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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di sig.ra Lai Weizhen - 26 giugno 2014 [3337282]

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[doc. web n. 3337282]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di sig.ra Lai Weizhen - 26 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 331 del 26 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Mantova, nell´ambito di un´attività istituzionale, ha accertato, in data 8 giugno 2012, che l´Impresa Individuale Bar La Goccia di Lai Weizheng P.Iva: 02335430209, con sede in Goito (Mn), via XXVI aprile n. 30, in persona della sig.ra Lai Weizhen, nata a Zhejang (Cina) il 1° febbraio 1979, effettuava, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da nr. 2 telecamere installate all´interno dei locali dell´Impresa Individuale e nr. 1 monitor per la visione delle immagini, omettendo di rendere l´informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO il verbale n. 055/051 datato 8 giugno 2012 con cui è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informando il trasgressore della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Mantova predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta; 

VISTO lo scritto difensivo, datato 15 giugno 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale l´Impresa Individuale, ha evidenziato come "(…) all´atto dell´ispezione avvenuta l´8 giugno 2012 (…) il monitor indicato nel verbale risultava spento e quindi non era possibile visionare (…) alcuna immagine ripresa (…)". Inoltre, ha evidenziato come anche la scarsa conoscenza della lingua italiana determini che "La signora Lai non ha assolutamente violato né coscientemente né volontariamente (art. della L. 689/81) i precetti e i disposti del d.lgs. n. 196/2003, da un lato non avendo evidentemente conoscenza e coscienza del decreto stesso, e dall´altro reputando che la propria condotta fosse lecita, molto probabilmente anche perché le normative straniere in materia ed in particolare quella cinese, non prevede gli stessi obblighi di quella italiana";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Nel verbale di contestazione dell´8 giugno 2012, risulta infatti legittimamente accertato, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, come l´Impresa Individuale disponesse di un impianto di videosorveglianza funzionante, senza che quanto argomentato riguardo il solo monitor non funzionante, oltre a non essere sorretto da alcun elemento di riscontro, di per sé non è sufficiente a stabilire che alcun trattamento di dati ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. a) del Codice venisse effettuato. Si evidenzia, altersì, come le argomentazioni con le quali è stata richiamata la disciplina di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981 risultano inapplicabili al caso di specie, atteso che, come peraltro rilevato dalla menzionata giurisprudenza menzionata nello scritto difensivo, l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, purché non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza che, però, nel caso di specie, non è riscontrabile a fronte di nessuna delle motivazioni addotte dal trasgressore;

RILEVATO, pertanto, che l´Impresa Individuale ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, così come rilevato nella contestazione, ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria di cui all´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

alla sig.ra Lai Weizhen, nata a Zhejang (Cina) il 1° febbraio 2979, quale titolare dell´Impresa Individuale Bar La Goccia di Lai Weizheng P.Iva: 02335430209, con sede in Goito (Mn), via XXVI aprile n. 30, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione, frazionandola in 20 rate mensili dell´importo di 120,00 (centoventi) euro ciascuna;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma complessiva di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3337282
Data
26/06/14

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso