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Dati giudiziari - Diffusione di dati giudiziari a mezzo di manifesti murali - 29 marzo 1999 [30879]

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[doc. web n. 30879]

Dati giudiziari - Diffusione di dati giudiziari a mezzo di manifesti murali - 29 marzo 1999

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. , rappresentato e difeso dall´avv. .....;

nei confronti di;

più titolari del trattamento

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lett. a) del regolamento;

RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

1. Con ricorso presentato il & .. il ricorrente lamenta che sui muri della città di ....... siano comparsi alcuni manifesti, a firma "I marittimi organizzati", che riportano taluni suoi dati personali. In particolare il manifesto ha dato notizia di una sentenza penale definitiva di condanna a carico del ricorrente e del provvedimento che avrebbe disposto la radiazione di quest´ultimo dall´albo degli avvocati.

Il ricorrente lamenta che la & titolare del trattamento ed il sig. K (tipografo che ha stampato i manifesti) avrebbero effettuato un illegittimo trattamento dei predetti dati personali in violazione degli artt. 7, 10 e 11 della legge n. 675/1996.

In particolare i dati dell´interessato sarebbero stati trattati "senza il consenso dello stesso e senza l´autorizzazione del Garante con particolare riferimento all´art. 24 della citata legge" .

Il ... e il signor K hanno ricevuto una lettera con la quale il ricorrente ha chiesto loro, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, di conoscere l´origine dei dati diffusi, la loro cancellazione e rettificazione (poiché detti dati non risulterebbero in alcun pubblico registro accessibile a chiunque), nonché l´attestazione che tale rettifica è stata portata a conoscenza del pubblico mediante affissione di un "pari numero di manifesti affissi nei medesimi luoghi dei precedenti".

Nella medesima circostanza, il ricorrente ha manifestato altresì la sua opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha stabilito agli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa al contenuto, alla presentazione ed all´esame dei ricorsi previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina altresì le ipotesi di inammissibilità dei predetti ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501), e stabilisce che gli stessi possono essere dichiarati da questa Autorità inammissibili o manifestamente infondati anche senza la loro previa comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento.

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

Il trattamento dei dati personali in esame rientra nei trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, ai quali si applicano le disposizioni della legge n. 675/1996 sull´attività giornalistica (e per i quali si prescinde dal consenso degli interessati e dalla previa autorizzazione del Garante, fermi restando i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza e l´osservanza del codice di deontologia ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998: artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 1, lett. d) e 25, quali modificati dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171).

È inoltre da aggiungere che, dovendosi focalizzare l´attenzione sul "titolare del trattamento" (il quale va individuato, com´è noto, nel soggetto al quale competono le scelte di fondo in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati: art. 1, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996), e tenendo conto dell´orientamento già espresso dal Garante rispetto alla figura del ´´titolare" nelle attività di informazione (v. decisione del 24 marzo 1998, nel Bollettino di questa Autorità, 1998, n. 4, p. 50), deve ritenersi che il " titolare del trattamento" -al quale dovevano essere rivolte le richieste del ricorrente- sia l´organismo autore della pubblicazione, anziché lo stampatore - il sig. K- o il concessionario del servizio di pubbliche affissioni.

I manifesti murali destinati alla pubblica affissione rientrano certamente nella definizione di stampa o stampato che, secondo la legge 8 febbraio 1948, n. 47, riguarda "tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico/chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione" (art. 1).

Il tipografo tratta, in questo ambito, dati personali, ma in funzione meramente strumentale ad un trattamento "principale" dei medesimi dati, il cui ulteriore titolare appare l´unico soggetto passivo di una richiesta - come quella presentata dal ricorrente- volta a rettificare i dati o a prevenirne l´ulteriore diffusione.

Solo l´organismo che riunisce i lavoratori marittimi, autore della pubblicazione, appare realmente legittimato ad intervenire sul contenuto del manifesto, ad assumere decisioni sull´esattezza e la completezza dei dati e a rendere noto tutto ciò a coloro ai quali i dati sono stati diffusi, ai sensi dell´art. 13, comma 1, della legge.

Tali considerazioni valgono, ancor più, per quanto riguarda il concessionario del servizio di pubbliche affissioni, il quale, in base alla relativa disciplina (d.lg. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dal d.lg. 15 dicembre 1997, n. 446), è tenuto a svolgere il servizio in favore dei richiedenti senza esercitare un controllo sulla completezza e l´esattezza degli eventuali dati personali riportati sui manifesti da affiggere.

Queste conclusioni, che ruotano attorno alla legge n. 675 e all´individuazione della figura del "titolare", trovano peraltro conferma, sul piano sistematico, nelle disposizioni che disciplinano il diritto di rettifica in materia di stampa (art. 8 l. 8 febbraio 1948, n. 47) e la responsabilità dello stampatore per la stampa non periodica (art. 57-bis codice penale).

Le richieste di rettifica e di cancellazione dei dati del ricorrente dovevano essere rivolte, come si è detto, all´organismo dei lavoratori marittimi. Peraltro, il sig. K e la Gestor S.p.A. hanno entrambi risposto tempestivamente il 4 marzo 1999 alla richiesta pervenuta il precedente 1 marzo, fornendo un preciso riscontro per ciò che riguarda la richiesta che potevano legittimamente assecondare, e cioè l´indicazione della fonte dalla quale avevano ricevuto il fac-simile del manifesto contenente i dati da pubblicare e alla quale il ricorrente avrebbe potuto - e può- rivolgere direttamente le altre richieste.

L´accertata manifesta infondatezza del ricorso non pregiudica la facoltà per il ricorrente di esercitare i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 presso il titolare o il responsabile del trattamento dei dati personali qualora, ovviamente, ne ricorrano i presupposti.

Né, tantomeno, la presente pronuncia del Garante pregiudica il diritto del ricorrente di rivolgersi al giudice ordinario per far accertare eventuali reati o per chiedere il risarcimento dei danni, anche morali, istanze in merito alle quali la legge n. 675/1996 non ha attribuito competenze al Garante.

PER QUESTI MOTIVI:

il Garante dichiara manifestamente infondato il ricorso.

Roma, 29 marzo 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli