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Provvedimento dell'8 maggio 2014 [3310191]

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[doc. web n. 3310191]

Provvedimento dell´8 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 239 dell´8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto in data 4 febbraio 2014, presentato nei confronti di Poste Italiane S.p.A., con cui XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Vanelli e Gian Luigi Fondi, in qualità di erede del padre defunto, non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9  d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati relativi al de cuius riferiti a "tutti i rapporti patrimoniali intrattenuti dallo stesso con la predetta società"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 febbraio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 31 marzo 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art.149 comma 7 del Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 4 marzo 2014, con cui la società resistente ha comunicato di avere provveduto a trasmettere all´interessato, con la nota del 26 febbraio 2014, "le risultanze scaturite dalle ricerche effettuate sui nostri archivi informatici centralizzati", precisando altresì che "le ricerche di rapporti su archivi cartacei e buoni postali off-line sono di competenza dell´ufficio postale di radicamento";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 7 marzo 2014 con cui il ricorrente,  nell´evidenziare che il riscontro ottenuto è "incompleto laddove per i prodotti off-line e cartacei si rimanda all´ufficio territoriale di Lido di Camaiore", ha sottolineato come la società resistente sia tenuta a fornire rendiconto anche per il predetto ufficio territoriale che ad essa "fa capo o eventualmente a far pervenire certificazione negativa, in caso di assenza di buoni cartacei";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 1° aprile 2014 con la quale la società resistente, integrando il riscontro fornito precedentemente, ha  trasmesso al ricorrente ulteriore documentazione, tra cui una nota del 28 marzo 2014 con relativi allegati;

VISTA la nota pervenuta via e-mail l´11 aprile 2014 con la quale il ricorrente, nel dichiararsi soddisfatto del riscontro ottenuto, ne ha sottolineato la tardività ribadendo la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO che, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500, considerati gli adempimenti connessi alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Poste Italiane S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Poste Italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia