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Procedimento relativo ai ricorsi - Richiesta dell'interessato di non utilizzare dati personali a fini commerciali - 19 luglio 2001 [30967]

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 [doc web n. 30967]

Procedimento relativo ai ricorsi - Richiesta dell´interessato di non utilizzare dati personali a fini commerciali - 19 luglio 2001

In caso di adempimento alle richieste del ricorrente con contestuale comunicazione dei dati richiesti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (fattispecie in cui l´interessato ha ottenuto che il proprio nome e cognome e il riferimento all´attività economica svolta non fossero utilizzati a fini promozionali o commerciali, né comunicati a terzi o in alcun modo diffusi).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 25 giugno scorso dalla sig.a Carla Paola Orsi nei confronti di XELION SIM S.p.A. (società che ha recentemente incorporato UNICREDIT SIM S.p.A. nei cui confronti erano state presentate le istanze dell´interessato), per il mancato riscontro all´istanza precedentemente proposta ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 7111 del 26 giugno 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessata comunicando alla stessa i dati personali richiesti, e ad inviare contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta in data 27 giugno 2001, con la quale XELION SIM S.p.A. ha riscontrato le richieste dell´interessata:

  • precisando le finalità e le modalità del trattamento, il nominativo del responsabile ed i dati personali della ricorrente oggetto di trattamento;
  • assicurando che, conformemente alle richieste dell´interessata, i dati personali della stessa, già consistenti nel solo nome e cognome e nel riferimento all´attività economica svolta, non sono stati oggetto di alcuna elaborazione, non sono registrati, né in alcun modo contenuti in banche dati, e non saranno pertanto più "utilizzati a fini promozionali o commerciali, né comunicati a terzi o in alcun modo diffusi".

CONSIDERATO che l´interessata non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni e memorie a questa Autorità;

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 19 luglio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli