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Provvedimento del 30 gennaio 2014 [3035401]

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[doc. web n. 3035401]

Provvedimento del 30 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 46 del 30 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 22 ottobre 2013 da XX, YY, ZZ e HH nei confronti di KK, in qualità di amministratore dei confinanti Condomìni "HJ" e "XZ" (di cui fanno parte le unità immobiliari di cui i ricorrenti sono proprietari), i quali hanno lamentato l´avvenuta divulgazione di dati personali che li riguardano da parte del KK il quale in data 15 aprile 2013 avrebbe inviato a soggetti terzi non interessati dalle "diatribe legali che vedono coinvolti gli scriventi e il medesimo" (la Procura della Repubblica di Civitavecchia, il Sindaco del Comune di Santa Marinella, l´Associazione A.N.A.C.I., nonché diversi condòmini appartenenti a condomìni diversi dai propri) una missiva contenente riferimenti al procedimento di revoca giudiziale del citato amministratore intentato dai ricorrenti dinanzi al Tribunale di Civitavecchia di cui veniva allegata anche la decisione finale sfavorevole agli istanti (successivamente oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte d´Appello di Roma); rilevato pertanto che i ricorrenti hanno chiesto la cancellazione e il blocco dei dati in questione e l´attestazione che tali operazioni siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 novembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 19 dicembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso la sede dell´Autorità il 29 novembre 2013 nel corso della quale i ricorrenti hanno ribadito che il resistente avrebbe inviato senza il loro consenso a soggetti/enti estranei al procedimento giudiziario in questione la missiva del 15 aprile 2013 e l´allegato decreto del Tribunale di Civitavecchia ed hanno quindi riaffermato l´illecita comunicazione a terzi di dati di carattere giudiziario che li riguardano;

RILEVATO che il resistente KK non ha fornito alcun riscontro ai ricorrenti né prima né dopo l´inizio del procedimento;

RILEVATO che il resistente KK, nonostante la formale richiesta di informazioni da parte di quest´Autorità ai sensi dell´art. 157 del Codice, notificata a mezzo della Guardia di Finanza in data 9 gennaio 2014 (insieme alla copia del ricorso, dell´invito ad aderire e del verbale dell´audizione), non ha fornito alcuna risposta entro il termine indicato; rilevato, al riguardo, che con separato procedimento l´Ufficio provvederà a contestare al resistente la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice;

RILEVATO, nel merito, che dalla documentazione allegata al ricorso non emergono elementi che facciano ritenere illecito il trattamento in questione; ciò, in quanto, come si evince dal testo della decisione del Tribunale di Civitavecchia del 22 marzo 2013 (allegata alla missiva in questione), il procedimento giudiziale di revoca nei confronti del resistente è stato intentato dai ricorrenti in relazione ad asserite gravi irregolarità di cui lo stesso si sarebbe reso responsabile nello svolgimento del proprio incarico di amministratore, anche in relazione all´esecuzione di opere condominiali senza le prescritte autorizzazioni edilizie, e quindi con possibili risvolti di natura penale; da ciò discende che il resistente, di cui era stata messa in dubbio la competenza professionale, l´onorabilità e l´ottemperanza alle leggi, aveva ovviamente interesse a far conoscere l´esito (allo stesso favorevole) del procedimento giudiziale di revoca sia ai condòmini dei condomìni comunque coinvolti nella vicenda, sia all´Associazione A.N.A.C.I. (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) sia alle autorità amministrative e penali competenti in materia di violazioni edilizie; rilevato che anche la scelta del resistente di allegare alla missiva la copia della decisione del Tribunale di Civitavecchia trova il suo fondamento nell´esigenza di dare la prova anche documentale di come i giudici non avessero ravvisato i presupposti per la sua revoca respingendo le accuse di gravi irregolarità che al contrario i ricorrenti ed anche altri condomini, gli avevano rivolto; ritenuto quindi di dover dichiarare infondate le richieste di cancellazione e blocco e la relativa attestazione dei dati in questione;

RILEVATO tuttavia che resta impregiudicato il diritto degli interessati di far valere le proprie ragioni innanzi l´autorità giudiziaria ordinaria qualora, ritenendo danneggiata dai fatti allegati la propria reputazione personale, intendano avanzare richieste di carattere risarcitorio in ordine alle quali il Garante non ha competenza;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della specificità della vicenda esaminata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondato il ricorso;

2) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia