g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 13 marzo 2014 [3161584]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3161584]

Provvedimento del 13 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 130 del 13 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 4 dicembre 2013, nei confronti di Crif S.p.A., Experian-Cerved Information Services S.p.A. e Ribes S.p.A. con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Federica Citoni, ha chiesto la cancellazione e, in subordine, la sospensione della visibilità dei dati personali che la riguardano relativi ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni immobiliari iscritto in data 8/3/2010 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma 1 e in data 17 marzo 2010 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto; visto che, a parere della ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comporta notevoli difficoltà per la stessa nell´accesso al credito, sarebbe eccedente e incompleto, tenuto conto che tali provvedimenti sarebbero stati successivamente revocati per effetto dell´ordine di dissequestro, (anch´esso iscritto presso le Conservatorie in questione) disposto dal Tribunale di Roma a seguito della sentenza penale pronunciata in data 22 aprile 2011 n. reg.sent. 1059/11; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 28 gennaio 2014 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 23 dicembre 2013 e la successiva memoria inviata in data 10 gennaio 2014 con la quale Ribes S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Carlo Granelli ha sostenuto la legittimità del trattamento dei dati in questione perché coerenti con quelli registrati con le fonti pubbliche di provenienza; la società in questione ha sostenuto anche che tali dati sono esatti, aggiornati e completi e possono essere trattati senza il consenso dell´interessata perché censiti in pubblici registri accessibili a chiunque, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

VISTA la nota inviata il 23 dicembre 2013 con la quale Crif S.p.A., nel rappresentare di avere già fornito riscontro alle richieste della ricorrente con missive datate 15 ottobre 2013 e 12 novembre 2013, ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che, nel caso specifico, la banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari", "gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso", "si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale degli interessati e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; rilevato che, in relazione al caso di specie, la società ha precisato che "i dati riferiti alla Ricorrente sono aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti di provenienza e riportano in entrambi i casi l´annotamento di dissequestro"; rilevato, tuttavia, che pur ribadendo la liceità del trattamento svolto, la resistente, in attesa della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento delle informazioni commerciali, "e in un´ottica di massima collaborazione (…) ha provveduto (…) a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni" oggetto di ricorso;

VISTA la memoria inviata in data 13 gennaio 2014 con la quale la ricorrente ha preso atto del riscontro fornito da Crif S.p.A. di cui si è ritenuta soddisfatta ma ribadito le proprie richieste nei confronti di Ribes S.p.A. ed Experian-Cerved Information Services S.p.A. (società quest´ultima da cui non aveva ricevuto ancora alcuna risposta);

VISTA la nota inviata in data 20 gennaio 2014 con la quale Experian-Cerved Information Services S.p.A. ha sostenuto la legittimità e pertinenza del trattamento posto in essere tenuto conto che le informazioni in questione sono esatte ed "assolutamente in linea con quelle registrate e consultabili presso le fonti ufficiali di provenienza"; rilevato, comunque, che la società, nelle more della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento delle informazioni commerciali, "ha avviato le procedure per la sospensione temporanea a terzi dei dati oggetto di ricorso";

VISTE la memoria inviata in data 3 febbraio 2014 da Ribes S.p.A. e la memoria inviata in data 7 febbraio 2014 dalla ricorrente con le quali tali parti hanno ribadito le considerazioni svolte nei precedenti scritti difensivi;

VISTA la nota inviata in data 6 marzo 2014 con la quale Experian-Cerved Information Services S.p.A. ha confermato di aver disposto la sospensione temporanea della visibilità dei dati oggetto di ricorso;

RILEVATO anzitutto che il trattamento effettuato dalle resistenti in ordine ai dati su cui si controverte è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi (…)") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RILEVATO che Crif S.p.A. e Experian-Cerved Information Services S.p.A., pur rivendicando la liceità del trattamento precedentemente svolto, hanno comunque provveduto a sospendere la visibilità delle informazioni relative all´interessata e che può, pertanto, essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di tali società ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTA, invece, la necessità di disporre - quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del citato codice deontologico (nonché dell´eventuale attuazione del disposto dell´art. 61 del Codice) e in sintonia con quanto già fatto da Crif S.p.A. e Experian-Cerved Information Services S.p.A. nel presente procedimento - la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto del presente ricorso da parte di Ribes S.p.A., entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ordina a Ribes S.p.A., quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato e nelle more della redazione del codice deontologico di cui in motivazione, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto di ricorso, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crif S.p.A. e Experian-Cerved Information Services S.p.A.;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Il Garante, nel prescrivere a Ribes S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia