g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 17 aprile 2014 [3265942]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3265942]

Provvedimento del 17 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 216 del 17 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 9 gennaio 2014, nei confronti di Crif S.p.A., Experian Cerved Information Services S.p.A. e Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, in via principale, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano relativi ad alcune segnalazioni negative attinenti la procedura fallimentare di una società in nome collettivo, dove l´interessato rivestiva la qualifica di socio, dichiarata con sentenza del dicembre 2005 e chiusa con successivo decreto dell´ottobre 2009, nonché, in via subordinata, "la sospensione della visibilità dei dati (…) in attesa dell´emanazione del nuovo codice deontologico in materia"; il ricorrente ha, infatti, lamentato l´illegittimità del trattamento, eccependo che la perdurante visibilità delle predette informazioni, peraltro lesive "dell´immagine commerciale e finanziaria" del medesimo, risulterebbe eccedente rispetto alle finalità del trattamento, in quanto "nessuna rilevanza può avere, ai fini della valutazione dell´affidabilità creditizia del ricorrente, la mera menzione di pregiudizievoli che risalgono ad oltre 8 anni or sono", oltreché non conforme al principio di completezza, tenuto conto del fatto che "si tratta di dati incompleti che non riportano pedissequamente il contenuto delle Fonti Pubbliche da cui sono estrapolati"; rilevato che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 marzo 2014 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art.149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 10 febbraio 2014, con la quale Crif S.p.A., nel rappresentare di avere già fornito riscontro alle richieste del ricorrente in data anteriore alla proposizione del ricorso, ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che i dati oggetto di ricorso, "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti di provenienza", sono archiviati nella banca dati ""Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso (…) limitandosi a "veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale degli interessati e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; rilevato, tuttavia, che la resistente ha comunque dichiarato, "in un´ottica di massima collaborazione", di aver provveduto "a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni" oggetto di ricorso, in attesa della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento delle informazioni commerciali;

VISTA la nota, datata 21 febbraio 2014, con la quale Experian Cerved Information Services S.p.A., nel confermare la legittimità del trattamento posto in essere, ha rilevato come le informazioni segnalate siano "assolutamente in linea con quelle registrate e consultabili presso le fonti ufficiali di provenienza", dichiarando comunque di aver avviato, nelle more dell´adozione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, "le procedure per la sospensione temporanea a terzi dei dati oggetto del ricorso"; vista la successiva nota, datata 3 aprile 2014, con cui la resistente ha confermato di aver provveduto alla sospensione della visibilità delle informazioni richieste;

VISTA la nota, datata 12 febbraio 2014, con cui Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, nel confermare quanto già comunicato all´interessato in data anteriore alla proposizione del ricorso, ha ribadito la "piena liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riportate nei documenti informativi oggetto di contestazione rispetto a quanto risultante nei pubblici registri consultabili da chiunque da cui sono state estratte", rilevando come i dati oggetto di contestazione risultino "correttamente riferiti" alla società di cui il ricorrente era socio; la resistente ha comunque dichiarato, in adesione alle richieste del ricorrente e "in linea con gli ultimi provvedimenti del Garante", di aver avviato, per ragioni di opportunità, "le procedure atte alla sospensione temporanea della visualizzazione, nell´ambito dei prodotti informativi riferibili" all´interessato, "delle contestate informazioni riguardanti la predetta società (…) nelle more della definizione del (…) codice deontologico in materia di informazioni commerciali";

RILEVATO che il trattamento effettuato dalle resistenti ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni, in termini generali, possono essere allo stato lecitamente utilizzate senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tali tipologie di trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare anche "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo le resistenti provveduto a fornire un riscontro adeguato disponendo la sospensione temporanea della visibilità delle informazioni;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia