g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 16 gennaio 2014 [3025907]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3025907]

Provvedimento del 16 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 21 del 16 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 19 novembre 2013, presentato da Carlo Bucciero (rappresentato e difeso dall´avv. Manuela Miglietta) nei confronti di CESD s.r.l. (società operante nel campo della formazione scolastica e universitaria), con cui il ricorrente, non avendo ottenuto riscontro all´istanza previamente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste con le quali aveva chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile; visto che l´interessato si è altresì opposto all´ulteriore trattamento dei propri dati per finalità promozionali sollecitandone la cancellazione ed ha chiesto, inoltre, la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 novembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 13 dicembre 2013 con la quale il ricorrente, non avendo ancora ottenuto alcun riscontro, ha ribadito integralmente le richieste formulate con il ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 18 dicembre 2013 con la quale il titolare del trattamento, nel precisare di avere fornito riscontro all´interessato, all´indirizzo dallo stesso comunicato, con la nota del 29 ottobre 2013 (di cui ha allegato copia), ha comunicato di avere "informato il ricorrente circa l´esistenza, la natura e l´avvenuta cancellazione dei suoi dati";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 2 gennaio 2014 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro ottenuto, ha affermato di non avere mai ricevuto da parte della società resistente la missiva del 29 ottobre 2013 ed ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente nel corso dell´istruttoria del procedimento, non risultando che la nota del 29 ottobre, citata dal titolare del trattamento (dalla cui copia non è possibile evincere alcun elemento relativo all´effettiva data di invio né le specifiche modalità di spedizione della stessa) sia pervenuta all´interessato prima della spedizione del ricorso (avvenuta il 5 novembre 2013);

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di CESD  s.r.l., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di CESD s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia