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Provvedimento del 6 marzo 2014 [3136462]

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[doc. web n. 3136462]

Provvedimento del 6 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 119 del 6 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 del d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) avanzata nei confronti di SKF Industrie S.p.A. in data 23 gennaio 2013 con la quale XY, operaio della predetta società in servizio presso lo stabilimento di Villar Perosa addetto al settore "Avio", ha chiesto la cancellazione e/o la trasformazione in forma anonima dei dati attualmente riportati sui c.d. "Tabelloni di Canale" affissi all´entrata dei singoli "Canali" (linee di produzione) dello stabilimento, ivi compresa l´attestazione che tali interventi siano stati portati a conoscenza di coloro cui i dati sono stati comunicati o diffusi; attraverso tale affissione la società effettuerebbe, a detta del ricorrente, una illecita diffusione di dati personali in dispregio delle norme poste a tutela della riservatezza posto che tali tabelloni, visibili a chiunque circoli nei corridoi aziendali, riportano il nome e cognome dei lavoratori, il macchinario cui sono adibiti e la valutazione della loro professionalità assegnata dall´azienda mediante il sistema N.I.O. (Nuovo sistema inquadramento operai) -valutazione che viene espressa con caselle di colore diverso che indicano i diversi livelli di professionalità;

VISTO il ricorso ex art. 145 del Codice pervenuto in data 2 dicembre 2013 con il quale l´interessato, rappresentato e difeso dall´avv. Fausto Raffone, oltre a ribadire le richieste formulate con l´interpello preventivo, si è sostanzialmente opposto all´ulteriore divulgazione dei dati relativi alle valutazioni della professionalità che lo riguardano attualmente riportati sui "Tabelloni" in questione; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 gennaio 2014 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la nota datata 20 dicembre 2013 e la successiva memoria datata 27 dicembre 2013 con le quali SKF Industrie S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Valeriano Ferrari, ha sostenuto che la contestata divulgazione di dati personali sarebbe prevista da più accordi collettivi sottoscritti fra l´impresa e tutte le sigle sindacali operanti non solo nello stabilimento di Villar Perosa "ma in tutte le Unità Produttive dell´Azienda operanti sul territorio nazionale, rispettivamente raggiunti il 31 gennaio 1996, il 7 aprile 2005 e il 25 gennaio 2007" aventi ad oggetto il premio individuale di risultato, il sistema di inquadramento e sviluppo professionale e il sistema di valutazione delle capacità professionali; rilevato inoltre che, la censurata cartellonistica risponderebbe, invece, a parere della resistente, "ad una plurima esigenza (…): parametrare in modo palese e soprattutto obiettivo il premio di risultato (a livello individuale); b) collegare a realtà, pur esse obiettivabili, gli eventuali miglioramenti <salariali e/o "di stato" (come il riconoscimento di maggiori livelli di inquadramento)> dei singoli lavoratori, evitando dubbi circa trattamenti di miglior favore (…)";

VISTA la memoria inviata in data 7 gennaio 2014 con la quale il ricorrente ha sostenuto che nel caso di specie non sarebbero oggetto di contestazione i criteri che regolano la maturazione del premio di risultato "(posto che il premio spetta al verificarsi delle condizioni previste nella contrattazione integrativa e non certo perché lo si scriva sui tabelloni)" ma la diffusione di informazioni riservate dei lavoratori "attraverso il sistema delle caselline colorate" di cui il ricorrente ha nuovamente lamentato l´illiceità in quanto eccedente;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso gli uffici del Garante in data 21 gennaio 2014 nel corso della quale la resistente ha preliminarmente ribadito che il sistema N.I.O. per l´ inquadramento e sviluppo professionale dei lavoratori risulta regolamentato sin dal 1996 da accordi collettivi, successivamente modificati, sottoscritti con tutte le sigle sindacali e aventi valenza nazionale per tutte le unità produttive SKF (di cui ha prodotto copia) indicando anche le parti in cui si fa riferimento alla esposizione dei tabelloni in questione; inoltre, la resistente ha sottolineato la specificità e la delicatezza delle lavorazioni svolte nello stabilimento interessato (fabbricazione di cuscinetti a sfera), alcune delle quali destinate ad uso militare e soggette a NOS (Nulla Osta sicurezza), e tutte comunque sottoposte a severe procedure per la certificazione di qualità in termini di sicurezza con controlli rigorosi e verifiche ispettive, sovente senza preavviso , da parte degli stessi committenti; in particolare, dette attività di auditing sono tese alla verifica immediata del livello di competenza e abilità professionale di ogni singolo addetto alle lavorazioni che deve essere costantemente assicurato (lo stabilimento lavora a ciclo continuo distribuito su tre turni giornalieri), anche nell´ipotesi di estemporanee sostituzioni di lavoratori, proprio perché, trattandosi di lavorazioni delicate e specifiche, con produzioni in serie ridotte aventi connotazione "quasi artigianale", "il personale influenza direttamente la conformità del prodotto finito alle esigenze di sicurezza"; ciò, impone, a detta della resistente, "la immediata disponibilità di tabelle riassuntive dei singoli livelli di competenza" dei lavoratori "anche in orario notturno e festivo, ovvero anche in assenza degli amministrativi e degli addetti all´ufficio personale"; la resistente ha anche sottolineato che "l´estemporaneità degli accessi degli auditors impone, per evidenti esigenze di trasparenza, la verifica sulla linea di produzione delle tabelle affisse" (di cui la resistente ha depositato un esemplare costituito in concreto da un foglio protocollo aperto); infine, la resistente ha sostenuto che tale sistema non influenza direttamente l´erogazione dei premi di produttività, oggetto di accordistica sindacale separata, ma consente "la valutazione del livello di abilità raggiunta dal singolo lavoratore" in relazione al rispettivo livello di inquadramento contrattuale la cui adeguatezza può essere comunque rivista e modificata con il singolo dipendente e con il concorso della commissione N.I.O. (di cui fanno parte anche i rappresentanti dei lavoratori);

VISTA la memoria inviata in data 14 febbraio 2014 con la quale il ricorrente ha nuovamente sostenuto l´eccedenza della divulgazione di dati personali dei lavoratori perpetrata attraverso l´esposizione dei tabelloni in questione; infatti, il ricorrente, nel descrivere l´organizzazione del lavoro attuata all´interno dello stabilimento in questione che prevede per le distinte linee di produzione    tre turni di lavoro con squadre formate al massimo da venti lavoratori (e solo cinque nel turno di notte), ha sostenuto che "stante il limitato numero dei componenti le squadre, è del tutto evidente che il capoturno ben conosca le caratteristiche professionali dei propri collaboratori e sia pertanto in grado di affidare loro le attività che si confanno con le rispettive capacità/abilità, alla luce delle esigenze produttive che via via si presentano nel corso della giornata"; inoltre, ove non fosse sufficiente la sola conoscenza personale, il ricorrente ha dichiarato che ciascuna linea di produzione ha in dotazione un personal computer (collegato con gli uffici tecnici) ove sono censiti i profili professionali, le capacità, le eventuali limitazioni, di tutti i lavoratori SKF interessati dalle specifiche lavorazioni e sul quale è installato lo stesso sistema N.I.O., al quale il capoturno, in caso di necessità, può accedere con le relative credenziali di accesso al fine di poter acquisire le necessarie informazioni sulle abilità professionali dei singoli lavoratori ed affidare quindi agli operai della squadra attività conformi alle rispettive idoneità tanto che il ricorrente ha sostenuto che, nella prassi, nessun capoturno consulta i tabelloni in questione; infine, il ricorrente ha contestato quanto sostenuto dalla controparte circa l´estemporaneità degli accessi degli auditors, in quanto gli ordini dei clienti pervengono con un anticipo di sei mesi rispetto alla concreta lavorazione delle singole commesse, "con la conseguenza che mai si determina quella situazione di urgenza, ovvero di controllo da parte dei committenti senza alcun preavviso";

VISTA la memoria conclusiva inviata in data 19 febbraio 2014 con la quale la resistente ha ribadito che i dati riportati nei tabelloni in questione, la cui pubblicizzazione non può in alcun modo essere ritenuta "pregiudizievole", a proprio parere, rifletterebbero "solo le mansioni cui i singoli lavoratori (…) possono essere assegnati in un contesto connotato dalla specifica delicatezza quale già evidenziata" nelle precedenti note; inoltre, come sostenuto in sede di audizione, ha ribadito che "detti dati rispondono, quanto alla loro accessibilità (rectius: alle modalità della stessa), alle imprescindibili esigenze degli auditors (…), che non solo non hanno accesso a files aziendali (…), ma che debbono aver la garanzia di dati di immediata percepibilità e non suscettibili (attese le lavorazioni soggette a NOS) di anche solo un lato sospetto di manipolazione o formazione ad hoc (cioè proprio ad uso e consumo degli auditors medesimi)";

RILEVATO che la società resistente, ai fini di una nuova organizzazione della produzione (c.d. "lean production") ha adottato il sistema denominato "N.I.O" (Nuovo sistema inquadramento operai) che introduce nuovi criteri per la valutazione delle capacità professionali, senza sostituire il sistema di inquadramento categoriale previsto dal CCNL ma allo scopo di adeguare le declaratorie di inquadramento professionale alla mutata realtà organizzativa, con riconoscimenti anche economici da erogarsi al raggiungimento di determinati livelli di capacità professionale; tale sistema, che è stato oggetto di accordi collettivi sottoscritti fra l´impresa e tutte le sigle sindacali aventi validità per tutte le unità produttive SKF poste sul territorio nazionale, prevede che le valutazioni assegnate ai lavoratori addetti alle diverse linee di produzione (denominate "canali"), dopo essere state condivise con il singolo lavoratore, siano anche riportate su c.d. "Tabelloni di Canale" che vengono affissi all´entrata dei singoli reparti e che vengono aggiornati con cadenza di regola semestrale; tali tabelloni riportano le valutazioni espresse "sotto forma di tabella cromatica a doppio incrocio" (nome e cognome degli addetti e attività valutata in relazione alle diverse macchine cui sono adibiti) con caselle colorate che indicano i diversi livelli di professionalità, e che, anche dopo l´affissione, possono comunque essere discusse nell´ambito di un incontro tra l´addetto, il relativo Responsabile e/o con i membri della Commissione N.I.O (di cui fanno parte anche i rappresentanti dei lavoratori);

RILEVATO che dalla descrizione del nuovo sistema di valutazione della professionalità denominato N.I.O. fornita dalla società resistente nei propri scritti difensivi e soprattutto attraverso la copiosa documentazione depositata in sede di audizione non sono emersi elementi che facciano ritenere illecito il trattamento di dati dei lavoratori effettuato attraverso tale sistema di valutazione; ciò, in quanto, tra l´altro, risulta che tale sistema è stato oggetto di accordi collettivi fra l´impresa e tutte le sigle sindacali per tutte le unità produttive SKF a livello nazionale; inoltre, va anche sottolineato che prima dell´attuazione del sistema N.I.O. nel proprio settore i lavoratori, a loro tutela, hanno ricevuto alcune informazioni, anche scritte, riguardanti la struttura del sistema e che hanno partecipato ad incontri individuali in cui sono state loro comunicate, prima dell´affissione sui Tabelloni di Canale, le rispettive valutazioni personali (come risulta dalla sottoscrizione dello stesso ricorrente resa in data 1 aprile 2010 all´esito dell´incontro individuale);

RITENUTO di dover pertanto dichiarare infondata la richiesta di cancellazione o di trasformazione in forma anonima (e relativa attestazione) dei dati del ricorrente contenuti nei tabelloni in questione in quanto il relativo trattamento non risulta avvenuto in violazione di legge;

RILEVATO, invece, con riferimento alla distinta istanza di opposizione per motivi legittimi alla diffusione dei relativi dati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 146 del Codice posto che tale istanza è stata proposta solo con il ricorso ex art. 145 e non è stata previamente formulata nei confronti del titolare del trattamento con l´interpello preventivo;
RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione o trasformazione in forma anonima (e relativa attestazione) dei dati contenuti nei tabelloni in questione;

2) dichiara inammissibile l´opposizione alla ulteriore divulgazione di tali dati;

3) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia