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Telecomunicazioni - Comunicazioni di alcuni documenti contenenti dati degli abbonati al servizio telefonico - 31 dicembre 1998 [30851]

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[doc. web n. 30851]

Telecomunicazioni - Comunicazioni di alcuni documenti contenenti dati degli abbonati al servizio telefonico - 31 dicembre 1998

Le disposizioni della legge n. 675/1996 non incidono, né pongono ostacoli nei confronti delle precise disposizioni normative o degli specifici obblighi contrattuali in base ai quali deve essere effettuata una comunicazione di dati personali, e richiedono soltanto una verifica della sussistenza di tali obblighi, nonché, ove necessario, l´adozione di specifici accorgimenti a tutela degli interessati.

Roma, 31 dicembre 1998

TIM Telecom Italia Mobile S.p.A.
Affari legali e rapporti con le Authorities
Via Luigi Rizzo, 22
00136 Roma

Ministero delle comunicazioni
Segretariato generale
Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni
Viale America, 201
00144 Roma


OGGETTO: Richiesta da parte del Ministero delle comunicazioni di alcuni documenti contenenti dati degli abbonati al servizio telefonico.


1. Il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato territoriale per la Campania ha chiesto di accedere presso la sede della TIM S.p.a. del centro direzionale di Napoli ad alcuni documenti contenenti dati anagrafici, numero telefonico e data di cessazione del contratto di abbonati ed utenti presi a campione, al fine di poter verificare i tempi di restituzione dell´anticipo per le conversazioni interurbane.

La società che gestisce il servizio telefonico ha rifiutato di fornire l´accesso ai dati personali richiesti, evidenziando esigenze di rispetto della riservatezza dei propri clienti e, in particolare, la mancata indicazione da parte del Ministero degli specifici nominativi degli abbonati, nonché l´assenza del consenso da parte degli interessati.

A seguito di tale rifiuto, la Direzione generale in indirizzo ha contestato alla società la violazione di alcune disposizioni della convenzione e del contratto di programma per il servizio di telefonia mobile; ha considerato quindi inadeguati i chiarimenti forniti, assegnando un termine per la presentazione di giustificazioni e anticipando di voler procedere, in difetto, all´applicazione delle penalità previste dalla convenzione medesima.

Nel rispondere al Ministero, la TIM S.p.a. ha ritenuto opportuno interpellare il Garante, chiedendo allo stesso di esprimere un parere sulla questione e di verificare la correttezza dell´impostazione seguita, intendendo trasmettere i dati al Ministero solo in forma anonima. Successivamente anche quest´ultimo ha inviato al Garante alcune osservazioni sulla vicenda.

2. La TIM S.p.a. ha anzitutto rilevato che nel caso di specie non è applicabile l´art. 27, comma 2, della legge n. 675/1996, come invece sostenuto dal Ministero, in quanto tale disposizione riguarderebbe soltanto la divulgazione di informazioni personali tra due o più soggetti pubblici. La TIM S.p.a., pur gestendo un servizio pubblico, sarebbe soggetta, in quanto organismo privato, alla disciplina prevista dalla legge n. 675/1996 per i privati e agli enti pubblici economici (in base alla quale questi ultimi possono comunicare a terzi i dati non sensibili qualora ricorra uno dei presupposti individuati all´art. 20, tra cui figura il consenso espresso dell´interessato).

Al riguardo, questa Autorità fa presente che tale interpretazione è corretta, in quanto la società che gestisce il servizio telefonico non può essere considerata come un soggetto pubblico ai fini dell´applicazione della legge n. 675/1996, mentre l´art. 27, comma 2, non è applicabile alle comunicazioni di dati da soggetti privati a soggetti pubblici.

Tuttavia, l´impostazione seguita dalla TIM S.p.a. non è pienamente conforme al dettato normativo, nella parte in cui nega l´accesso alle informazioni da parte del Ministero perché lo stesso non avrebbe indicato gli specifici nominativi degli abbonati interessati e non sarebbe stato acquisito il loro specifico consenso.

In linea di principio, le disposizioni della legge n. 675/1996 non incidono, né pongono ostacoli nei confronti delle precise disposizioni normative o degli specifici obblighi contrattuali in base ai quali deve essere effettuata una comunicazione di dati personali, e richiedono soltanto una verifica della sussistenza di tali obblighi, nonché, ove necessario, l´adozione di specifici accorgimenti a tutela degli interessati.

Nel primo caso (quando, cioè, una norma di legge o di regolamento prevede l´obbligo per il gestore del servizio telefonico di rendere disponibili nei confronti dell´amministrazione vigilante talune informazioni sugli abbonati ai fini del controllo sul corretto esercizio della concessione), la comunicazione dei dati è comunque ammessa anche senza il consenso degli abbonati interessati, in quanto è conforme alla condizione individuata dall´art. 20, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996.

Nel secondo caso (dove l´obbligo di comunicazione del privato discende dall´adempimento di clausole contrattuali), il gestore ha l´onere di informare gli interessati e di richiedere loro il consenso che non sia stato già manifestato (cosa che il gestore del servizio telefonico avrebbe dovuto già fare in termini più generali sin dall´8 maggio 1997, sia in riferimento al trattamento dei dati relativi ai nuovi abbonati -al momento della raccolta delle informazioni-, sia per l´eventuale divulgazione a terzi dei dati relativi ai precedenti abbonati: v. art. 41, comma 1, legge n. 675/1996).

3. Al di là delle perplessità sulla legittimità della suddetta comunicazione di dati personali a seguito dell´entrata in vigore della legge n. 675/1996, la TIM S.p.a. non sembra aver messo in discussione le disposizioni che attribuiscono al Ministero la facoltà di verificare la regolare osservanza degli obblighi assunti dal concessionario e, più specificamente, il diritto di controllare nell´interesse degli utenti la qualità e la regolarità del servizio, anche per quanto riguarda la restituzione agli abbonati dell´anticipo sulle conversazioni interurbane (v. art. 23 regolamento di servizio per l´abbonamento telefonico e art. 4 del regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico, approvati con decreti ministeriali rispettivamente n. 484 del 1988 e n. 33 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni).

Sono peraltro diverse le previsioni normative che hanno attribuito al Ministero ampi poteri di vigilanza e di controllo sull´operato del gestore telefonico: art. 193 del d.P.R. n. 156/1973 (testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni); art. 46 d.P.R. n. 523/1984 (convenzione per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle società Sip, Italcable e Telespazio); art. 11 d.l. n. 487/1993, convertito con legge n. 71/1994 (trasformazione dell´Amministrazione PP.TT. in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero); art. 32 d.P.R. 22 dicembre 1994 (convenzione per la realizzazione e la gestione della rete per l´espletamento del servizio in tecnica numerica GSM).

Né vi possono essere dubbi sulla legittimazione del Ministero delle comunicazioni a trattare i dati personali in possesso del concessionario nello svolgimento delle funzioni istituzionali sopra evidenziate (controllo della qualità e della regolarità del servizio), nei limiti e per gli scopi individuati dalle leggi e dai regolamenti di settore (v. art. 27, comma 1, legge n. 675/1996).

In questo senso (contrariamente a quanto paventato dalla TIM S.p.a.), il caso in esame non sembra avere alcuna analogia con quello, già affrontato da questa Autorità, riguardante l´applicazione dell´art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 318/1997 e, in particolare, la comunicazione nei confronti del C.e.d. presso il Ministero dell´interno - Dipartimento di pubblica sicurezza dei dati personali degli abbonati e degli utenti del servizio telefonico.

Le predette disposizioni relative ai compiti di vigilanza dell´Amministrazione non risultano essere state abrogate né dalle recenti norme concernenti la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni (v., in particolare, d.l. n. 115/1997, convertito con legge n. 189/1997, di recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali; legge n. 249/1997, sull´istituzione dell´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; d.P.R. n. 318/1997, per l´attuazione delle varie direttive comunitarie esistenti in questo campo; d.m. 25 novembre 1997, sul rilascio delle licenze individuali), né dal decreto legislativo n. 171/1998 in materia di tutela della vita privata nel settore in questione.

Quest´ultima disciplina legislativa, volta a garantire un´adeguata protezione dei dati personali acquisiti ed utilizzati dagli organismi privati operanti nel settore delle telecomunicazioni, deve essere chiaramente coordinata con le altre disposizioni legislative vigenti, che attribuiscono espressamente specifici compiti e poteri ad autorità pubbliche e che il concessionario deve rispettare.

Non vi sono dubbi che, anche nel caso di specie, le nuove norme possano essere raccordate con le specifiche disposizioni che attribuiscono poteri ispettivi all´Amministrazione vigilante nell´ambito e per le finalità del rapporto di concessione del servizio telefonico, poteri nei quali può essere ricompresa anche la possibilità di conoscere alcuni dati degli abbonati che siano comunque pertinenti al perseguimento degli scopi fissati a livello normativo.

Le richieste del Ministero delle comunicazioni riguardano non tanto dati di traffico tutelati anche costituzionalmente dalle norme sulla segretezza della corrispondenza, quanto altre informazioni inerenti direttamente al rapporto tra il concessionario e gli utenti del servizio telefonico (dati anagrafici e numeri telefonici di alcuni abbonati presi a campione, nonché la data di cessazione del relativo contratto) e che sono ritenute necessarie per verificare le operazioni di restituzione agli abbonati dell´anticipo sulle conversazioni interurbane.

In conclusione, questa Autorità ritiene che nel caso in esame la legge n. 675/1996 non ostacoli la comunicazione dei dati al Ministero, dovendo tuttavia il Ministero stesso indicare quali siano, nell´ambito della complessa serie delle norme di riferimento (e in particolare di quelle che prevedono la disciplina convenzionale del rapporto di concessione), le disposizioni in presenza delle quali è possibile acquisire i dati anche senza il consenso degli abbonati interessati.

Il Garante segnala quindi alla TIM S.p.a. e al Ministero delle comunicazioni l´opportunità di riesaminare il caso secondo le considerazioni sopra formulate, rappresentando peraltro alla TIM S.p.a. l´esigenza che le informative inviate agli abbonati rechino un generale riferimento alle comunicazioni obbligatorie per legge o regolamento e, al Ministero, l´opportunità di valutare caso per caso la possibilità di svolgere con pari efficacia i compiti ad esso affidati anche sulla base, in tutto o in parte, di informazioni anonime.

IL PRESIDENTE