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Provvedimento del 27 marzo 2014 [3223510]

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[doc. web n. 3223510]

Provvedimento del 27 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 164 del 27 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 del d.lgs. 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") datata 18 novembre 2013 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale XY, ex dipendente di tale banca e parte in alcuni giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della stessa, ha chiesto (in modo poco comprensibile dato il richiamo ad una serie di documenti attinenti a tematiche più disparate e alcuni anche molto risalenti nel tempo) di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti in numerosi documenti contraddistinti dai numeri da 1) a 16); in particolare trattasi di: a) documenti risalenti agli anni 1994-1995 relativi ad attività dell´ufficio cui il ricorrente era impiegato (tra questi, memorie che sarebbero state commissionate allo stesso dai superiori gerarchici in riferimento a contenziosi che hanno interessato la banca) e altra documentazione - priva di riferimento temporale - relativa al conferimento di incarichi per la rappresentazione e/o la difesa in giudizio; b) alcune delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo  relative agli anni 1998, 2002,2004, 2011; c) nonché documenti relativi alle valutazioni connesse al premio di rendimento per il 2008;

VISTO il ricorso presentato il 19 dicembre 2013 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´Ufficio e, in particolare, la nota del 10 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute via e-mail il 30 gennaio 2014 e il 20 marzo 2014 con le quali la resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Vittorio Supino, ha in primo luogo sottolineato di avere già fornito riscontro all´interessato con nota del 6 dicembre 2013 (di cui ha allegato copia), nella quale, tra l´altro, si evidenzia che l´istanza del ricorrente sarebbe volta ad ottenere "atti e documenti già richiesti nel corso del giudizio oggetto di valutazione da parte dei magistrati giudicanti", ormai definito con sentenza della corte di Appello de L´Aquila del 12.4.2012; nelle medesime note, con riferimento ai tre gruppi di documenti come individuati nell´interpello preventivo, la resistente ha altresì aggiunto che: a) per quanto attiene al primo gruppo trattasi, in parte, di documentazione "non più esistente agli atti della Cassa anche perché non soggetta all´obbligo di tenuta essendo trascorsi circa venti anni", ed in altra parte di atti che, sulla base delle indicazioni fornite dal ricorrente, non è possibile individuare ; b) in ordine al secondo gruppo di documenti la resistente ha fornito copia delle delibere richieste con "gli opportuni omissis"; c) infine, con riferimento alla documentazione di cui al terzo gruppo, la resistente ha affermato che il documento richiesto "non esiste agli atti dell´istituto di credito resistente";

VISTE le note pervenute via fax il 7 e 30 gennaio 2014 e il 4 febbraio 2014 con le quali l´interessato, nel ribadire le proprie richieste, ha specificato di avere ricevuto risposta al proprio interpello solo in data 3 gennaio 2014;

RILEVATO che la resistente, alla luce della documentazione in atti, ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, integrando nel corso del procedimento gli atti già forniti all´interessato anche all´esito dei diversi procedimenti instaurati presso questa Autorità e affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che parte della documentazione richiesta, "essendo ormai trascorsi venti anni, non esiste più agli atti dell´istituto di credito"; ritenuto, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice; ciò anche in considerazione della difficile intellegibilità  delle richieste dell´interessato, alcune delle quali formulate senza alcun riferimento temporale che consenta l´individuazione degli atti richiesti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti anche alla luce del riscontro fornito dal titolare del trattamento e della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

DICHIARA

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia