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Provvedimento del 27 marzo 2014 [3215011]

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[doc. web n. 3215011]

Provvedimento del 27 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 161 del 27 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato in data 18 dicembre 2013 nei confronti di BMW Bank Gmbh, con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Di Folca, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2006 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione delle segnalazioni negative iscritte a suo carico nel sistema di informazioni gestito da Crif S.p.A. originate dal mancato pagamento di alcune rate di un contratto di locazione finanziaria (leasing) -  sottoscritto in data 21.7.2010 - rispetto al quale lo stesso ha prestato garanzia fideiussoria, lamentando, in particolare, di non aver ricevuto il cd. preavviso di segnalazione previsto dall´art. 4, comma 7 del "Codice di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 20 gennaio 2014, con cui la società resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Dambra, ha rappresentato che il ricorrente, in qualità di garante del contratto di leasing avente ad oggetto un´autovettura, è stato debitamente "informato, già in sede di stipula, mediante l´apposito modulo prodotto in allegato, che un eventuale mancato pagamento alla scadenza di una o più partite relative al rapporto finanziario oggetto di ricorso avrebbe determinato  l´obbligo in capo al titolare del trattamento di conferire le relative evidenze presso le banche dati di pertinenza (quali la Crif), nel rispetto di quanto previsto dal codice deontologico sic"; la resistente ha quindi evidenziato la piena legittimità delle segnalazioni effettuate, posto  che "a partire dal mese di maggio 2013" sono risultati "insoluti" alle rispettive scadenze "diversi addebiti in conto (R.I.D.)" e "tutti i predetti insoluti, tranne l´ultimo che non risulta essere stato ancora corrisposto, sono stati saldati ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla regolamentazione Crif quale relativa soglia di tolleranza per la segnalazione"; infine, con riferimento all´asserito mancato preavviso (di cui all´art. 4, comma 7 del Codice di buona condotta), la resistente ha affermato di avere "inoltrato sia all´utilizzatrice (Sig.ra …) quanto al garante – in concomitanza della rilevazione dei predetti insoluti – altrettanti solleciti scritti con allegati MAV precompilati per il saldo delle relative esposizioni" (di cui ha allegato copia);

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 24 febbraio 2014, con cui il ricorrente, nel rilevare come la controparte non abbia fornito sufficienti chiarimenti in ordine al mancato invio del c.d. preavviso di segnalazione, ha affermato di non avere ricevuto alcuna comunicazione, sottolineando altresì come la nota riportata in allegato ("all. D") sia "una semplice lettera, allo stesso indirizzata, ma di cui non si ha alcuna prova dell´avvenuta ricezione";

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, il ricorso deve essere dichiarato infondato non potendosi ritenere che il trattamento sia stato effettuato in violazione di legge; nel corso dell´istruttoria sono infatti emersi elementi sufficienti a dimostrare il rispetto da parte della resistente della disposizione di cui all´art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta sui s.i.c., avendo la BMW Bank Gmbh attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto ad inviare all´interessato, prima di procedere all´iscrizione nel sistema di informazioni creditizie, il preavviso di imminente registrazione (di cui ha peraltro prodotto copia) e considerando anche che la disposizione in oggetto non prevede, allo stato, particolari modalità di invio dell´avviso di questione; tenuto conto altresì che, nel caso in esame, non risultano decorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal codice di deontologia e di buona condotta per la conservazione lecita delle informazioni relative a ritardi nei finanziamenti non successivamente regolarizzati (art. 6, comma 5, del medesimo codice);

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti; 

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso infondato;

2) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia