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Provvedimento del 27 febbraio 2014 [3119841]

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[doc. web n. 3119841]

Provvedimento del 27 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 103 del 27 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 7 gennaio 2014, presentato da Dino Alberto Miglietta (rappresentato e difeso dall´avv. Carlo Bucciero) nei confronti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con cui il ricorrente, non avendo ottenuto riscontro all´istanza previamente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato che il ricorrente si è opposto al trattamento dei dati personali per motivi legittimi essendo cessato nel 2013 il rapporto contrattuale con Unipol Assicurazioni S.p.A. (già Meie Aurora S.p.A.) ed in ogni caso si è opposto al trattamento; rilevato infine che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 27 gennaio 2014 con la quale UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (con effetto dal 6 gennaio 2014 Unipol Assicurazioni S.p.A. è stata infatti fusa per incorporazione in Fondiaria Sai S.p.A., la quale ha contestualmente modificato la denominazione in UnipolSai Assicurazioni S.p.A.), nel fornire riscontro alle diverse istanze dell´interessato, ha fornito a quest´ultimo l´elenco dei dati personali detenuti in relazione ad alcune polizze Ramo Vita,  Auto e Infortuni, nessuna delle quali è più in vigore; in particolare, la polizza Ramo Vita scaduta il 25 giugno 2013 è attualmente "in sede di liquidazione per riscatto totale"; la resistente ha anche fornito indicazioni circa l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento ed ha comunicato altresì gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designati dalla società, nonché le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati (i dati non sono invece oggetto di diffusione); rilevato, infine, che la resistente è obbligata per legge a conservare i dati in questione per un periodo di dieci anni dalla cessazione dei contratti assicurativi indicati in precedenza (cfr. art. 22 Reg. ISVAP n. 35/2010 in relazione all´art. 8 del Reg. ISVAP n. 27/2008 ed all´art. 2220 del Codice Civile), ma ha comunque confermato che si asterrà in futuro dal proporre al ricorrente "materiale o sollecitazioni di carattere commerciale";

VISTA la memoria datata 3 febbraio 2014 con la quale il ricorrente, nel sottolineare il ritardo con il quale la società resistente ha fornito riscontro alle proprie istanze, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTO che in ragione degli obblighi normativi di conservazione dei dati relativi alle polizze a suo tempo stipulate, la richiesta di opposizione per motivi legittimi deve essere dichiarata infondata;

RITENUTO, invece, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle altre richieste, avendo la società resistente fornito un adeguato riscontro alle stesse, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondata la richiesta di opposizione al trattamento per motivi legittimi;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3119841
Data
27/02/14

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso