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Parere sullo schema del Programma statistico nazionale 2014-2016 - 26 giugno 2014

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[doc. web n. 3320710]

Parere sullo schema del Programma statistico nazionale 2014-2016 - 26 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 324 del 26 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);

Visto il provvedimento del Garante del 12 giugno 2014 con il quale è stata approvata la modifica del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice (di seguito Codice di deontologia)

Visto l´art. 4-bis del citato Codice di deontologia;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante le Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell´Istituto nazionale di statistica;

Vista la richiesta di parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2014-2016, trasmessa dall´Istituto Nazionale di Statistica (di seguito Istat) con nota del 30 aprile 2014 (prot. n. SP/310.2014);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

L´Istat ha chiesto al Garante il parere sullo schema del Programma statistico nazionale 2014-2016 (di seguito Psn).

1. Trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari, nell´ambito del Programma statistico nazionale

Il presente parere è reso ai sensi dell´art. 4-bis del Codice di deontologia e dell´art. 154 del Codice.

Al riguardo, si ritiene opportuno in questa sede evidenziare che l´art. 8-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto l´abrogazione dell´art. 6-bis, comma 2, del d.lgs. n. 322 del 1989, a tenore del quale "nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il Programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali".

Sulla base della richiamata normativa, pertanto, il Garante era stato chiamato in passato ad esprimere, per i profili di competenza, il proprio parere in relazione ai precedenti Programmi statistici nazionali.

In tale quadro, a seguito della citata abrogazione dell´art. 6-bis, comma 2, del d.lgs. n. 322 del 1989, l´Istat, previa acquisizione dei pareri del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Comitato di indirizzo e coordinamento dell´informazione statistica (Comstat) e della Commissione per la garanzia della qualità dell´informazione statistica, ha avanzato al Garante la proposta di modificare il Codice di deontologia, inserendovi un nuovo articolo 4-bis, in base al quale è previsto che "nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal presente codice deontologico. Il Programma indica altresì i dati di cui all´art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili e giudiziari, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell´art. 154 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196".

Con il provvedimento del Garante del 12 giugno 2014 è stata, pertanto, deliberata la modifica del Codice di deontologia, con l´inserimento del richiamato articolo 4-bis, rubricato "trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari, nell´ambito del Programma statistico nazionale", in base al quale è, quindi, reso il presente parere.

2. Informativa agli interessati

Nel merito, si evidenzia, che il presente parere è reso a seguito di ampi approfondimenti e numerose indicazioni fornite dall´Autorità ai competenti Uffici dell´Istat, nel corso di specifici incontri volti a garantire un più elevato standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali nell´ambito dei trattamenti effettuati per lo svolgimento dei lavori statistici. Tali approfondimenti hanno riguardato, in particolare, gli aspetti del Psn relativi all´informativa agli interessati (resa sia tramite il paragrafo 1.2, capitolo 1, Volume 2 dello stesso Programma, recante le "caratteristiche generali dei lavori che trattano dati personali", sia tramite le schede identificative di ogni singolo lavoro statistico), il ruolo dei compartecipanti, nonché l´analisi di alcuni specifici lavori statistici.

Come già nel Psn 2011-2013, e successivi aggiornamenti, lo schema di Psn in esame prevede, infatti, che un paragrafo del volume del Programma stesso contenente i lavori statistici che comportano il trattamento di dati personali (in tal caso il citato paragrafo 1.2, capitolo 1, Volume 2), assolva, insieme ai singoli prospetti identificativi dei lavori statistici, alla funzione di rendere l´informativa, ai sensi dell´art. 13 del Codice, tenuto conto che il conferimento dell´informativa agli interessati richiederebbe uno sforzo sproporzionato, ai sensi dell´art. 6, comma 2, del Codice di deontologia, e fermo restando l´obbligo di fornire in ogni caso preventivamente idonea informativa agli interessati per le rilevazioni che prevedono la raccolta diretta di dati personali presso gli stessi.

Al riguardo, deve rilevarsi che il predetto paragrafo, integrato in conformità alle specifiche indicazioni dell´Ufficio del Garante, fornisce agli interessati i necessari chiarimenti in relazione alle singole componenti di cui l´informativa sul trattamento dei dati personali deve essere composta (artt. 13 e 22, comma 2, del Codice).

2.1. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

In particolare, con riferimento alla "natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati", nel ribadirsi che non sussiste obbligo di risposta per i dati sensibili e giudiziari -a meno che esso non sia previsto da un´espressa disposizione normativa opportunamente richiamata nel prospetto identificativo del lavoro-, nel predetto paragrafo è specificato che, nelle ipotesi di lavori statistici che comportano la raccolta presso soggetti terzi delle predette categorie di dati personali, è garantita, attraverso l´adozione di specifiche misure organizzative, la possibilità per l´interessato di aderire facoltativamente al trattamento statistico delle predette informazioni. Tale circostanza è, inoltre, opportunamente richiamata anche nei singoli prospetti identificativi relativi ai predetti lavori statistici.

Con riferimento, invece, ai prospetti identificativi di lavori statistici che prevedono la raccolta di dati personali direttamente presso gli interessati, tenuto conto dell´esigenza dell´Istat di semplificare i prospetti, si è convenuto di non ripetere in ciascuno di essi l´indicazione circa la natura facoltativa del conferimento dei dati, risultando tale indicazione opportunamente evidenziata nell´informativa resa direttamente agli interessati.

Nel Psn è, inoltre, specificato che, in ogni caso, non sussiste l´obbligo di risposta per le "indagini dirette collegate" effettuate nell´ambito degli studi progettuali (identificati con la sigla Stu), per le statistiche derivate o rielaborazioni (Sde) e per i sistemi informativi statistici (Sis); anche nei prospetti identificativi di tali lavori, in ragione delle richiamate esigenze di semplificazione, si è convenuto, quindi, che non sia necessario ripetere per ciascuno studio l´indicazione in merito all´obbligo di risposta.

3. I compartecipanti

Con riferimento all´indicazione nei prospetti identificativi di lavori statistici dei c.d. compartecipanti, intesi, come soggetti che collaborano con il titolare nella realizzazione del lavoro statistico, si rileva positivamente che, facendosi seguito alla raccomandazione resa dal Garante nel parere sul Psn 2011-2013, Aggiornamento 2013 (cfr. parere del 20 settembre 2012, doc. web 2069239), è attualmente evidenziata la natura dell´eventuale coinvolgimento degli stessi nel trattamento dei dati personali; ciò consente di delineare con precisione la struttura dei flussi informativi realizzati nell´ambito di ogni singolo lavoro statistico e di distinguere i soggetti che vi partecipano senza, tuttavia, trattare dati personali, da coloro che realmente sono coinvolti nel trattamento. Con riferimento a tale ultima categoria di compartecipanti, è, inoltre, opportunamente evidenziato -sia nel paragrafo1.2, capitolo 1, Volume 2, sia nei singoli prospetti identificativi- che essi sono designati quali responsabili del trattamento ai sensi dell´art. 29 del Codice.

4. Obiettivo statistico

Le schede informative relative ai lavori statistici inseriti nel PSN, anche al fine di informare adeguatamente gli interessati circa le specifiche finalità statistiche perseguite, recano, nell´ambito delle informazioni strutturali, al campo "obiettivo", una descrizione sintetica dell´obiettivo statistico che si intende di volta in volta raggiungere (art. 13, comma 1, lett. a) del Codice). Al riguardo, deve evidenziarsi positivamente che l´Istat, nel recepire le indicazioni dell´Ufficio dell´Autorità, ha provveduto, laddove necessario, a riformulare, in termini più chiari, la descrizione dell´obiettivo statistico (es. IST-02546 Micro demographic accounting (MIDEA); EMR-00021 Sistema informativo della popolazione da circolarità anagrafica- sistema ANA-CNER; IPS-00020 Certificati di diagnosi per indennità di malattia; IST-02507 Analisi ai fini statistici delle Anagrafi nazionali degli studenti delle scuole e delle università; IPS-00042 Lavoratori parasubordinati; PBL-00004 SIS-Belluno: Sistema statistico sul mercato del lavoro; IPS-00009 Prestazioni dell´assicurazione contro la tubercolosi; IST-02481 Rilevazione integrativa sugli scambi con l´estero di merci e servizi).

5. Osservazioni su singoli lavori statistici

5.1. I c.d. "Repository"

Nell´analisi del PSN in esame è emersa, in particolare, una nuova tipologia di lavoro statistico consistente nella realizzazione di c.d. Repository. Trattasi di basi di dati integrate (archivi amministrativi e fonti statistiche) volti alla realizzazione di archivi statistici intermedi, utili all´Istat per svolgere successive elaborazioni statistiche, anche di tipo longitudinale, nei diversi settori di interesse (es.; IST-02520 Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche – SIM; IST-02264 Base integrata di microdati statistici per l´analisi dell´occupazione).

In particolare, con riferimento al Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici-SIM (identificato con il codice IST-02270) è stato ben descritto, nella sezione del prospetto identificativo recante le informazioni strutturali del lavoro statistico, che "il processo di integrazione ha come principale risultato: 1. l´identificazione di  ogni oggetto (famiglia; individuo; unità economiche; loro relazioni) in fonti diverse con un numero ID univoco e stabile nel tempo che favorisce l´utilizzo, per ulteriori studi, dei dati individuali privi degli identificativi diretti conservando le potenzialità informative derivanti dal processo di integrazione. 2. La definizione, per ogni oggetto, delle relazioni logiche e fisiche (nel tempo e nello spazio) tra le informazioni disponibili nelle fonti diverse".

Ciò premesso, con riferimento a tali archivi intermedi, si ritiene opportuno ribadire, come già evidenziato dal Garante nei pareri del 10 giugno e 23 settembre 2010 (rispettivamente doc. web n. 1734415 e n. 1753181), che il Codice in materia di protezione dei dati personali dispone che i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri e banche dati siano resi momentaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi, permettendo l´identificazione degli interessati solo in caso di necessità. Il Codice, dispone, inoltre, che i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale siano conservati separatamente da altri dati personali che non richiedono il loro utilizzo (art. 22, commi 6 e 7, del Codice).

5.2. Registro nazionale aids e Sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV

Nell´ambito del settore "Salute, sanità e assistenza sociale" – "Argomento registri epidemiologici", il PSN in esame reca due lavori statistici inerenti, rispettivamente, la sindrome dell´aids e il virus dell´HIV, per i quali, tra i principali caratteri statistici rilevati vi sono anche i "Fattori di rischio". Al riguardo, si rappresenta che l´Istat, nel recepire le indicazioni dell´Ufficio dell´Autorità, nella relativa scheda identificativa ha ritenuto opportuno evidenziare, tra i dati sensibili trattati, anche quelli idonei a rivelare la vita sessuale, precisando, al contempo, la definizione di "fattori di rischio" (contatto eterosessuale o contatto omosessuale) (ISS-00004 Registro nazionale aids; ISS-00043 Sistema di Sorveglianza delle nuove diagnosi di Infezione da HIV).

5.3. Trattamenti di dati personali relativi a soggetti minori di età

Il Psn comprende alcuni lavori statistici che prevedono la raccolta presso gli interessati, anche soggetti minori di età, di dati sensibili o comunque inerenti aspetti particolarmente intimi della vita privata degli stessi idonei ad incidere sulla loro dignità (es. strutture familiare, soddisfazione vita quotidiana; condizioni di salute; tipo di esperienze sentimentali / sessuali, eventuali molestie, metodi anticoncezionali; intervalli di tempo di lavoro retribuito; grado di soddisfazione della vita quotidiana).

Per la realizzazione di tali tipologie di lavori statistici e tenuto conto della particolarità degli interessati coinvolti, trattandosi spesso di soggetti che non hanno raggiunto la maturità fisica e psichica e pertanto bisognosi di maggiore protezione, il Garante ha raccomandato in passato che fossero adottate, e opportunamente evidenziate nei relativi prospetti identificativi, specifiche cautele a loro tutela (parere del 20 settembre 2012, cit.).

Su tale base deve, quindi, rilevarsi positivamente che l´Istat ha previsto, nel Psn in esame, che la raccolta delle informazioni relative a minori infraquattordicenni avvenga per il tramite dei genitori o di un adulto di riferimento che risponde per il minore. Per gli infradiciottenni, invece, la rilevazione viene effettuata attraverso PC o altri strumenti informatici che escludono la presenza di un intervistatore che potrebbe suscitare sentimenti di soggezione o imbarazzo nell´interessato (IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana; PAB-00006 Indagine sui giovani; IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo).

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154 del Codice e dell´art. 4-bis Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice, esprime parere favorevole sullo schema del Programma statistico nazionale 2014-2016.

Roma, 26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

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Doc-Web
3320710
Data
26/06/14

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Tipologie

Parere del Garante


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