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Provvedimento del 9 gennaio 2014 [3020084]

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[doc. web n. 3020084]

Provvedimento del 9 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 12 del 9 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto in data 2 ottobre 2013 nei confronti di Amtrust Claims Management s.r.l., con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Maria Stefania Bevilacqua, avendo subìto un rilevante danno a causa di un errore nell´intervento chirurgico cui era stata sottoposta nell´ottobre 2010, reiterando le richieste già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di avere conferma dei dati personali che la riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i del trattamento, nonché dei soggetti o categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati; ciò con specifico riferimento "ai dati riferiti alle relazioni mediche e alle relative valutazioni redatte dai medici fiduciari della compagnia assicurativa" cui era stata inoltrata richiesta di risarcimento dei danni riportati, nonché "ai dati contenuti nell´atto di quietanza di euro 50.000 precedentemente emesso (…)"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 ottobre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 28 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 20 dicembre 2013 con la quale il titolare del trattamento, nel fornire riscontro alle diverse istanze dell´interessata, ha comunicato di avere trasmesso alla medesima "le relazioni medico legali dei nostri medici" incaricati e "l´atto di quietanza di euro 50.000 omnia inviato il 18.6.2013 al patrocinatore (…)";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 30 dicembre 2013 con la quale la ricorrente ha dichiarato di essere soddisfatta del riscontro ottenuto affermando di voler "rinunciare a qualsiasi statuizione in ordine alle spese";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle istanze dell´interessata che, in ragione di ciò, ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia