenti, nel sottolineare il ritardo con il quale l´istituto di credito resistente ha fornito le informazioni richieste, ha preso atto del riscontro ottenuto e della dichiarazione di contraparte di non avere rinvenuto ulteriori dati oltre quelli comunicati ed ha ribadito la richiesta di condanna alle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste degli interessati, seppure successivamente alla presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A., nella misura di euro 300, compensandone la restante parte per giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito agli interessati, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia