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Provvedimento di blocco e prescrizione nei confronti di organi di informazione per la diffusione di dati personali eccedenti tratti da un interrogatorio - 22 settembre 2014

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VEDI ANCHE Comunicato stampa del  22 settembre 2014

[doc. web n. 3403030]

Provvedimento di blocco e prescrizione nei confronti di organi di informazione per la diffusione di dati personali eccedenti tratti da un interrogatorio - 22 settembre 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 424 del 22 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che in data odierna, 22 settembre 2014, La Repubblica ha diffuso un articolo "Guardavo siti porno con mia moglie ma non ho mai cercato video con minorenni" riportante il testo di una parte dell´interrogatorio del 6 agosto 2014 di Bossetti avvenuto in carcere contenente, tra l´altro, numerosi particolari relativi ai suoi rapporti anche intimi con la moglie nonché dati riferiti alla madre, al padre, al fratello e al figlio minorenne;

VISTO l´art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (di seguito Codice), il quale dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all´articolo 2 del medesimo Codice (dignità, riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

RILEVATO che questo limite opera in termini più incisivi se le informazioni riguardano aspetti delicati quali quelli attinenti alla sfera sessuale (art. 11, comma 2, del codice di deontologia);

VISTO l´art. 7 del citato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, il quale – anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso – considera sempre prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo al giornalista la diffusione di dati idonei ad identificare, anche indirettamente, minori comunque coinvolti in fatti di cronaca;

RILEVATO che in presenza di un fatto di interesse pubblico – quale risulta essere quello alla base della vicenda – il giornalista, nel diffondere notizie e informazioni personali, è dunque tenuto a rispettare il parametro dell´essenzialità dell´informazione rispetto alla rilevanza dei fatti riferiti;

RILEVATO che, con specifico riferimento alla fattispecie in esame e in considerazione di una possibile ulteriore diffusione di notizie relative alla stessa vicenda, la corretta applicazione del principio dell´essenzialità dell´informazione impone ai giornalisti di effettuare un attento vaglio sulle notizie acquisite, evitando di diffondere informazioni idonee a incidere gravemente sulla dignità delle persone terze estranee alla vicenda processuale ivi compreso il minore coinvolto che rischia di subire un nuovo pregiudizio a causa della possibile ulteriore illecita diffusione di informazioni lesive della sua dignità;

CONSIDERATO che l´Autorità si è già espressa recentemente sulla vicenda specifica con un apposito comunicato stampa del 19 giugno 2014 con il quale ha richiamato l´attenzione dei media al fine di evitare l´accanimento informativo intorno ad aspetti intimi delle persone coinvolte e in particolare quando queste lo sono solo in modo indiretto e marginale;

RILEVATO, inoltre, che l´articolo pubblicato in data odierna da La Repubblica contiene ampie citazioni, virgolettate, dell´interrogatorio dal quale si può configurare altresì una violazione dell´articolo 114 del codice di procedura penale;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice);

RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre in via d´urgenza, ai sensi delle predette disposizioni nei confronti del Gruppo Editoriale l´Espresso S.p.a., la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata, dei dati personali, relativi all´interrogatorio del 6 agosto 2014 concernenti i familiari dell´indagato, quali la moglie, il figlio minore, la madre, il fratello e il padre, con particolare attenzione a quelli di natura sensibile inerenti le abitudini sessuali; ritenuto di disporre il predetto blocco con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all´esito della definizione dell´istruttoria avviata sul caso;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del blocco disposto con il presente provvedimento nei confronti del Gruppo Editoriale l´Espresso S.p.a., si renderà applicabile la sanzione penale di cui all´art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2 ter, del Codice;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito altresì di prescrivere, anche d´ufficio, ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti (artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b), del Codice);

RITENUTO, pertanto, necessario  prescrivere a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico – fermo restando il rispetto dell´articolo 329 del codice di procedura penale – di conformare l´utilizzo delle informazioni riguardanti la vicenda di cronaca in esame alle disposizioni citate nel presente provvedimento a garanzia della riservatezza e della dignità dei familiari dell´indagato compreso il figlio minore, vittime della vicenda medesima, e di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita circa l´oggettiva essenzialità di dettagli e informazioni attinenti ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono ad un´esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico;

CONSIDERATO che in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni si renderà applicabile la sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2 ter, del Codice;

RITENUTO di disporre l´invio di copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica e al Consiglio regionale dell´Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c), del Codice dispone in via d´urgenza, nei confronti del Gruppo Editoriale l´Espresso S.p.a. la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, degli articoli relativi all´interrogatorio del 6 agosto 2014 concernenti i familiari dell´indagato, in particolare la moglie, il figlio, la madre, il fratello e il padre; ritenuto di disporre il predetto blocco con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all´esito della definizione dell´istruttoria avviata sul caso;

b) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b), del Codice e fermo restando il rispetto dell´articolo 329 del codice di procedura penale, prescrive a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare l´utilizzo delle informazioni riguardanti l´interrogatorio del 6 agosto 2014 richiamato alla lett. a) alle disposizioni citate nel presente provvedimento a garanzia della riservatezza e della dignità delle persone terze coinvolte in modo indiretto e marginale nella vicenda medesima e di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita circa l´oggettiva essenzialità di dettagli e informazioni attinenti ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono ad un´esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico;

c) dispone l´invio del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica e al Consiglio regionale dell´Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza;

d) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell´art. 143, comma 2, del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia