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Pubblica amministrazione - Regime di pubblicità delle deliberazioni comunali e protezione dei dati personali - 26 ottobre 1998 [30951]

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 [doc. web n. 30951]

Pubblica amministrazione - Regime di pubblicità delle deliberazioni comunali e protezione dei dati personali - 26 ottobre 1998

La legge n. 675 non ha abrogato il regime di pubblicità delle deliberazioni comunali e provinciali, ma ha richiamato l´attenzione dei soggetti privati e degli enti pubblici economici sulla necessità di rispettare, nel trattamento dei dati, le norme che regolano la conoscibilità e la pubblicità di atti e documenti pubblici (artt. 20, comma 1, lett. b), 28, comma 4, lett. f) e 43, comma 2, legge n. 675/1996).

Roma, 26 ottobre 1998

Comune di Trento
Via Belenzani 19
38100 Trento

OGGETTO: Regime di pubblicità delle deliberazioni comunali e protezione dei dati personali

Il Comune di Trento ha chiesto al Garante di chiarire se la legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, recante il "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige", sia compatibile con le disposizioni della legge n. 675/1996 nella parte in cui prevede (artt. 51 e 54) la necessaria pubblicità delle deliberazioni comunali mediante affissione all´albo pretorio.

Com´è noto, la legge n. 675/1996 ha introdotto una nuova disciplina per il trattamento dei dati personali la quale permette alle pubbliche amministrazioni di raccogliere e di utilizzare le informazioni di carattere personale qualora ciò sia necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 1, legge n. 675/1996).

La divulgazione dei dati ad altre amministrazioni pubbliche presuppone una norma primaria o secondaria, ma è comunque possibile in via residuale, quando è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 27, comma 2). La comunicazione e la diffusione dei dati personali a soggetti privati, come nel caso dell´affissione di documenti all´albo pretorio, può invece avvenire solo quando tali operazioni siano previste puntualmente da una norma di legge o di regolamento (art. 27, comma 3).

La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante l´"Ordinamento delle autonomie locali", regola la pubblicazione di tutte le deliberazioni comunali e provinciali mediante affissione all´albo pretorio nella sede dell´ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge (art. 47, comma 1).

La citata legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 della Regione Trentino-Alto Adige ha, poi, recepito i principi della legge n. 142/1990 prevedendo la pubblicazione di tutte le deliberazioni comunali "mediante affissione all´albo pretorio, nella sede dell´ente, per dieci giorni consecutivi, salve specifiche disposizioni di legge".

La legge n. 675 non ha abrogato il regime di pubblicità delle deliberazioni comunali e provinciali che ne permette la conoscibilità pressoché indifferenziata da parte di chiunque. La legge n. 675/1996 ha tuttavia richiamato l´attenzione dei soggetti privati e degli enti pubblici economici sulla necessità di rispettare, nel trattamento dei dati, le norme che regolano la conoscibilità e la pubblicità di atti e documenti pubblici (artt. 20, comma 1, lett. b), 28, comma 4, lett. f) e 43, comma 2, legge n. 675/1996).

Alcuni dati contenuti nelle deliberazioni pubblicate possono avere natura sensibile (art. 22, comma 1 legge 675/1996), laddove siano idonei a rivelare, ad esempio, lo stato di salute degli interessati. In proposito, va ricordato che le pubbliche amministrazioni possono continuare a trattare dati sensibili in base alla nota disposizione transitoria di cui all´art. 41, comma 5, della legge n. 675 e che entro il prossimo 8 novembre dovrebbero essere emanate alcune norme di rango legislativo in attuazione della legge 6 ottobre 1998, n. 344.

In conclusione, deve ritenersi che la legge n. 675/1996 non ostacoli la pubblicazione nell´albo pretorio delle deliberazioni comunali e provinciali, fatto salvo il solo divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 23, comma 4, legge n. 675) e le ulteriori cautele previste da futuri interventi normativi.

La pubblicazione nell´albo pretorio delle deliberazioni induce peraltro a segnalare l´opportunità che le amministrazioni interessate, alla luce dei principi di pertinenza e non eccedenza sanciti dall´art. 9 della legge n. 675/1996 (nonché del bilanciamento previsto dall´art. 7, comma 3, della legge n. 142/1990 tra il diritto alla riservatezza e la diffusione degli atti dell´amministrazione comunale e provinciale) selezionino con rinnovata attenzione i dati personali, specie sensibili, la cui inclusione nelle deliberazioni da pubblicare sia realmente necessaria per le finalità conseguite dai singoli provvedimenti.

IL PRESIDENTE