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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di San Felice Circeo - 5 dicembre 2013 [2997265]

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[doc. web n. 2997265]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di San Felice Circeo - 5 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 551 del 5 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 23498/U datata 28 ottobre 2009) e su specifica delega di questa Autorità (n. 23499/U del 28 ottobre 2009), ha svolto, nei confronti del Comune di San Felice Circeo, con sede in San Felice Circeo (Lt), piazza Lanzuisi n. 1, gli accertamenti di cui ai verbali di operazioni compiute datati 22 e 24 febbraio 2010, dai quali è risultato che: 1) a fronte dei trattamenti di dati personali effettuati tramite i servizi U.R.P ed Edilizia privata e tutela ambientale, non fornisce alcuna informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice; 2) ha omesso, dalla data del 29 maggio 2005, di aggiornare il Documento programmatico per la sicurezza (D.P.S.) in attuazione di quanto previsto dall´art. 33 del Codice; 3) non ha ottemperato a quanto prescritto ai sensi dell´art. 154, comma 1 lett. c) dal Garante con il provvedimento datato 6 ottobre 2005;

VISTI i tre verbali, due dei quali datati 3 maggio 2010 e il terzo datato 11 maggio 2010 con cui sono state contestate, rispettivamente, le violazioni amministrative previste dall´art. 161 in relazione all´art. 13 del Codice, dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice (non definibile in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981) e dall´art. 162, comma 2-ter, in relazione all´art. 154, comma 1 lett. c) del Codice;

VISTI gli scritti difensivi, tutti datati 16 giugno 2010, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nei quali l´ente locale, distintamente per ciascun rilievo, ha evidenziato: relativamente all´illecito di cui all´art. 161 del Codice, che "(…) l´informativa richiamata (relativa all´U.R.P.) era stata regolarmente affissa presso la portineria del comune e, venuti a conoscenza il giorno dell´ispezione della sua asportazione da parte di ignoti, veniva prontamente ricollocata (…)". Peraltro, successivamente, si è appreso che "(…) il personale comunale provvede ad informare oralmente l´utenza del nominativo del titolare del trattamento dei dati e di quanto previsto dall´art. 13 del D. lgs. 196/2003"; relativamente all´illecito di cui all´art.162, comma 2-bis del Codice, che "Dal marzo 2005 e fino al mese di febbraio 2009, la situazione dal punto di vista informatico non era assolutamente modificata rispetto al documento approvato a marzo del 2005"; riguardo l´illecito di cui all´art. 162, comma 2-ter, che "(…) i dipendenti (n. 6) che avevano avuto accesso al servizio anagrafico, erano appositamente autorizzati dal funzionario responsabile dott. Antonio Bottoni", a fronte di una richiesta orale formulata dal responsabile della loro articolazione di appartenenza (servizio tributi del Comune);

CONSIDERATO che, a fronte della nota n. 853/62746 datata 12 gennaio 2012 ritualmente notificata, con la quale il Comune è stato invitato per essere sentito ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nessun rappresentante dell´ente in parola si è presentato presso gli uffici dell´Autorità alla data e ora indicati nella citata nota e senza che, peraltro, pervenisse alcuna comunicazione in merito;

RITENUTO che le argomentazioni addotte risultano idonee solo parzialmente al fine di escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Relativamente a quanto contestato ai sensi dell´art. 161 del Codice, si rileva come quanto asserito circa l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice relativa al trattamento di dati personali dell´U.R.P., non qualifichi gli elementi costituivi di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, atteso che, invece, la condotta appare colpevole e ed evitabile. Inoltre, quanto asserito circa la circostanza secondo la quale l´informativa agli interessati veniva resa oralmente, si osserva come l´organo accertatore, in ottemperanza a quanto previsto dall´art. 13 della legge n. 689/1981, ha congruamente accertato e documentato quanto contestato, anche in considerazione del fatto che, a fronte della domanda inequivoca sulle modalità di assolvimento degli obblighi di cui all´art. 13 del Codice, il titolare non ha in nessun modo fatto riferimento a un´eventuale informativa resa in forma orale;

RILEVATO, invece, che la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice, deve essere archiviata in quanto si rileva come gli elementi forniti dal Comune possano sostanziare i requisiti previsti dall´art. 3 della legge n. 689/1981, anche alla luce di quanto comunicato dalla Procura della Repubblica di Latina circa l´esito del procedimento di cui all´art. 169, comma 2 del Codice;

RILEVATO, altresì, che la violazione prevista dall´art. 154, comma 1 lett. c) e sanzionata dall´art. 162, comma 2-ter del Codice, deve essere archiviata poiché, nel caso di specie, non sono applicabili i principi richiamati nel provvedimento del Garante datato 6 ottobre 2005. Ai dipendenti dell´Amministrazione comunale (c.d. utenti interni) che non rivestono la qualifica di ufficiali di anagrafe, il predetto provvedimento vieta la "consultazione diretta" mediante il meccanismo definito di "anagrafe aperta" di tutti i dati contenuti all´interno dell´anagrafe; nel caso di specie invece risulta che solo un numero limitato di utenti interni non appartenenti all´ufficio anagrafe (6) avevano accesso al solo dato anagrafico inerente la residenza, per motivi istituzionali (dipendenti del servizio tributi del Comune);

TENUTO CONTO delle motivazioni in base alle quali il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha archiviato, con Decreto dato 14 maggio 2011, il procedimento penale inerente la violazione dell´art. 169 del Codice;

RILEVATO che l´ente ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza fornire alcuna informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice per i servizi U.R.P ed Edilizia privata e tutela ambientale;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo, dell´intensità dell´elemento psicologico e della modalità concreta della condotta non sono connotati da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, si evidenzia come l´ente abbia dichiarato di aver provveduto a ricollocare tempestivamente l´informativa di cui all´art. 13 del Codice afferente il solo servizio U.R.P;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerato che l´ente, pur non avendo precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice, non ha inviato alcun rappresentante presso gli uffici dell´Autorità alla data e ora indicati per esercitare le facoltà di cui all´art. 18 della legge n. 689/1981 e senza che, peraltro, pervenisse alcuna comunicazione in merito;

d) trattandosi di ente pubblico, le condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, non sostanziano elementi specifici idonei ad incidere sulla quantificazione della sanzione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare delle sanzioni pecuniarie nella misura di euro 6.000,00 (seimila) per l´illecito di cui all´art. 161 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

DISPONE

l´archiviazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi con riferimento alle contestazioni relative alle violazioni di cui all´art. 162, commi 2-bis e ter del Codice;

ORDINA

al Comune di San Felice Circeo, con sede in San Felice Circeo (Lt), piazza Lanzuisi n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;

INGIUNGE

al medesimo ente di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia